Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 agosto 1956

Cassazione n. 14801/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1956; avverso la ordinanza del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, del 16/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Trieste ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 25 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 658 cod. pen. commesso in Trieste il giorno 23 febbraio 2022.

1.1. Il suddetto decreto aveva convalidato il sequestro di una pistola giocattolo priva del tappo rosso trovata in possesso del Toffoletti.

1.2. Il Tribunale di Trieste, ritenuta carente la motivazione del sequestro, ha annullato il decreto ed ha disposto il mantenimento del vincolo ritenendo che la pistola non poteva essere restituita in quanto soggetta a confisca ex art.240, comma secondo, cod. pen. richiamato dall'art. 327, comma settimo, cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge relativamente al mantenimento del vincolo disposto, a suo dire, in violazione dell'art.324, comma settimo, cod. proc. pen. che consente tale mantenimento solo ed esclusivamente nel caso indicato dall'art. 240, comma secondo n.2. cod. pen., non ricorrente nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Infatti, la restituzione della pistola sequestrata all'odierno ricorrente non poteva essere disposta da parte del Tribunale di Trieste poiché il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez.

U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 - 01).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1956; avverso la ordinanza del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, del 16/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Trieste ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 25 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 658 cod. pen. commesso in Trieste il giorno 23 febbraio 2022. 1.1. Il suddetto decreto aveva convalidato il sequestro di una pistola giocattolo priva del tappo rosso trovata in possesso del Toffoletti. 1.2. Il Tribunale di Trieste, ritenuta carente la motivazione del sequestro, ha annullato il decreto ed ha disposto il mantenimento del vincolo ritenendo che la pistola non poteva essere restituita in quanto soggetta a confisca ex art.240, comma secondo, cod. pen. richiamato dall'art. 327, comma settimo, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione di legge relativamente al mantenimento del vincolo disposto, a suo dire, in violazione dell'art.324, comma settimo, cod. proc. pen. che consente tale mantenimento solo ed esclusivamente nel caso indicato dall'art. 240, comma secondo n.2. cod. pen., non ricorrente nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Infatti, la restituzione della pistola sequestrata all'odierno ricorrente non poteva essere disposta da parte del Tribunale di Trieste poiché il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 - 01). 3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
Decreto Cassazione n. 14801/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris