CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 ottobre 2020
Cassazione n. 42035/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte d' Appello di Palermo in data 17/2/2020, depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G.,Dott. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con conclusioni scritte depositata dal difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte d'Appello di Palermo, per quanto in questa sede rileva, confermava la disposta confisca di beni immobili intestati ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma reputati nella indiretta disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio d'appello, e già ritenuto socialmente pericoloso in quanto esponente di spicco del mandamento mafioso di Villagrazia. La Corte territoriale, come ampiamente esplicitato alle pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato, procedeva all'acquisizione della documentazione allegata al gravame dai terzi intervenuti e disponeva nuova perizia d'ufficio, in esito alla quale acquisiva la relazione e le controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte nonché gli elaborati di replica dei periti, i quali venivano esaminati in contraddittorio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; indi, sulla base dell'espletata istruttoria, confermava la misura ablatoria in relazione agli immobili oggetto di sequestro. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 10, comma 3, D. Igs n. 159/2011 in relazione all'art. 27, comma 6, stessa legge nonché l'intervenuta perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado e illegittimamente confermata in appello per effetto dell'intervenuta decorrenza dei termini massimi previsti per poter utilmente provvedere sul disposto sequestro. La difesa, premesso che il procedimento è integralmente regolato dalle disposizioni di cui al D. Lgs n. 159/2011, essendo stata formulata la domanda di applicazione della misura personale e patrimoniale nel dicembre del 2011, osserva che la definizione del gravame, introdotto con atto del 13/2/2016, è intervenuta dopo anni 4, mesi 7 e gg 18 in violazione dell'art. 27, comma 6, D.Lgs n. 159 in quanto, pur tenendo conto delle proroghe per la complessità degli accertamenti patrimoniali ex art. 24, comma 2, per l'espletamento della perizia e delle dilazioni concesse alla difesa per le controdeduzioni, il termine utile per la decisione non poteva superare gli anni 4,mesi 2 e gg. 12, con conseguente perdita di efficacia della disposta confisca; 2.2 la violazione di legge per avere la Corte territoriale reso a sostegno del provvedimento impugnato una motivazione meramente apparente. La difesa, dopo aver richiamato l'elaborazione giurisprudenziale in materia di motivazione apparente, ritiene che il provvedimento impugnato sia censurabile per aver eluso il decisivo contributo rappresentato dalle "annotazioni critiche" depositate in data 30/9/2019 e corredate da un elaborato dei consulenti di parte, ritualmente acquisite sebbene del tutto trascurate in sede di motivazione reiettiva. In particolare, i ricorrenti sostengono che la valutazione della Corte secondo cui i consulenti tecnici si sarebbero limitati a reiterare il proprio dissenso circa la stima del valore del bene indicato al punto 1 del decreto di sequestro integri il vizio c2L, denunziato, trattandosi di un assunto apodittico al pari dell'ulteriore argomentazione spesa in ordine alla pretesa inefficacia delle affermazioni dei consulenti ai fini della ritenuta sperequazione giacché all'asserito minor costo dell'immobile avrebbero, comunque, fatto seguito maggiori spese di ristrutturazione, dato privo di qualsivoglia verifica ed espressamente confutato dai consulenti della difesa. Nella sostanza, secondo i ricorrenti, l'elaborato tecnico conferito in atti in allegato alla memoria difensiva aveva privato di pregio e consistenza i contenuti degli elaborati di replica dei periti e su detta produzione la Corte d'Appello ha omesso di motivare, limitandosi ad incidentali riferimenti, senza alcun confronto con le effettive e sostanziali ragioni difensive ivi esposte, che avevano evidenziato le criticità e gli errori posti in essere dai periti nelle operazioni di stima relative all'appartamento sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dopo aver riportato (pagg. 17-39) pressocché testualmente i contenuti delle" annotazioni critiche in ordine alle note integrative depositate dai periti in data 5/11/2018 a firma dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e del Dott. [OSCURATO:PERSONA]", la difesa si sofferma ad evidenziare i passi che denotano gli asseriti errori estimativi in cui sono incorsi i periti in ordine al valore originario del bene e alla natura e ai costi dei lavori in economia eseguiti sull'immobile compravenduto. 