CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 17.4.2025 la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina della continuazione; Lette, altresì, le conclusioni successivamente depositate dal difensore in data 13.10.2025; Rilevato che l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha rigettato l'istanza in relazione al dato della distanza temporale fra i fatti oggetto di condanna, commessi nell'arco di sette anni; Considerato che il ricorso si fonda essenzialmente sulla censura di omessa considerazione della riconducibilità dei fatti ad una controversia tra proprietari confinanti, prospettazione - questa - che il giudice dell'esecuzione non ha ignorato (dandone espressamente atto all'inizio del provvedimento), ma che ha ragionevolmente disatteso, in ragione del fatto che si tratterebbe di movente non sufficiente a comprovare che i singoli episodi fossero stati ab initio progettati in modo unitario (risultando, al contrario, del tutto illogico ritenere che, essendo mosso dallo specifico intento di difendere o di recuperare la proprietà a detrimento dei vicini, il condannato avesse previsto di reiterare minacce, violazioni di domicilio e lesioni dopo sette anni dal primo episodio); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci