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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 11486/2022

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!11486 /2 2 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] revocatoria ordinaria ex art. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere 2901 cc.- Atti a titolo oneroso-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere valutazione della causa in concreto e [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. del mezzo di pagamento - Ud. 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LABG R.G.N. 23735/2019 ORDINANZA sul ricorso 23735/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma C.so Trieste 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 9.2.2015 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché fossero revocati ex art. 2901 cod.civ. due atti negoziali di disposizione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] effettuati a favore dei propri familiari.

Nel novembre 2007 la ricorrente aveva instaurato una causa avanti il Tribunale di Treviso, avverso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di differenze retributive dovutele in forza dell'attività lavorativa prestata dal 1990 al 2006.

Con sentenza 22.3.2013 il Tribunale di Treviso ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 350.994,70, oltre spese di lite, a titolo di differenze retributive.

2. L'attrice sosteneva che gli atti dispositivi del 2011 e del 2012 del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] fossero stati adottati con il fine di impedirle di ottenere soddisfazione del credito.

3. Più precisamente gli atti negoziali per cui è stata esperita l'azione revocatoria sono due: a) l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominato "trasferimento di diritti reali in ambito di separazione personale tra coniugi", con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito ad [OSCURATO:PERSONA], senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà dell'abitazione coniugale ita ad Asolo, in adempimento degli impegni assunti nell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Treviso con decreto 14.10.2010; b) l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominato "compravendita", con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha venduto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (moglie separata e figli) altri beni immobili di sua proprietà, senza ricevere alcun prezzo, essendo stata convenuta la compensazione tra il credito del venditore per il prezzo e i crediti degli acquirenti, maturati in forza delle prestazioni lavorative da essi rese senza remunerazione nell'ambito dell'impresa familiare, cessata il 31.12.201 1, di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare.

4. I convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione delle domande dell'attrice.

5. Nel 2016 il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda revocatoria, in particolare in quanto al tempo della stipulazione dei negozi revocati l'attrice vantava verso [OSCURATO:PERSONA] un credito, come poi riconosciuto dal giudice del lavoro, e, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente l'esistenza in capo all'attore di un credito anche solo eventuale; con gli atti dispositivi oggetto di causa [OSCURATO:PERSONA] si è privato di tutti i suoi beni immobili, fatta eccezione per un terreno di 453 mq, già gravato da ipoteca e pignoramento; sussisteva in capo a tutte le parti dei negozi in questione la consapevolezza del danno arrecato con i detti atti alla [OSCURATO:PERSONA], stante il rapporto familiare esistente tra i congiunti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la collaborazione resa dagli stessi nella medesima impresa ove l'appellata aveva svolto le sue mansioni lavorative; non era necessaria, nel caso di specie, la prova della partecipati° fraudis negli aventi causa in quanto gli atti in questione costituiscono disposizioni a titolo gratuito.

6. La Corte d'appello di Venezia , investita dell'impugnazione dei [OSCURATO:PERSONA]„ ha ritenuto che detti negozi andassero considerati come passaggi di un unico progetto che ha reso impossibile, o quanto meno molto arduo, per la creditrice ottenere soddisfazione in via coattiva dopo avere ritenuto che : i) tra i due atti sussiste un collegamento negoziale in ragione della sequenza temporale tra l'uno e l'altro (14 mesi); ii) sussiste il depauperamento determinato sul patrimonio del debitore; iii) è rilevante l'appartenenza delle parti al medesimo nucleo familiare e la coincidenza temporale tra le due attribuzioni e la cessazione dell'impresa del debitore.

37. Con ricorso notificato il 29/7/2019, affidato a quattro motivi, i [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 243/2019 pubblicata il 30 gennaio 2019.

La intimata [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia: VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 1325 E 1343 COD.CIV. [OSCURATO:PERSONA], DELL'ART. 2901 COD.CIV.

E 116 COD.PROC.CIV. (art. 360 n. 2 cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA].

CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.).

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni in ragione del ritenuto collegamento negoziale fra i due atti dispositivi del 10.2.2011 (in favore della moglie separata) e del 4.4.2012 (in favore di tutti i familiari lavoratori), poiché tale collegamento negoziale non sussisterebbe nel caso di specie, né è mai stato dimostrato in corso di causa, ma è stato accertato dal Giudice del gravame in ragione di una errata applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di collegamento negoziale .

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, là dove la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni in ragione del ritenuto collegamento negoziale fra i due atti dispositivi, ha espresso una valutazione di merito sulla preordinazione dei negozi (tramite cessione gratuita alla moglie della metà della casa coniugale e vendita degli altri immobili ai familiari senza corresponsione di alcun prezzo né accertata motivazione) in danno delle ragioni della creditrice.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13894 del 14.6.2007 al punto 1.9 affermano che l'accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico - sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del Giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in 4sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass. 18.7.2003 n. 11240; Cass. 12.7.2005 n. 14611).

1.3. Peraltro, la giurisprudenza citata dai ricorrenti sul punto riguarda ipotesi e circostanze di merito diversamente valutate alla luce dei medesimi principi.

1.4. La sentenza di cui a Cass. civ. 4.11.2015 n. 22513, infatti, attiene alla ritenuta mancanza collegamento negoziale tra l'accordo di compravendita del trasferimento internazionale di un calciatore intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] ed il contratto di prestazione sportiva professionale da costui stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA].

Tali rapporti, applicando i medesimi principi, erano stati ritenuti tra loro autonomi e distinti, sia dal punto di vista soggettivo che di contenuto.

Era stato ritenuto, infatti, che vi fosse una pluralità coordinata di contratti, che conservavano ciascuno una propria causa, anche se nel loro insieme miravano ad attuare una unitaria operazione negoziale.

1.5. Nel caso in questione, invece, la Corte di merito ha ritenuto, con argomenti logici e del tutto plausibili, che le attribuzioni patrimoniali erano state effettuate a favore dei familiari del debitore, a distanza di poco più di un anno, in concomitanza con la cessazione di ogni attività dell'impresa da parte del [OSCURATO:PERSONA], quando la pretesa dell'attrice era già stata azionata, e che pertanto sussisteva una connessione non solo oggettiva tra i due negozi, ma anche soggettiva, al di là dell'effetto tipico di ciascun contratto, apparendo un coordinamento tra i medesimi per la realizzazione del fine di rendere inattaccabile il patrimonio del debitore, finalità che ha trasceso gli effetti tipici dei due contratti e ha assunto una autonomia dal punto di vista causale ( cfr., Cass. Sez.

Un. 14.6.2007, n. 13894).

1.6. In stretta connessione con il motivo di cui sopra, ma sotto il distinto profilo dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio incidente sulla motivazione, si censura l'impugnata sentenza là dove avrebbe omesso di considerare la circostanza che la chiusura dell'attività del Sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dipesa dalle sue problematiche di salute: dal doc. n. 25 5del fascicolo di parte emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] era affetto da gravi problemi alle articolazioni delle ginocchia, motivo per cui la prosecuzione dell'attività lavorativa per molte ore in piedi si sarebbe resa oggettivamente impossibile, peraltro tenuto conto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti aveva maturato l'età pensionabile, come dimostrato ex actis.

1.7. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ. in quanto non si deduce quando e in quali termini nel corso del procedimento si sia discusso di detta circostanza in tesi non presa in considerazione dalla Corte d'appello.

2. Con il [OSCURATO:PERSONA] si denuncia: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E' [OSCURATO:PERSONA] PARTI (art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ.: art. 2901 cod.civ.).

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, ritenendo configurabile un negozio collegato, ha omesso del tutto di considerare che, all'epoca dell'atto di trasferimento del 10.2.2011 a favore della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], coniuge da cui il [OSCURATO:PERSONA] si era separato, difettava del tutto il requisito dell'evento dannoso nei confronti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], stante il fatto decisivo che, all'epoca di tale atto dispositivo, il patrimonio del debitore era composto di numerosi e cospicui altri beni immobiliari.