2.3 Con memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC il 24/8/2021 il difensore ha confutato le conclusioni rassegnate dal P.G. con esclusivo riguardo alla postulata inammissibilità del secondo motivo di ricorso, ribadendo la ravvisabilità del vizio dedotto alla luce della giurisprudenza di legittimità ed in ragione dell'omessa e solo apparente motivazione in ordine ad elementi di prova dotati del requisito della decisività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non merita accoglimento in quanto del tutto infondato. La difesa deduce la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca in quanto il provvedimento confermativo della Corte territoriale sarebbe intervenuto in epoca successiva allo spirare del termine, fissato dall'art. 27, comma 6, D.Lgs n.159/2011 di anni uno e mesi sei, aumentato fino ad anni quattro,mesi due e giorni tredici in considerazione delle proroghe disposte per la particolare complessità della procedura, per l'esecuzione della perizia tecnico-contabile nonché in ragione dei rinvii accordati alla difesa per repliche e controdeduzioni e tenuto, altresì, conto della sospensione di giorni 64 ex art. 83 D.L. n. 18/2020 e della sospensione feriale in relazione all'anno 2020.QS.SJL- 1.1 Esigenze di chiarezza impongono il preliminare rilievo che gli istituti della "proroga" e della "sospensione" del termine per la decisione sulla confisca non sono sinonimi e dotati di equivalente significato giuridico sebbene entrambi risultino disciplinati dall'art. 24, comma 2, D.Lgs n. 159/2011. La prima, infatti, trova il suo presupposto, in via alternativa, nelle ipotesi di "indagini complesse" o di "compendi patrimoniali rilevanti" mentre la sospensione opera - per quanto qui rileva- qualora si renda necessario "l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre", ovvero in relazione alle ulteriori ipotesi, oggetto di richiamo statico, di cui all'art. 304, commi 1 e 2, cod.proc.pen. Differenti essendone, dunque, i presupposti legali, ne consegue che la proroga può trovare applicazione indipendentemente dalla sospensione (e viceversa), sicché le dilazioni che le stesse comportano sono destinate a sommarsi, operando i relativi termini indipendentemente l'uno dall'altro (Sez. 6, n. 35803 del 24/09/2020, Rv. 280177 - 02). 1.2 Ciò premesso, il computo effettuato dalla difesa dei ricorrenti è erroneo. Nessun problema pone la concessione delle due proroghe di mesi sei ciascuna, disposte dalla Corte con provvedimenti del 25/11/2019 e 17/2/2020, in considerazione della complessità del procedimento, non applicandosi nella specie la più restrittiva disposizione di cui alla Legge n.161/2017, che consente una sola proroga semestrale, dal momento che l'art.36, comma 3, ha espressamente escluso che la novella si applichi ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, quale quello a giudizio. La difesa ha, invece, erroneamente ritenuto che la sospensione determinata dall'esecuzione di perizia tecnica sia limitata a gg. 90, senza tener conto che siffatta previsione è stata introdotta nel comma 2 dell'art. 24 del decreto n. 159/2011 dall'art. 5, comma 8, della già richiamata L. n. 161 del 2017, nella specie inapplicabile, con la conseguenza che deve farsi riferimento alla previgente formulazione del cennato articolo, frutto dell'intervento novellatore operato con l'art. 1 , comma 189, lett. a) L. 24/12/2012 n. 228, secondo cui "Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente" (in tal senso, Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019, Rv. 277659). 1.3 Nella specie, dall'accesso agli atti -giustificato dalla natura della doglianza- consta che la Corte territoriale in data 27/3/2017 conferiva incarico peritale inteso a ricostruire le vicende reddituali e patrimoniali dei terzi con riguardo ai beni oggetto di ablazione e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in pendenza dei termini per il sou, deposito della relazione, dichiarava in via ricognitiva la sospensione dei termini di efficacia della confisca, sospensione che veniva ribadita alle successive udienze del 19/1/2018, in cui la difesa depositava le controdeduzioni all'elaborato peritale; del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché veniva disposta la convocazione dei periti per l'esame in contraddittorio dei rilievi difensivi; del 5/11/2018, avendo i periti depositato una relazione integrativa a confutazione delle note critiche della difesa, e del 14/1/2019 quando il Collegio, ad istanza della difesa, accoglieva la richiesta di rinvio anche al fine della verifica delle condizioni di salute psichica del proposto e della sua capacità di partecipare al giudizio. In data 11 Febbraio 2019 la Corte conferiva ulteriore incarico peritale avente ad oggetto il proposto [OSCURATO:PERSONA], cui faceva seguito '[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'esame del perito e il conseguente rinvio, ad istanza della difesa, alla successiva udienza del 7 giugno; anche in tal caso il Collegio dichiarava espressamente la sospensione dei termini d'efficacia del sequestro e della confisca. Nelle more del rinvio il proposto decedeva. All'udienza del 30 settembre 2019 veniva formalizzato il deposito delle note critiche alla perizia tecnico contabile riservate dalla difesa. 