CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al n.r.g. 1982 del 2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del d ott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] LegaleSud, giusta procura speciale ai rogiti dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Siena, in data 4 ottobre 2017, rep. n. 36238, racc. n. 17860, registrata in Siena il 4 ottobre 2017, al n. 5787, serie 1T, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, Via del Corso, r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi n. 4, presso lo s tudio Manfredonia , giusta procura speciale in calce al ricorso; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e del Vicepresidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, [OSCURATO:PERSONA], n. 16, elettivamente domiciliata in Catania, [OSCURATO:PERSONA], n.12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente – - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1104/2017, depositata in data 8 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la sentenza con cui il Tribunale di Cataniaaveva integralmente accol to l e domand e propost e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volte all ’accert amento dell’inesistenza dei contratti di conto corrente e di conto anticipi lavori e , comunque , de ll’invalidità delle clausole contrattuali in conseguenza dell’applicazione di interessi superiori al tasso legale e deltasso di cui all’art. 117 t.u.b ., de lla capitalizzazione di r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi interessi passivie de ll’applicazione delle c ommissioni di massimo scoperto , con conseguente restituzione di quanto indebitamente pagato, condannandola banca al pagamento della somma di € 1 8 0. 26 9 , 90 , oltre interessi e spese di lite. 2. La corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto che: a)non vi era stata omissione o assoluta incertezza in ordine al petitum o alla causa petendi,compiutamente indicati nell’atto di citazione in primo grado; b) a fronte dell’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. d ella mancanza della forma scritta dei contratti di conto corrente, e ra onere della banca provare il contrario, entro i termini di cui alle memorie exart. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. 3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti. 1.1.– Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione de gli artt. 163 e 164 cod. proc. civ.e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° comma , n n . 3 e 5, cod. proc. c iv., in quanto la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di nullità della citazione, mentre invece avrebbe dovuto rilevarne l’assoluta incertezza, genericità e indeterminatezza, non contenendo alcuno specifico riferimento al thema decidendume al petitum.r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi 1.2. – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.,2697 cod. civ., 115, 165, 166, 167 e 183 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , ai sensi dell’art. 360,1° comma , n n . 3 e 5 , cod. proc. civ. , in quanto la sentenza impugnataha ritenuto tardiva la produzione dei contratti di conto corrente daparte della banca con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, cod. proc. civ., considerandol a prova diretta del fatto posto a fondamento dell’eccezione difensiva che, come tale, andava offerta entro il termine di cui al n.2 del comma 6 dell’a rt. 183 cod. proc. civ . Inve ce , la C orte territoriale avrebbe dovuto considerare la produzione dei contratti prova contraria alla prova diretta offerta dall’attrice mediante la produzione degli estratti conto. Pur fondando la propria domanda su un fatto negativo (l’inesistenza dei contratti), infatti, l’attrice aveva comunque l’onere di provare la sussistenza dei rapporti, prova che aveva fornito mediante la produzione degli estratti conto nel termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.; rispetto a tale prova, la produzione dei contratti si poneva,appunto, come prova contraria. 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il r icorso non può trovare accoglimento . 4. Il primo motivo è in fondato. Il ricorso per cassazione, alle pagine 2 e 3, nel riassumere il fatto processuale, afferma testualmente che “Con atto di citazione notificato il 6 Marzo 2008, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] per sentire dichiarare l'inesistenza del contratto di conto r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi corrente numero 7758 e del contratto di conto anticipo lavori n . 