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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2020

Cassazione n. 02686/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8379/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano (20123) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : L B DNGL64S01G337 L ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1964, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma (00193) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Cardano al Campo (VA), in p ers ona d el S in daco in carica pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, come da deliberazione di G.C. del 3.4.2020 n. 30, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata Foro di Ivrea (TO), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3183 / 20 19 emess a d a l la C TR Lombardi a in data 19/07/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Cardano al Campo aveva emesso a suo carico l’avviso di accertamento Imu per l’anno 2012, nonché negato, sempre per la medesima annualità, il suo diritto al rimborso dell’Imu a tale titolo versata.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi, previa loro riunione.

3. Sull’appello del Comune di Cardano al Campo, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, confermando, per l’effetto, la legittimità sia del diniego di rimborso dell’Imu sia dell’avviso di accertamento, ritenendo che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determinava in capo alla società di leasing, anche se essa non aveva ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, essendo rilevante a tal fine la sola sottoscrizione del contratto e, di converso, la sua cessazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi.

Il Comune di Cardano al Campo ha resistito con controricorso.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2001 e 1, comma 672, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’espressione “durata del contratto” di leasing contenuta nell’art. 9 citato doveva considerarsi comprensiva anche del periodo che va dalla formale risoluzione del vincolo fino alla riconsegna dell’immobile alla società concedente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’Imu.

3. Con nota del 9.1.2023 la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendent i alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui èparte il medesimo ente o un suo ente strumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art. 5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023.

4. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla Cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8379/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano (20123) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : L B DNGL64S01G337 L ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1964, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma (00193) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Cardano al Campo (VA), in p ers ona d el S in daco in carica pro tempore ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, come da deliberazione di G.C. del 3.4.2020 n. 30, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata Foro di Ivrea (TO), C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3183 / 20 19 emess a d a l la C TR Lombardi a in data 19/07/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Cardano al Campo aveva emesso a suo carico l’avviso di accertamento Imu per l’anno 2012, nonché negato, sempre per la medesima annualità, il suo diritto al rimborso dell’Imu a tale titolo versata. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi, previa loro riunione. 3. Sull’appello del Comune di Cardano al Campo, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, confermando, per l’effetto, la legittimità sia del diniego di rimborso dell’Imu sia dell’avviso di accertamento, ritenendo che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determinava in capo alla società di leasing, anche se essa non aveva ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, essendo rilevante a tal fine la sola sottoscrizione del contratto e, di converso, la sua cessazione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. Il Comune di Cardano al Campo ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2001 e 1, comma 672, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’espressione “durata del contratto” di leasing contenuta nell’art. 9 citato doveva considerarsi comprensiva anche del periodo che va dalla formale risoluzione del vincolo fino alla riconsegna dell’immobile alla società concedente. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’Imu. 3. Con nota del 9.1.2023 la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendent i alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui èparte il medesimo ente o un suo ente strumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art. 5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023. 4. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cance
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