CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in parziale /- riforma della pronuncia del G.i.p. Tribunale di Salerno, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Era contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avere allestito una coltivazione di piante di marijuana e di avere illecitamente detenuto ulteriori quantitativi della predetta sostanza nel casolare adiacente alla coltivazione e presso le rispettive abitazioni. Era contestato al Giordano di avere detenuto materiale esplosivo. I fatti emergenti dagli atti d'indagine erano così ricostruiti dai Giudici di merito. In data 28\08\2018, agenti della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Salerno sorprendevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di accedere un terreno sito in Olevano sul Tusciano, su cui era installata una piantagione di marijuana. Sul medesimo terreno sorgeva anche un casolare. Al momento del sopralluogo erano rinvenute n. 59 piante, aventi un'altezza variabile; all'interno dell'immobile si rinvenivano alcune buste di cellophane contenenti marijuana già essiccata, per un peso complessivo di 463 grammi, oltre a vario materiale destinato alla preparazione dello stupefacente (macchina per sottovuoto, ventilatori, bilancia elettronica, essiccatoi, centrifuga per la triturazione e sale). Piccoli quantitativi della medesima sostanza furono sequestrati nelle abitazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente 12 e 22 grammi). In una camera dello stesso casolare i verbalizzanti rinvenivano anche numerosi ordigni esplosivi. In base alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] si apprendeva che gli ordigni appartenevano a [OSCURATO:PERSONA]. Individuato il Giordano, veniva effettuata una perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo, all'esito della quale erano sottoposti a sequestro altri ordigni del medesimo genere di quelli rinvenuti nel casolare. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammisero il possesso di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, sostenendo la sua destinazione al consumo personale. [OSCURATO:PERSONA] riconobbe di essere proprietario del materiale esplosivo, precisando che avrebbe dovuto utilizzarlo durante i festeggiamenti del patrono di S.Marzano sul Sarno. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, articolando i seguenti motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea applicazione della legge penale; vizio di travisamento della prova con particolare riferimento alla sostanza stupefacente rinvenuta nelle rispettive abitazioni e nell'immobile adiacente alla coltivazione. II) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla quantificazione della pena finale irrogata. [OSCURATO:PERSONA] I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; inosservanza dell'art. 678 cod. pen. II) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla mancata applicazione della diminuente prevista dall'art. 5 I. 895/1967 ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno dato ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento del convincimento che la sostanza caduta in sequestro fosse destinata alla cessione a terzi. Oltre ai risultati degli esami di laboratorio compiuti sulla sostanza in sequestro, in base ai quali il principio attivo ricavabile dalle piante di marijuana e dalla sostanza già essiccata avrebbe consentito la preparazione di oltre 8000 dosi, si è posto in rilievo come nel casolare in uso agli imputati fosse presente ampia strumentazione idonea alla preparazione ed al confezionamento in dosi della sostanza, indice inequivoco della sua destinazione alla vendita e alla cessione. La difesa ritiene che debba essere fatto un distinguo per il quantitativo rinvenuto nelle rispettive abitazioni dei ricorrenti, lamentando, con riferimento a tale segmento della condotta, che i giudici avrebbero dovuto riconoscere l'uso personale di tali quantitativi. La Corte di merito, con motivazione logica, ha proposto una considerazione unitaria della condotta dei ricorrenti, giustificata anche dall'accertata identità della qualità dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione dei prevenuti rispetto a quello detenuto nel casolare.Si è anche osservato che tutta la sostanza essiccata (quella presente nel casolare e quella esistente nelle abitazioni) ammontava a circa 500 grammi lordi, consentendo la preparazione di un numero di dosi esorbitante rispetto al prospettato consumo personale (1.846). I giudici del gravame del merito appaiono avere fatto buon governo del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (così Sez. 4, Sentenza n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 — 01: "In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione"; conforme a Sez. 6, n. 44419 del 13.11.2008, Perrone, Rv. 241604-01). 3. L'ulteriore doglianza in punto di determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, del pari, manifestamente infondata. Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, non censurabile in questa sede. La Corte di merito ha ritenuto di condividere le argomentazioni espresse dal primo giudice, rilevando che la pena base, individuata in misura di poco superiore al minimo edittale, fosse del tutto giustificata in ragione della non modesta gravità delle condotte ascritte agli imputati. La dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da vizi logici. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel i? giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha valorizzato la negativa personalità degli imputati, gravati da altri precedenti, l'entità del fatto, l'assenza di reale resipiscenza. Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede. Deve in proposito rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (cfr. Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). 4. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La qualificazione di esplosivo con riferimento agli ordigni detenuti dal Giordano è ampiamente motivata sulla base delle risultanze degli accertamenti compiuti dal personale tecnico intervenuto sul posto. L'esame effettuato ha rivelato la considerevole potenzialità offensiva del materiale detenuto dal ricorrente, sia in considerazione delle sue caratteristiche tecniche, sia in considerazione delle modalità di conservazione. Ciò ha indotto i giudici di merito a riconoscere la sussistenza della fattispecie di reato in contestazione, riguardante la detenzione di materiale esplosivo, con esclusione della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. La ricostruzione operata, sulla base degli elementi rappresentati in motivazione, risponde agli indirizzi stabiliti in sede di legittimità. In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicazione dell'art.678 cod.pen. è limitato alle condotte aventi ad oggetto materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità". Tale connotazione non è solo riservata a quelle materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, ma anche a quelle materie che, per quantità e modalità di detenzione, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva (cfr. ex multis Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, Rv. 234979 - 01: «Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art.678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno invece annoverate nella categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità»). 5. Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 è stato giustificato in ragione del considerevole quantitativo di ordigni caduti in sequestro. L'argomentazione non è suscettibile di essere sindacata in questa sede, essendo evidentemente legata a valutazioni di merito, non di spettanza di questa Corte. Anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è sorretta da conferente apparato argomentativo. La Corte di appello ha in proposito sottolineato come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti, anche specifici. Sul punto è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.