2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con il principio applicato dalla Corte di merito, del tutto correttamente, là dove ha precisato che « Sempre con riguardo all'eventus damni giova altresì ricordare la pacifica giurisprudenza che ritiene l'evento lesivo anche in atti dispositivi che, pur non comportando la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, hanno l'effetto di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche mediante una variazione del patrimonio del debitore, non dal punto quantitativo, ma da quello qualitativo (Cass. n. 7767/07, rv. 596081) .

2.2. Difatti, per giurisprudenza consolidata, il danno determinante ai fini della revocatoria è riferito alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica che l'atto è in grado di determinare in danno del creditore, e non 6tanto a un danno patrimoniale ex se (v. tra le tante, Cass.Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018;Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).

3. Con il [OSCURATO:PERSONA] si denuncia: NULLITA' [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Art. 360 1 comma n. 4 CPC) (artt. 132 comma secondo n. 4 cpc; 118 disp. att- c.p.c.; art. 276 c.p.c.; art. 111 Cost.).

La sentenza impugnata viene poi ulteriormente censurata là dove, con riguardo al requisito soggettivo dell'azione revocatoria riferito ad entrambi gli atti di disposizione oggetto di causa, avrebbe deciso sulla base di meri elementi indiziari, rigettando le istanze istruttorie dei ricorrenti, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto.

Nello specifico, rispetto alle istanze istruttorie reiterate in appello, il Giudice del gravame si sarebbe limitato ad affermare che: «Le istanze di prova sulle quali insiste parte appellante non sono meritevoli d' accoglimento, in quanto inidonee a determinare un diverso esito dell'impugnazione».

3.1. Tale valutazione risulta insindacabile in quanto del tutto congrua con la motivazione resa, là dove la Corte di merito ha statuito, in ciò confermando la sentenza di primo grado (pag. 17-righe 11 e ss.), « che è anche irrilevante determinare se vi sia stata tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti una collusione in frode all'appellata e se, con i negozi in esame, le parti abbiano avuto di mira uno scopo ulteriore.

Sono infatti revocabili anche gli atti con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. 15603/05, rv. 584892), nonché quelli con i quali l'attribuzione dei beni serva a remunerare le prestazioni rese dal cessionario nell'ambito di una attività imprenditoriale».

3.2. Al proposito, con riguardo alla pretesa omissione di fatti e circostanze rilevanti, il motivo è inammissibile ex art. 348ter, ultimo comma, cod.proc.civ. in quanto si censura una motivazione doppiamente conforme 7senza fare riferimento a valutazioni in ipotesi differenti da quelle espresse dal giudice di primo grado.

3.3. In ogni caso, sotto il profilo motivazionale non risultano deficit nel senso ritenuto da Cass. Sez, U. n. 8053/2014, in quanto la Corte di merito ha dato rilievo al fatto che i beneficiari delle disposizioni patrimoniali del debitore erano, non solo stretti congiunti e conviventi del debitore stesso, ma anche soggetti personalmente coinvolti nella medesima impresa commerciale, nell'ambito della quale sono maturati i crediti della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare [OSCURATO:PERSONA] era contitolare dell'impresa a composizione familiare, mentre [OSCURATO:PERSONA] e Alberto sono stati dipendenti dell'azienda: tutti hanno operato nell'azienda anche nel corso degli anni in cui [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].

3.4. La Corte di merito, pertanto, ha motivatamente ritenuto del tutto ragionevole dedurre da queste circostanze che la moglie ed i figli del disponente fossero a conoscenza della pendenza della causa e quindi delle pretese economiche della creditrice verso il loro congiunto (sentenza impugnata, pag. 16).

Di qui la ritenuta irrilevanza delle prove tendenti a dimostrare la effettiva sussistenza della causa concreta delle singole attribuzioni patrimoniali, per qua to sopra detto in iure.

4. Con il [OSCURATO:PERSONA] si denuncia: VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (Art. 360 1 comma n. 3 CPC) (artt. 112 115 116 132 comma secondo n. 4 276 cpc• art. 118 dis . att.

CPC. art. 2729 CC e art. 2901 CC: art. 111 Cost.).

NULLITA' [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Art. 360 1 comma n. 4 CPC artt. 132 comma secondo n. 4 CPC. 118 disp . att.

