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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34486/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che i tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione non solo della insussistenza di un giustificato motivo ma anche del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975.

Al riguardo ha messo in evidenza che il motivo del porto addotto non era lecito, che le armi avevano caratteristiche particolarmente offensive (coltelli a serramanico di non insignificanti dimensioni) e che l'imputato, come attestato desumibile dai numerosi gravi precedenti penali, aveva una personalità negativa.

In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità.

Si consideri che è stato già più volte affermato che "costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità." - Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 -.

E si è poi precisato che "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02).

Quanto, infine, al "giustificato motivo" è stata fatta corretta applicazione del principio per cui esso ricorre, solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (ex plurimis Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 - 01).

In quest'ottica, la detenzione di armi per difendersi da possibili aggressioni non ancora iniziate ed altrimenti evitabili non costituisce motivo lecito perché non consentito dall'ordinamento salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione non solo della insussistenza di un giustificato motivo ma anche del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975. Al riguardo ha messo in evidenza che il motivo del porto addotto non era lecito, che le armi avevano caratteristiche particolarmente offensive (coltelli a serramanico di non insignificanti dimensioni) e che l'imputato, come attestato desumibile dai numerosi gravi precedenti penali, aveva una personalità negativa. In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Si consideri che è stato già più volte affermato che "costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità." - Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 -. E si è poi precisato che "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02). Quanto, infine, al "giustificato motivo" è stata fatta corretta applicazione del principio per cui esso ricorre, solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (ex plurimis Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 - 01). In quest'ottica, la detenzione di armi per difendersi da possibili aggressioni non ancora iniziate ed altrimenti evitabili non costituisce motivo lecito perché non consentito dall'ordinamento salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 34486/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris