CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA])Ta.ro avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. FALCOMATA' BRUNO chiede - con atto d'appello qualificato impugnazione di legittimità dal Tribunale - l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato diffamazione al medesimo ascritto. 2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208) la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato - come nel caso in esame - al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (V. Sez. un. N. 8914 del 2018 Rv. 272010). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]