CPC. art. 115 e 116 CPC. art. 2729 COD.CIV.• art. 111 Cost.).

4.1. Nella specie, si denuncia che il Giudice del gravame avrebbe ritenuto di poter accertare la sussistenza della scientia damni sulla base solo degli indizi ricavabili dedotti in giudizio, dei quali però avrebbe fatto un'applicazione in contrasto con l'art. 2729 cod.civ..

Mentre, come precisato dalla giurisprudenza, è pur vero che il requisito della 8consapevolezza del danno può essere accertato dal Giudice anche in ragione di elementi indiziari e da presunzioni semplici, ma è anche vero che tale prova dovrebbe essere ricavata in ragione di valutazioni estremamente gravi e rigorose e, comunque, solo laddove non abbia a disposizione altri e diversi elementi per accertare i fatti di causa.

4.2. In particolare, il motivo non si confronta adeguatamente con il principio per cui : "la partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. civ., sent. 1 7286/2014 e ord. 1404/2016), basandosi sul solo rilievo che le prove offerte, e non ammesse, tendevano a provare la assoluta estraneità dei parenti del debitore alle vicende inerenti alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA].

4.3. La doglianza in ordine alla valutazione del requisito della scientia damni sulla base di elementi presuntivi o indizi non gravi, non trova alcun fondamento giuridico atteso che la Corte di merito ha considerato che i beneficiari delle disposizioni patrimoniali erano non solo stretti congiunti e conviventi del debitore stesso, ma anche soggetti personalmente coinvolti nella medesima impresa commerciale nell'ambito della quale sono maturati i crediti della [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, anche in questo caso, di valutazioni di merito riferite a circostanze concrete ed effettivamente sussistenti, dalle quali si è direttamente inferita la conoscenza del pregiudizio che detti atti avrebbero arrecato alla creditrice, non estranea alla impresa familiare di cui tutti i congiunti avevano fatto parte.

4.4. La sentenza citata dai ricorrenti (Cass. Civ. 17286/2014) conferma la correttezza di detto assunto allorché l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, ma tuttavia il ragionamento proposto non è esaustivo poiché, rispetto a un atto a titolo oneroso, nell'azione ex art. 2901 cod. civ. deve farsi riferimento alla causa concreta del negozio 9dispositivo e alle modalità con cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo.

4.5. Nel caso in questione si tratta di atti dispositivi , a titolo oneroso, privi di un effettivo corrispettivo versato in danaro dai destinatari del trasferimento di diritti reali, ma mediante compensazioni (definite dalla Corte di merito come "mezzo anomalo" di pagamento) con supposti crediti degli aventi causa: dunque mezzi di pagamento da valutarsi in relazione alla effettiva funzione di dazione in pagamento, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso (cessi° bonorum) da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto ( Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017).

4.6. Orbene, i suddetti principi valgono anche con riguardo all'azione revocatoria esercitata al di fuori del contesto fallimentare cui si riferiscono le considerazioni svolte dalla surrichiamata giurisprudenza, perché la tutela di cui all'art. 2901 cod.civ. coinvolge pur sempre un creditore che si vede, uti singulus, privato della garanzia patrimoniale generica allorquando, relativamente a un atto "a titolo oneroso", il pagamento del corrispettivo venga estinto con modalità anomala, previa valutazione di ogni circostanza inerente al caso concreto.

4.7. Per quanto riguarda l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile, esso si ritiene ugualmente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli.

4.8. Per il creditore che agisce in revocatoria viene nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo di mantenimento in sé, 10di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti con strumenti alternativi al pagamento di un corrispettivo in danaro.

Per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume pertanto rilevanza la effettiva disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019).

