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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20131/2026

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empore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicatoindirizzo PEC;– controricorrente –avverso la sentenza n. 2291/2025 della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, resa il 12.3.2025 e depositata il 24.3.2025.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereNumero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con ricorso depositato il 9 marzo 2023, la società Costruzioni e manutenzioniimpianti s.r.l. impugnava dinanzi al giudice tributario l’intimazione di pagamenton. 29120229006611368/000, deducendo, con riguardo ai crediti rientranti nellagiurisdizione del giudice adito, l’omessa notifica delle cartelle di pagamentopresupposte e la prescrizione dei relativi crediti.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, producendodocumentazione attestante l’avvenuta notifica degli atti impositivi a monte econtestando il perfezionamento della dedotta vicenda estintiva.Con sentenza n. 1668/2023, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso,rilevando, in particolare, che, con riguardo alle cartelle n.29120180001005671/000, n. 29120190008987377/000 e n.29120190011382636/000, nessuna prova della notifica era stata fornitadall’agente della riscossione.Avverso tale decisione proponeva appello l’ADER, depositando ladocumentazione attestante la notifica delle cartelle.La contribuente, benché ritualmente evocata, rimaneva contumace e la Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 2291/2025,riteneva inammissibile la documentazione prodotta in appello e rigettava ilgravame.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo; la società contribuente ha resistito concontroricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, neltesto ratione temporis applicabile, in combinato disposto con l’art. 4, comma 2,Numero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026del d.lgs. n. 220 del 2023, per avere la Corte di Giustizia tributaria di secondoData pubblicazione 16/06/2026grado dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata in sede diappello, applicando il regime preclusivo introdotto dalla novella del 2023,nonostante il giudizio di primo grado fosse stato instaurato anteriormenteall’entrata in vigore della nuova disciplina.1.1.

Il motivo è fondato.Dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali emerge, in fatto noncontroverso, che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorsodepositato in data 9 marzo 2023, cioè in epoca antecedente all’entrata in vigore,fissata al 4 gennaio 2024, della riforma recata dal d.lgs. n. 220 del 2023.In tale giudizio, la contribuente aveva dedotto, tra l’altro, l’omessa notifica dellecartelle di pagamento presupposte, mentre l’Agente della riscossione avevasuccessivamente prodotto, nel giudizio di appello, la documentazione attestantela rituale notificazione delle medesime cartelle.La Corte di merito ha tuttavia ritenuto inammissibile detta produzione, sul rilievoche, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato,non sarebbe consentito il deposito in appello delle prove relative alla notificadegli atti impugnati, che avrebbero dovuto essere prodotte in primo grado.Tale statuizione si pone in contrasto con il corretto regime intertemporale delladisciplina processuale rilevante nel caso di specie.La Corte costituzionale, con la sentenza 27 marzo 2025, n. 36, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nellaparte in cui prevedeva l’immediata applicazione delle modifiche introdotte all’art.58 del d.lgs. n. 546 del 1992 anche ai giudizi instaurati in grado di appello adecorrere dall’entrata in vigore della novella, anziché limitarne l’operatività aisoli giudizi nei quali il primo grado fosse stato instaurato successivamente a taledata.[OSCURATO:PERSONA] ha in particolare affermato che una tale estensione determina unalesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilitàdelle regole processuali, incidendo retroattivamente, sia pure in formaNumero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026impropria, su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente,Data pubblicazione 16/06/2026la quale consentiva la produzione documentale anche in grado di appello.In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersiche, nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al4 gennaio 2024, continui a trovare applicazione il previgente art. 58, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nel sancire che «è fatta salva la facoltà delleparti di produrre nuovi documenti», consentiva alle parti una piena libertà diproduzione documentale in appello, anche con riguardo a documentipreesistenti, senza richiedere la dimostrazione della non imputabilità dell’omessodeposito nel grado precedente.Tale interpretazione è stata espressamente recepita dalla giurisprudenza dilegittimità successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.In particolare, questa Corte ha affermato che, ove il giudizio di primo grado siastato introdotto anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguenteammissibilità della produzione documentale in appello, e che la declaratoria diincostituzionalità impedisce l’applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizipendenti (Cass., sez.

V, 18 aprile 2026, n. 10065; si veda anche Cass., Sez. 5,13 maggio 2026, n. 13861).Nella medesima pronuncia si è altresì ribadito che, nel processo tributario, invirtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58 del citato decreto, che consentealle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.Alla luce di tali principi, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha applicato al caso di specie il novellato art. 58, comma 3,anziché la disciplina previgente, dichiarando inammissibile una produzionedocumentale che, invece, doveva ritenersi pienamente ammissibile.1.2.

