CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di BOLOGNA, con sentenza emessa in data 20/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 29/05/2019, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesti di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. considerato che i motivi di ricorso, nei quale si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta tempestività della querela e alla determinazione risultano reiterativi e manifestamente infondati: cfr. pagine 6, 7 e 8 con i riferimenti alla condotta in concreto posta in essere dal ricorrente con le due persone offese; cfr. pag. 8 quanto alla tempestività della querela, il cui termine è stato correttamente individuato dai giudici di merito con l'invio della diffida, momento nel quale la persona offesa, dopo avere dato credito alle giustificaioni per il ritardo fornite del ricorrente, ha avuto la consapevolezza di essere stato vittima di una truffa; cfr. pag. 9 in ordine alla motivazione circa il trattamento sanzionatorio, corretta e adeguata espressione dell'esercizio del giudice di merito del potere discrezionale nella determinazione, peraltro in termini prossimi al minimo, della pena. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il C