4.9. Sul punto, la Corte ha correttamente ritenuto che non rileva né che l'accordo di separazione dei coniugi non sia stato impugnato, né che l'atto dispositivo tragga causa da detto accordo di separazione, non sussistendo prova dei suddetti requisiti obiettivi che giustificano tale modalità solutoria (datio in solutum), e ciò a prescindere dalla prova di una collusione dei beneficiari in frode del creditore.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Spese e raddoppio del contributo in base alla soccombenza dei ricorrenti.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!11486 /2 2 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] revocatoria ordinaria ex art. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere 2901 cc.- Atti a titolo oneroso-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere valutazione della causa in concreto e [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. del mezzo di pagamento - Ud. 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LABG R.G.N. 23735/2019 ORDINANZA sul ricorso 23735/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma C.so Trieste 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 9.2.2015 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché fossero revocati ex art. 2901 cod.civ. due atti negoziali di disposizione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] effettuati a favore dei propri familiari. Nel novembre 2007 la ricorrente aveva instaurato una causa avanti il Tribunale di Treviso, avverso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di differenze retributive dovutele in forza dell'attività lavorativa prestata dal 1990 al 2006. Con sentenza 22.3.2013 il Tribunale di Treviso ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 350.994,70, oltre spese di lite, a titolo di differenze retributive. 2. L'attrice sosteneva che gli atti dispositivi del 2011 e del 2012 del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] fossero stati adottati con il fine di impedirle di ottenere soddisfazione del credito. 3. Più precisamente gli atti negoziali per cui è stata esperita l'azione revocatoria sono due: a) l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominato "trasferimento di diritti reali in ambito di separazione personale tra coniugi", con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito ad [OSCURATO:PERSONA], senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà dell'abitazione coniugale ita ad Asolo, in adempimento degli impegni assunti nell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Treviso con decreto 14.10.2010; b) l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominato "compravendita", con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha venduto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (moglie separata e figli) altri beni immobili di sua proprietà, senza ricevere alcun prezzo, essendo stata convenuta la compensazione tra il credito del venditore per il prezzo e i crediti degli acquirenti, maturati in forza delle prestazioni lavorative da essi rese senza remunerazione nell'ambito dell'impresa familiare, cessata il 31.12.201 1, di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare. 4. I convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione delle domande dell'attrice. 5. Nel 2016 il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda revocatoria, in particolare in quanto al tempo della stipulazione dei negozi revocati l'attrice vantava verso [OSCURATO:PERSONA] un credito, come poi riconosciuto dal giudice del lavoro, e, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente l'esistenza in capo all'attore di un credito anche solo eventuale; con gli atti dispositivi oggetto di causa [OSCURATO:PERSONA] si è privato di tutti i suoi beni immobili, fatta eccezione per un terreno di 453 mq, già gravato da ipoteca e pignoramento; sussisteva in capo a tutte le parti dei negozi in questione la consapevolezza del danno arrecato con i detti atti alla [OSCURATO:PERSONA], stante il rapporto familiare esistente tra i congiunti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la collaborazione resa dagli stessi nella medesima impresa ove l'appellata aveva svolto le sue mansioni lavorative; non era necessaria, nel caso di specie, la prova della partecipati° fraudis negli aventi causa in quanto gli atti in questione costituiscono disposizioni a titolo gratuito. 6. La Corte d'appello di Venezia , investita dell'impugnazione dei [OSCURATO:PERSONA]„ ha ritenuto che detti negozi andassero considerati come passaggi di un unico progetto che ha reso impossibile, o quanto meno molto arduo, per la creditrice ottenere soddisfazione in via coattiva dopo avere ritenuto che : i) tra i due atti sussiste un collegamento negoziale in ragione della sequenza temporale tra l'uno e l'altro (14 mesi); ii) sussiste il depauperamento determinato sul patrimonio del debitore; iii) è rilevante l'appartenenza delle parti al medesimo nucleo familiare e la coincidenza temporale tra le due attribuzioni e la cessazione dell'impresa del debitore. 