CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 4 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Roma il 15 novembre 2016 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata: le condizioni economiche e familiari della stessa dimostrano che la sostanza stupefacente non era destinata alla cessione ai terzi. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata): l'imputata è stata vista per due volte cedere cocaina dietro corrispettivo a due clienti; inoltre, la sostanza rinvenuta sulla sua persona era già suddivisa in involucri uguali a quelli venduti. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso