CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 1982
Cassazione n. 41790/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/08/1982 avverso la sentenza del 20/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore Le parti non sono presenti. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Giudice di pace di Milano in data 20 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui Lt all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, sul territorio italiano, non ottemperando all'ordine di espulsione del Questore. 2. Avverso tale decisione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello avanti al Tribunale il Milano, il quale ne ha ordinato la trasmissione a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Con il primo motivo si censura la sentenza per non aver valutato lo stato di necessità in cui versava il ricorrente, benché specificamente dedotto. La difesa aveva prodotto istanza di protezione internazionale, sostenendo che il Merdassi non si era allontanato dal territorio nazionale in ragione dei movimenti eversivi esistenti in quei giorni in Tunisia. Con il secondo motivo si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche, le quali sarebbero state giustificate dal fatto che il ricorrente aveva in Italia una stabile relazione affettiva e che intendeva sposarsi. 3. Il Procuratore generale ha concluso in udienza chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. A giustificazione dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore, il ricorrente ha opposto l'esistenza dello stato di necessità, facendo riferimento alla situazione politica del proprio Paese, la Tunisia, interessata da "movimenti eversivi". Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma 5-ten T.U. imm., il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, EchCharrady, Rv. 264936-01). Si è altresì affermato che la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, 2 T7--- oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01). Nella specie, la doglianza della difesa è senz'altro generica, dal momento che, ai fini della sussistenza dello stato di necessità invocato dal ricorrente ed idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il mero richiamo alla situazione politica della Tunisia. L'imputato, invero, non adempiva ai suoi oneri di allegazione processuale, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna indicazione, sia pure minima, su tali, meramente asserite, preclusioni (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, cit.; Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016-01). 3. Il secondo motivo è infondato. La difesa si duole della circostanza che, ai fini di tale valutazione, la sentenza impugnata non avrebbe considerato le condizioni di vita del Merdassi e, in particolare, l'esistenza di una stabile relazione affettiva. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Nella specie, il giudice di pace si attenuto a tale insegnamento avendo escluso la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali da cui il ricorrente risultava attinto, sicché anche sotto tale profilo la sentenza va esente da censura. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del Merdassi al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di