37. Con ricorso notificato il 29/7/2019, affidato a quattro motivi, i [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 243/2019 pubblicata il 30 gennaio 2019. La intimata [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'ART. 1325 E 1343 COD.CIV. [OSCURATO:PERSONA], DELL'ART. 2901 COD.CIV. E 116 COD.PROC.CIV. (art. 360 n. 2 cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA]. CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.). La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni in ragione del ritenuto collegamento negoziale fra i due atti dispositivi del 10.2.2011 (in favore della moglie separata) e del 4.4.2012 (in favore di tutti i familiari lavoratori), poiché tale collegamento negoziale non sussisterebbe nel caso di specie, né è mai stato dimostrato in corso di causa, ma è stato accertato dal Giudice del gravame in ragione di una errata applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di collegamento negoziale . 1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, là dove la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni in ragione del ritenuto collegamento negoziale fra i due atti dispositivi, ha espresso una valutazione di merito sulla preordinazione dei negozi (tramite cessione gratuita alla moglie della metà della casa coniugale e vendita degli altri immobili ai familiari senza corresponsione di alcun prezzo né accertata motivazione) in danno delle ragioni della creditrice. 1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13894 del 14.6.2007 al punto 1.9 affermano che l'accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico - sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare rientra nei compiti esclusivi del Giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in 4sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass. 18.7.2003 n. 11240; Cass. 12.7.2005 n. 14611). 1.3. Peraltro, la giurisprudenza citata dai ricorrenti sul punto riguarda ipotesi e circostanze di merito diversamente valutate alla luce dei medesimi principi. 1.4. La sentenza di cui a Cass. civ. 4.11.2015 n. 22513, infatti, attiene alla ritenuta mancanza collegamento negoziale tra l'accordo di compravendita del trasferimento internazionale di un calciatore intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] ed il contratto di prestazione sportiva professionale da costui stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. Tali rapporti, applicando i medesimi principi, erano stati ritenuti tra loro autonomi e distinti, sia dal punto di vista soggettivo che di contenuto. Era stato ritenuto, infatti, che vi fosse una pluralità coordinata di contratti, che conservavano ciascuno una propria causa, anche se nel loro insieme miravano ad attuare una unitaria operazione negoziale. 1.5. Nel caso in questione, invece, la Corte di merito ha ritenuto, con argomenti logici e del tutto plausibili, che le attribuzioni patrimoniali erano state effettuate a favore dei familiari del debitore, a distanza di poco più di un anno, in concomitanza con la cessazione di ogni attività dell'impresa da parte del [OSCURATO:PERSONA], quando la pretesa dell'attrice era già stata azionata, e che pertanto sussisteva una connessione non solo oggettiva tra i due negozi, ma anche soggettiva, al di là dell'effetto tipico di ciascun contratto, apparendo un coordinamento tra i medesimi per la realizzazione del fine di rendere inattaccabile il patrimonio del debitore, finalità che ha trasceso gli effetti tipici dei due contratti e ha assunto una autonomia dal punto di vista causale ( cfr., Cass. Sez. Un. 14.6.2007, n. 13894). 1.6. In stretta connessione con il motivo di cui sopra, ma sotto il distinto profilo dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio incidente sulla motivazione, si censura l'impugnata sentenza là dove avrebbe omesso di considerare la circostanza che la chiusura dell'attività del Sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dipesa dalle sue problematiche di salute: dal doc. n. 25 5del fascicolo di parte emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] era affetto da gravi problemi alle articolazioni delle ginocchia, motivo per cui la prosecuzione dell'attività lavorativa per molte ore in piedi si sarebbe resa oggettivamente impossibile, peraltro tenuto conto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti aveva maturato l'età pensionabile, come dimostrato ex actis. 1.7. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ. in quanto non si deduce quando e in quali termini nel corso del procedimento si sia discusso di detta circostanza in tesi non presa in considerazione dalla Corte d'appello. 