15589,29, stipulati inter partes- accesi presso la filiale di Catania - e/o l'invalidità delle relative clausole contrattuali riguardanti l'applicazione di capitalizzazione trimestrale di tassi in misura oltra legale di commissione di massimo scoperto e di postergazione delle valute. Per l'effetto sentire dichiarare che la banca avrebbe illegittimamente applicato ai sopra citati contratti interessi superiori al tasso legale per quanto riguarda il contratto di conto corrente n.7758 ed interessi oltre il tasso ex art. 117 tub per quanto riguarda il contratto il conto anticipi lavor i n . 15589,29 con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, addebito di commissioni di massimo scoperto non concordate contrattualmente, postergazione delle valute sugli accrediti e, per quanto riguarda esclusivamente il conto di anticipazione crediti numero 15590,22 , addebito di interessi superiori al tasso soglia ex L.108/96. Con condanna alla ripetizione dell'indebito, oltre interessi spese e compensi di giudizio. In allegato all'atto di citazione, AIAdepositava una consulenza tecnica di parte di tipo contabile senza che alla stessa fossero allegati gli elementi contabili ovvero gli e/c”.Da quanto ulteriormente si legge a pag. 11 - 12 del medesimo ricorso, «AIA ha iniziato il giudizio chiedendo ripetizione di somme relativamente a TRE rapporti, che ha qualificato “conto corrente” e “conti anticipi lavori” rispettivamente individuati ai nn. 7758, 15589.29, 15590.22. Lo ha fatto sul falso presupposto che i contratti inter partes non fossero stati stipulati per iscritto, quindi fossero nulli. Nonha allegato i movimenti contabili, non ha dato prova alcuna di quanto rappresentato al Tribunale (dal che la spiegata eccezione di nullità della citazione, ut supra).»Dalla stessa ricostruzione della banca ricorrente, si r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi evince pertanto che bene ha ritenuto la Corte d’appello che la citazione – per di più integrata anche da una consulenza tecnica di parte – contenessetutto quanto necessario a individuare il petitum e la causa petendidella domanda: altro, invero, è l’allegazione dei fatti – la quale soltanto rileva ai fini della valutazione di nullità, per genericità, della domanda –altro è la prova degli stessi, che rileva ai fini della fondatezza, non già della nullità, della domanda stessa. La ricorrente, per l’appunto denuncia, nella sostanza, ildifetto di prova e non già la formale invalidità dell’atto introduttivo del giudizio. Nessuna specificazione v’è poi delle ragioni giuridiche che sorreggerebbero il vizio di motivazione, pur denunciato nell’epigrafe del motivo in esame. 5. I l secondo motivo è parimenti infondato. Ancora una volta, è lo stesso ricorso per cassazione a fornire gli elementi a base di tale conclusione. Dal contenuto del ricorso, sopra trascritto nell’esaminare il primo motivo,risulta chiaramente che la deduzione della mancanza d i un contratto scritto, contenente le clausole contestate dall’attrice, era stata fatta da quest’ultima sin dall’atto di citazione; e tanto bastava per far scattare l’onere della convenuta di fornire la prova contraria ai fatti allegati,già con sufficiente specificazione dall’attrice a fondamento della propria domanda, ossia la mancata pattuizione di una serie di clausole (anatocismo, interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, ecc.) che avrebbero dovuto giustificare i corrispondenti addebiti in conto da parte della banca. Basti considerare che, sin dall’atto di citazione , l’attrice aveva indicato i numeri identificativi dei rapporti dedotti in causa. Il fatto, poi, che uno di essi – il n. 15589.29 – riguardasse un conto corrente ordinario e non un conto “anticipi lavori” e che l’attrice abbia poi r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi rinunziato alle pretese riguardanti il terzo rapporto (n. 15590.22) non vale, all’evidenza, ad escludere la sufficiente specificità, per quanto rileva, delle iniziali deduzioni attoree. Non è dunque esatto che soltanto con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, cod. proc. civ., l’attrice abbiaspecificato i fatti oggetto della prova contraria fornita dalla banca con la produzione dei contratti scritti, perché tali fatti erano stati dedotti sin dall’atto di citazione. Nessuna specificazione v’è poi delle ragioni giuridiche che sorreggerebbero il vizio di motivazione, pur denunciato nell’epigrafe del motivo in esame. 6. La soccombenza regola le spese di fase, liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese della presente fase di legittimità,che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 01982/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p.RosaCalvi pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]