Non valgono a superare tale conclusione le deduzioni svolte dalla partecontroricorrente, la quale ha sostenuto che l’ammissione di nuove prove inNumero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026appello si porrebbe comunque in contrasto con gli artt. 7, comma 5-bis, 57 e 58Data pubblicazione 16/06/2026del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nella versione previgente, nonché con i principigenerali del processo, in quanto determinerebbe un ampliamento del themadecidendum e una violazione del principio dispositivo.Tali argomentazioni non possono essere condivise.In primo luogo, la produzione documentale in esame non introduce nuovi fatticostitutivi della pretesa, ma è diretta a dimostrare un fatto già controverso sindal primo grado, quale la notificazione delle cartelle di pagamento, oggetto dispecifica contestazione da parte della contribuente; sicché non si configuraalcuna violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all’art. 57 deld.lgs. n. 546 del 1992.In secondo luogo, il previgente art. 58, comma 2, del medesimo decreto, comecostantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, consentiva unaproduzione documentale ampia e non soggetta ai limiti previsti dall’art. 345c.p.c., proprio in considerazione della specialità del processo tributario; né taledisciplina può essere ridimensionata in via interpretativa alla luce del principiodispositivo o di altre disposizioni, senza incorrere in un contrasto con il datonormativo e con l’interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass., sez.

V, ord. 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., sez.