2. Con il [OSCURATO:PERSONA] si denuncia: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E' [OSCURATO:PERSONA] PARTI (art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ.: art. 2901 cod.civ.). La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, ritenendo configurabile un negozio collegato, ha omesso del tutto di considerare che, all'epoca dell'atto di trasferimento del 10.2.2011 a favore della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], coniuge da cui il [OSCURATO:PERSONA] si era separato, difettava del tutto il requisito dell'evento dannoso nei confronti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], stante il fatto decisivo che, all'epoca di tale atto dispositivo, il patrimonio del debitore era composto di numerosi e cospicui altri beni immobiliari. 2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con il principio applicato dalla Corte di merito, del tutto correttamente, là dove ha precisato che « Sempre con riguardo all'eventus damni giova altresì ricordare la pacifica giurisprudenza che ritiene l'evento lesivo anche in atti dispositivi che, pur non comportando la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, hanno l'effetto di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche mediante una variazione del patrimonio del debitore, non dal punto quantitativo, ma da quello qualitativo (Cass. n. 7767/07, rv. 596081) . 2.2. Difatti, per giurisprudenza consolidata, il danno determinante ai fini della revocatoria è riferito alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica che l'atto è in grado di determinare in danno del creditore, e non 6tanto a un danno patrimoniale ex se (v. tra le tante, Cass.Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018;Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019). 3. Con il [OSCURATO:PERSONA] si denuncia: NULLITA' [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Art. 360 1 comma n. 4 CPC) (artt. 132 comma secondo n. 4 cpc; 118 disp. att- c.p.c.; art. 276 c.p.c.; art. 111 Cost.). La sentenza impugnata viene poi ulteriormente censurata là dove, con riguardo al requisito soggettivo dell'azione revocatoria riferito ad entrambi gli atti di disposizione oggetto di causa, avrebbe deciso sulla base di meri elementi indiziari, rigettando le istanze istruttorie dei ricorrenti, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto. Nello specifico, rispetto alle istanze istruttorie reiterate in appello, il Giudice del gravame si sarebbe limitato ad affermare che: «Le istanze di prova sulle quali insiste parte appellante non sono meritevoli d' accoglimento, in quanto inidonee a determinare un diverso esito dell'impugnazione». 3.1. Tale valutazione risulta insindacabile in quanto del tutto congrua con la motivazione resa, là dove la Corte di merito ha statuito, in ciò confermando la sentenza di primo grado (pag. 17-righe 11 e ss.), « che è anche irrilevante determinare se vi sia stata tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti una collusione in frode all'appellata e se, con i negozi in esame, le parti abbiano avuto di mira uno scopo ulteriore. Sono infatti revocabili anche gli atti con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. 15603/05, rv. 584892), nonché quelli con i quali l'attribuzione dei beni serva a remunerare le prestazioni rese dal cessionario nell'ambito di una attività imprenditoriale». 3.2. Al proposito, con riguardo alla pretesa omissione di fatti e circostanze rilevanti, il motivo è inammissibile ex art. 348ter, ultimo comma, cod.proc.civ. in quanto si censura una motivazione doppiamente conforme 7senza fare riferimento a valutazioni in ipotesi differenti da quelle espresse dal giudice di primo grado. 3.3. In ogni caso, sotto il profilo motivazionale non risultano deficit nel senso ritenuto da Cass. Sez, U. n. 8053/2014, in quanto la Corte di merito ha dato rilievo al fatto che i beneficiari delle disposizioni patrimoniali del debitore erano, non solo stretti congiunti e conviventi del debitore stesso, ma anche soggetti personalmente coinvolti nella medesima impresa commerciale, nell'ambito della quale sono maturati i crediti della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare [OSCURATO:PERSONA] era contitolare dell'impresa a composizione familiare, mentre [OSCURATO:PERSONA] e Alberto sono stati dipendenti dell'azienda: tutti hanno operato nell'azienda anche nel corso degli anni in cui [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. La Corte di merito, pertanto, ha motivatamente ritenuto del tutto ragionevole dedurre da queste circostanze che la moglie ed i figli del disponente fossero a conoscenza della pendenza della causa e quindi delle pretese economiche della creditrice verso il loro congiunto (sentenza impugnata, pag. 16). Di qui la ritenuta irrilevanza delle prove tendenti a dimostrare la effettiva sussistenza della causa concreta delle singole attribuzioni patrimoniali, per qua to sopra detto in iure. 4. Con il [OSCURATO:PERSONA] si denuncia: VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (Art. 360 1 comma n. 3 CPC) (artt. 112 115 116 132 comma secondo n. 4 276 cpc• art. 118 dis . att. CPC. art. 2729 CC e art. 2901 CC: art. 111 Cost.). NULLITA' [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Art. 360 1 comma n. 4 CPC artt. 132 comma secondo n. 4 CPC. 118 disp . att. CPC. art. 115 e 116 CPC. art. 2729 COD.CIV.