1.4 Le circostanze emergenti dai verbali d'udienza attestano, dunque, che tra il 27/3/2017 e il 30/9/2019 il procedimento ha subito un'ininterrotta sospensione determinata dall'esecuzione di attività peritali e da plurime istanze di rinvio difensive giustificate da necessità di studio e controdeduzione rispetto agli elaborati depositati. La durata delle sospensioni, pari ad anni due, mesi sei, gg.tre e l'ammontare del termine originario, prorogato ad anni due, mesi sei, dà conto dell'infondatezza dell'eccezione difensiva e della rituale ed efficace pronunzia della conferma del provvedimento di confisca. 2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile in quanto propone censure non consentite. E' opportuno rammentare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2001, sicché sono esclusi dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità quelli previsti dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, che non può essere però evocato strumentalmente al fine di dedurre la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni .D6, poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex mulds, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Questa Corte ha, altresì, precisato che la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento è configurabile quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio ( Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Rv 279284; n. 33705 del 15/6/2016, Rv. 270080; in tema di travisamento della prova per omissione, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). 2.1 La difesa assume che il decreto impugnato abbia nella sostanza trascurato ogni considerazione delle decisive argomentazioni tecniche confluite nelle annotazioni critiche dei consulenti di parte depositate in data 30/9/2019. La tesi è destituita di fondamento. Invero, la Corte territoriale alle pagg. 22 e segg. ha espressamente richiamato le osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte alle conclusioni raggiunte dai periti d'ufficio, spiegando ampiamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattenderle. In particolare, il collegio ha fatto riferimento alle pagg. 23 e 25 alle dichiarazioni rese dai periti in contraddittorio e alle note integrative di risposta ai rilievi dei consulenti di parte, argomentando che gli stessi hanno ricostruito i flussi finanziari attivi e passivi del nucleo familiare dei ricorrenti seguendo una metodologia conforme alle direttrici di settore, tenendo conto delle prospettazioni difensive e valutando tutti i dati disponibili ai fini della verifica circa la sussistenza della sperequazione. Con particolare riguardo all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha escluso qualsivoglia criticità nell'accertamento compiuto dai periti d'ufficio, segnalando -al contrario- come la ricostruzione difensiva abbia denotato oscillazioni significative, assumendo solo in sede di annotazioni critiche alla perizia la esclusiva congruità del valore del bene dichiarato all'atto della compravendita, senza considerare, tuttavia, che l'asserito ma indimostrato pessimo stato di manutenzione dell'immobile al momento del suo acquisto avrebbe di necessità comportato un correlato incremento degli interventi di ristrutturazione, con lievitazione dei relativi costi, destinati ad aggravare la sperequazione rilevata negli anni 2006/2008. In esito all'ampia esposizione delle ragioni alla base della condivisione degli esiti peritali, il decreto impugnato ha segnalato l'impossibilità di accordare alla memoria tecnica difensiva depositata in sede di discussione, che la difesa assume pretermessa, qualsivoglia rilevanza confutativa, riconoscendo alle argomentazioni in quella sede svolte una valenza meramente reiterativa di un eLL dissenso rispetto ai criteri di stima dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] già ampiamente espresso e confutato. L'ampia trama giustificativa del provvedimento impugnato dimostra, dunque, 1"insussistenza del vizio denunziato, risultando dal complessivo apparato motivazionale la piena valutazione delle obiezioni difensive e l'esposizione delle ragioni della loro reiezione, risolvendosi l'impugnazione nella non consentita sollecitazione della Corte adita ad una rivalutazione del merito che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ra gione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di e