V, ord. 23aprile 2025, n. 10549).In terzo luogo, le argomentazioni della controricorrente, ove volte a ricondurrela fattispecie nel perimetro dei nuovi limiti introdotti dal legislatore del 2023,finiscono per riprodurre, sia pure indirettamente, l’effetto preclusivo che la Cortecostituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo per violazione delprincipio di affidamento, e non possono pertanto trovare accoglimento.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della produzione documentaleeffettuata in sede di appello integra un error in procedendo, suscettibile disindacato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto fondatasull’erronea applicazione della disciplina processuale ratione temporis vigente.Numero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026In definitiva, può essere formulato il seguente principio di diritto: « Alla luce dellaData pubblicazione 16/06/2026sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui ilricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; intali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità dellaproduzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilitàdell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio».La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,affinché, attenendosi ai principi sopra enunciati, proceda a nuovo esame dellacontroversia, valutando la documentazione prodotta dall’Agente della riscossionee pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicatoindirizzo PEC;– controricorrente –avverso la sentenza n. 2291/2025 della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, resa il 12.3.2025 e depositata il 24.3.2025.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereNumero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con ricorso depositato il 9 marzo 2023, la società Costruzioni e manutenzioniimpianti s.r.l. impugnava dinanzi al giudice tributario l’intimazione di pagamenton. 29120229006611368/000, deducendo, con riguardo ai crediti rientranti nellagiurisdizione del giudice adito, l’omessa notifica delle cartelle di pagamentopresupposte e la prescrizione dei relativi crediti.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, producendodocumentazione attestante l’avvenuta notifica degli atti impositivi a monte econtestando il perfezionamento della dedotta vicenda estintiva.Con sentenza n. 1668/2023, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso,rilevando, in particolare, che, con riguardo alle cartelle n.29120180001005671/000, n. 29120190008987377/000 e n.29120190011382636/000, nessuna prova della notifica era stata fornitadall’agente della riscossione.Avverso tale decisione proponeva appello l’ADER, depositando ladocumentazione attestante la notifica delle cartelle.La contribuente, benché ritualmente evocata, rimaneva contumace e la Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 2291/2025,riteneva inammissibile la documentazione prodotta in appello e rigettava ilgravame.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo; la società contribuente ha resistito concontroricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, neltesto ratione temporis applicabile, in combinato disposto con l’art. 4, comma 2,Numero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026del d.lgs. n. 220 del 2023, per avere la Corte di Giustizia tributaria di secondoData pubblicazione 16/06/2026grado dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata in sede diappello, applicando il regime preclusivo introdotto dalla novella del 2023,nonostante il giudizio di primo grado fosse stato instaurato anteriormenteall’entrata in vigore della nuova disciplina.1.1. Il motivo è fondato.Dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali emerge, in fatto noncontroverso, che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorsodepositato in data 9 marzo 2023, cioè in epoca antecedente all’entrata in vigore,fissata al 4 gennaio 2024, della riforma recata dal d.lgs. n. 220 del 2023.In tale giudizio, la contribuente aveva dedotto, tra l’altro, l’omessa notifica dellecartelle di pagamento presupposte, mentre l’Agente della riscossione avevasuccessivamente prodotto, nel giudizio di appello, la documentazione attestantela rituale notificazione delle medesime cartelle.La Corte di merito ha tuttavia ritenuto inammissibile detta produzione, sul rilievoche, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato,non sarebbe consentito il deposito in appello delle prove relative alla notificadegli atti impugnati, che avrebbero dovuto essere prodotte in primo grado.Tale statuizione si pone in contrasto con il corretto regime intertemporale delladisciplina processuale rilevante nel caso di specie.La Corte costituzionale, con la sentenza 27 marzo 2025, n. 36, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nellaparte in cui prevedeva l’immediata applicazione delle modifiche introdotte all’art.58 del d.lgs. n. 546 del 1992 anche ai giudizi instaurati in grado di appello adecorrere dall’entrata in vigore della novella, anziché limitarne l’operatività aisoli giudizi nei quali il primo grado fosse stato instaurato successivamente a taledata.[OSCURATO:PERSONA] ha in particolare affermato che una tale estensione determina unalesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilitàdelle regole processuali, incidendo retroattivamente, sia pure in formaNumero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026impropria, su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente,Data pubblicazione 16/06/2026la quale consentiva la produzione documentale anche in grado di appello.In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersiche, nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al4 gennaio 2024, continui a trovare applicazione il previgente art. 58, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nel sancire che «è fatta salva la facoltà delleparti di produrre nuovi documenti», consentiva alle parti una piena libertà diproduzione documentale in appello, anche con riguardo a documentipreesistenti, senza richiedere la dimostrazione della non imputabilità dell’omessodeposito nel grado precedente.Tale interpretazione è stata espressamente recepita dalla giurisprudenza dilegittimità successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.In particolare, questa Corte ha affermato che, ove il giudizio di primo grado siastato introdotto anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguenteammissibilità della produzione documentale in appello, e che la declaratoria diincostituzionalità impedisce l’applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizipendenti (Cass., sez. V, 18 aprile 2026, n. 10065; si veda anche Cass., Sez. 5,13 maggio 2026, n. 13861).Nella medesima pronuncia si è altresì ribadito che, nel processo tributario, invirtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58 del citato decreto, che consentealle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.Alla luce di tali principi, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha applicato al caso di specie il novellato art. 58, comma 3,anziché la disciplina previgente, dichiarando inammissibile una produzionedocumentale che, invece, doveva ritenersi pienamente ammissibile.1.2. Non valgono a superare tale conclusione le deduzioni svolte dalla partecontroricorrente, la quale ha sostenuto che l’ammissione di nuove prove inNumero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026appello si porrebbe comunque in contrasto con gli artt. 7, comma 5-bis, 57 e 58Data pubblicazione 16/06/2026del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nella versione previgente, nonché con i principigenerali del processo, in quanto determinerebbe un ampliamento del themadecidendum e una violazione del principio dispositivo.Tali argomentazioni non possono essere condivise.In primo luogo, la produzione documentale in esame non introduce nuovi fatticostitutivi della pretesa, ma è diretta a dimostrare un fatto già controverso sindal primo grado, quale la notificazione delle cartelle di pagamento, oggetto dispecifica contestazione da parte della contribuente; sicché non si configuraalcuna violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all’art. 57 deld.lgs. n. 546 del 1992.In secondo luogo, il previgente art. 58, comma 2, del medesimo decreto, comecostantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, consentiva unaproduzione documentale ampia e non soggetta ai limiti previsti dall’art. 345c.p.c., proprio in considerazione della specialità del processo tributario; né taledisciplina può essere ridimensionata in via interpretativa alla luce del principiodispositivo o di altre disposizioni, senza incorrere in un contrasto con il datonormativo e con l’interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass., sez. V, ord. 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., sez. V, ord. 23aprile 2025, n. 10549).In terzo luogo, le argomentazioni della controricorrente, ove volte a ricondurrela fattispecie nel perimetro dei nuovi limiti introdotti dal legislatore del 2023,finiscono per riprodurre, sia pure indirettamente, l’effetto preclusivo che la Cortecostituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo per violazione delprincipio di affidamento, e non possono pertanto trovare accoglimento.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della produzione documentaleeffettuata in sede di appello integra un error in procedendo, suscettibile disindacato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto fondatasull’erronea applicazione della disciplina processuale ratione temporis vigente.Numero registro generale 21302/2025Numero sezionale 4811/2026Numero di raccolta generale 20131/2026In definitiva, può essere formulato il seguente principio di diritto: « Alla luce dellaData pubblicazione 16/06/2026sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui ilricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; intali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità dellaproduzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilitàdell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio».La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,affinché, attenendosi ai principi sopra enunciati, proceda a nuovo esame dellacontroversia, valutando la documentazione prodotta dall’Agente della riscossionee pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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