CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13709/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo chiarito la Corte la ragione per cui la invocata causa di non punibilità non può essere nella specie riconosciuta (cfr., pag. 3 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202