• art. 111 Cost.). 4.1. Nella specie, si denuncia che il Giudice del gravame avrebbe ritenuto di poter accertare la sussistenza della scientia damni sulla base solo degli indizi ricavabili dedotti in giudizio, dei quali però avrebbe fatto un'applicazione in contrasto con l'art. 2729 cod.civ.. Mentre, come precisato dalla giurisprudenza, è pur vero che il requisito della 8consapevolezza del danno può essere accertato dal Giudice anche in ragione di elementi indiziari e da presunzioni semplici, ma è anche vero che tale prova dovrebbe essere ricavata in ragione di valutazioni estremamente gravi e rigorose e, comunque, solo laddove non abbia a disposizione altri e diversi elementi per accertare i fatti di causa. 4.2. In particolare, il motivo non si confronta adeguatamente con il principio per cui : "la partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. civ., sent. 1 7286/2014 e ord. 1404/2016), basandosi sul solo rilievo che le prove offerte, e non ammesse, tendevano a provare la assoluta estraneità dei parenti del debitore alle vicende inerenti alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. La doglianza in ordine alla valutazione del requisito della scientia damni sulla base di elementi presuntivi o indizi non gravi, non trova alcun fondamento giuridico atteso che la Corte di merito ha considerato che i beneficiari delle disposizioni patrimoniali erano non solo stretti congiunti e conviventi del debitore stesso, ma anche soggetti personalmente coinvolti nella medesima impresa commerciale nell'ambito della quale sono maturati i crediti della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, anche in questo caso, di valutazioni di merito riferite a circostanze concrete ed effettivamente sussistenti, dalle quali si è direttamente inferita la conoscenza del pregiudizio che detti atti avrebbero arrecato alla creditrice, non estranea alla impresa familiare di cui tutti i congiunti avevano fatto parte. 4.4. La sentenza citata dai ricorrenti (Cass. Civ. 17286/2014) conferma la correttezza di detto assunto allorché l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, ma tuttavia il ragionamento proposto non è esaustivo poiché, rispetto a un atto a titolo oneroso, nell'azione ex art. 2901 cod. civ. deve farsi riferimento alla causa concreta del negozio 9dispositivo e alle modalità con cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo. 4.5. Nel caso in questione si tratta di atti dispositivi , a titolo oneroso, privi di un effettivo corrispettivo versato in danaro dai destinatari del trasferimento di diritti reali, ma mediante compensazioni (definite dalla Corte di merito come "mezzo anomalo" di pagamento) con supposti crediti degli aventi causa: dunque mezzi di pagamento da valutarsi in relazione alla effettiva funzione di dazione in pagamento, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso (cessi° bonorum) da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto ( Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017). 4.6. Orbene, i suddetti principi valgono anche con riguardo all'azione revocatoria esercitata al di fuori del contesto fallimentare cui si riferiscono le considerazioni svolte dalla surrichiamata giurisprudenza, perché la tutela di cui all'art. 2901 cod.civ. coinvolge pur sempre un creditore che si vede, uti singulus, privato della garanzia patrimoniale generica allorquando, relativamente a un atto "a titolo oneroso", il pagamento del corrispettivo venga estinto con modalità anomala, previa valutazione di ogni circostanza inerente al caso concreto. 4.7. Per quanto riguarda l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile, esso si ritiene ugualmente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli. 4.8. Per il creditore che agisce in revocatoria viene nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo di mantenimento in sé, 10di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti con strumenti alternativi al pagamento di un corrispettivo in danaro. Per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume pertanto rilevanza la effettiva disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019). 4.9. Sul punto, la Corte ha correttamente ritenuto che non rileva né che l'accordo di separazione dei coniugi non sia stato impugnato, né che l'atto dispositivo tragga causa da detto accordo di separazione, non sussistendo prova dei suddetti requisiti obiettivi che giustificano tale modalità solutoria (datio in solutum), e ciò a prescindere dalla prova di una collusione dei beneficiari in frode del creditore. 5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Spese e raddoppio del contributo in base alla soccombenza dei ricorrenti. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11486/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris