CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maio-ricorrente-controQuestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Roma il 21/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24760/2025Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 11307/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Laura Tricomi