CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 marzo 1956; avverso la sentenza del 10 dicembre 2020, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, nella parte in cui sarebbe stato corretto de plano, senza alcun contraddittorio, l'errore materiale contenuto nel dispositivo, integrandolo con l'aggiunta delle parole "per ciascuna parte civile" Articola due motivi di censura e deduce: nn••• 1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, che la corte territoriale avrebbe attivato la procedura di correzione senza alcun contraddittorio; 2. con il secondo, l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte territoriale avrebbe proceduto alla correzione, nonostante che il deposito della motivazione della sentenza corretta non sia stato contestuale alla lettura del dispositivo. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. La sentenza è stata emessa il 10 dicembre 2020 e depositata il 3 febbraio 2021, nel termine di giorni novanta indicati nel dispositivo. Cosicché l'impugnazione andava proposta entro il 24 aprile 2021. Il ricorso, invece, è stato inviato a mezzo pec il 30 gennaio 2022, ben oltre il termine suindicato. Ad analoghe conclusioni si deve giungersi anche ove si volesse considerare oggetto dell'impugnazione l'ordinanza di correzione. Questa, infatti, è stata depositata il 30 dicembre 2021 ed è stata contestualmente notificata alle parti a mezzo pec. Ai sensi dell'art. 585 cod. proc. peni., quindi, l'impugnazione andava proposta entro il 14 gennaio 2022 (ossia nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento), mentre, per come si é detto, il ricorso è stato inviato a mezzo pec il 30 gennaio 2022, quindi oltre il termine indicato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 3 I pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estens