Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 651/2008
ECLI:EU:T:2008:329
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (astex
TECHNOLOGY)
(causa T‑48/06)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo astex TECHNOLOGY – [OSCURATO:PERSONA] comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 70-72)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2005 (procedimento R 651/2004-2)
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] figurativo «astex TECHNOLOGY», per prodotti appartenenti alla classe 5
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti appartenenti alle classi 5 e 24
Decisione della divisione di opposizione:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.