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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08643/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TROTAVEGGIA Paolo, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2386/2022 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia, depositata in data 7.6.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Dalla sentenza si evince che al contribuente fu notificato l’avvisod’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Amministrazionefinanziaria rideterminò l’imponibile, con la pretesa di maggiori imposte ai finiIres ed Iva.

L’atto impositivo era scaturito da una verifica fiscale eseguitaRGN 20755/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20725 5/2022Numero sezionale 8670/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026dalla Gdf, all’esito della quale erano state contestate operazionioggettivamente inesistenti, poste in atto tra il contribuente e le societàMercurio [OSCURATO:SOCIETA], della quale il Taveggia risultava procacciatore d’affari, [OSCURATO:PERSONA], amministrate da un terzo soggetto.[OSCURATO:PERSONA], che contestava gli addebiti, propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 6/2020 neaccolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiarespinse l’appello erariale con sentenza n. 2386/2022, ora al vaglio di questaCorte.Il giudice regionale ha ritenuto che l’amministrazione non avesseallegato la prova, anche solo presuntiva, della inesistenza oggettiva delleoperazioni fatturate al ricorrente, che di contro aveva invece allegatonumerosissimi documenti a dimostrazione della effettività delle operazioni.Ha inoltre avvertito che il rapporto del ricorrente con la società Iptek nonrendeva necessaria una particolare organizzazione, di personale o di mezzi.Con ricorso affidato ad un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha chiestola cassazione della sentenza, cui ha resistito la contribuente concontroricorso.E’ stata formulata la proposta di definizione accelerata dalla causa, aisensi dell’art. 380 bis c.p.c.

L’Agenzia delle entrate ha chiesto la decisione.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380 bis.1 c.p.c.Ragioni della decisioneCon l’unico motivo l’ufficio ha denunciato «violazione del combinatodisposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C.T.R. in ordine all’infondatezza della pretesa erariale».Secondo la difesa erariale la sentenza sarebbe affetta da motivazioneapparente, per aver affermato che gli elementi probatori addotti dall’Ufficiofossero privi di valenza indiziaria e generici, senza alcuna puntuale edettagliata analisi di quanto riportato nell’atto d’appello.RGN 20755/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20755/2022Numero sezionale 8637 0/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il motivo risulta inammissibile.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato a aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandoRGN 20755/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20755/2022Numero sezionale 8647 0/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).Nel caso di specie la sentenza, dopo aver riportato i fatti di causa e levicende processuali, compresa un’ampia sintesi della decisione di primogrado, nella motivazione ha apprezzato le spiegazioni rese dal contribuentein ordine ai rapporti contrattuali tenuti con la società Iptek, in particolarevalorizzando l’oggetto dell’incarico, il corrispettivo, tempi e modalità diesecuzione.

A fronte della tipologia del rapporto ha rilevato come non fossenecessario identificare l’organizzazione, di personale e di beni, dell’attivitàdel Taveggia.

Ha rilevato che il Taveggia aveva allegato una considerevolemole di documentazione a sostegno delle sue difese, e in particolare dellaeffettiva esecuzione delle operazioni fatturate.

Di contro, ha evidenziato chel’ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio, neppure in formaindiziaria, secondo i principi segnati dalla giurisprudenza di legittimità.L’unica censura indirizzata dall’Agenzia delle entrate, fondata sulladenuncia della motivazione apparente, non coglie dunque nel segno, perchéla pronuncia, a prescindere da ogni valutazione di merito sulle ragioni delrigetto dell’appello erariale, è indenne dalla doglianza formulata in termini dinullità della sentenza per assenza di motivazione sotto il profilo dellaapparente motivazione.L’Amministrazione finanziaria richiama l’ordinanza n. 15536/2022, che,relativamente ad altra annualità d’imposta, ha confermato le pretese erarialinei confronti del medesimo contribuente.

Trattasi tuttavia di precedente chenon può superare le considerazioni appena svolte in merito alla denuncia dimotivazione meramente apparente, che è l’unica ragione di contestazionecon la quale l’Agenzia delle entrate ha inteso censurare la decisione ora alvaglio della Corte, e che come chiarito non coglie certo nel segno.Se poi con il ricorso la difesa erariale abbia inteso sollecitare unarivalutazione nel merito della causa, essa è inammissibile perché esula dallagiurisdizione di legittimità un esame del merito delle vicende oggetto dicontroversia.In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.RGN 20755/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20755/2022Numero sezionale 8657 0/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026All’esito del giudizio segue la soccombenza dell’Agenzia delle entratenelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.Trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione ad una propostadi definizione accelerata del ricorso, va fatta anche applicazione dell’art. 96,commi terzo e quarto c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella misura di € 14.000,00 per competenze, €200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessoricome per legge.

Dispone come richiesto la distrazione delle spese liquidatein favore del difensore del controricorrente, che si è dichiarato antistatario.Condanna la ricorrente al pagamento di € 7.000,00 sempre a favore delladifesa del controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonchédell’ulteriore importo di € 3.500,00 in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 20755/2022Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TROTAVEGGIA Paolo, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2386/2022 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia, depositata in data 7.6.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Dalla sentenza si evince che al contribuente fu notificato l’avvisod’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Amministrazionefinanziaria rideterminò l’imponibile, con la pretesa di maggiori imposte ai finiIres ed Iva. L’atto impositivo era scaturito da una verifica fiscale eseguitaRGN 20755/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20725 5/2022Numero sezionale 8670/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026dalla Gdf, all’esito della quale erano state contestate operazionioggettivamente inesistenti, poste in atto tra il contribuente e le societàMercurio [OSCURATO:SOCIETA], della quale il Taveggia risultava procacciatore d’affari, [OSCURATO:PERSONA], amministrate da un terzo soggetto.[OSCURATO:PERSONA], che contestava gli addebiti, propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 6/2020 neaccolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardiarespinse l’appello erariale con sentenza n. 2386/2022, ora al vaglio di questaCorte.Il giudice regionale ha ritenuto che l’amministrazione non avesseallegato la prova, anche solo presuntiva, della inesistenza oggettiva delleoperazioni fatturate al ricorrente, che di contro aveva invece allegatonumerosissimi documenti a dimostrazione della effettività delle operazioni.Ha inoltre avvertito che il rapporto del ricorrente con la società Iptek nonrendeva necessaria una particolare organizzazione, di personale o di mezzi.Con ricorso affidato ad un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha chiestola cassazione della sentenza, cui ha resistito la contribuente concontroricorso.E’ stata formulata la proposta di definizione accelerata dalla causa, aisensi dell’art. 380 bis c.p.c. L’Agenzia delle entrate ha chiesto la decisione.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380 bis.1 c.p.c.Ragioni della decisioneCon l’unico motivo l’ufficio ha denunciato «violazione del combinatodisposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C.T.R. in ordine all’infondatezza della pretesa erariale».Secondo la difesa erariale la sentenza sarebbe affetta da motivazioneapparente, per aver affermato che gli elementi probatori addotti dall’Ufficiofossero privi di valenza indiziaria e generici, senza alcuna puntuale edettagliata analisi di quanto riportato nell’atto d’appello.RGN 20755/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20755/2022Numero sezionale 8637 0/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il motivo risulta inammissibile.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato a aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandoRGN 20755/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20755/2022Numero sezionale 8647 0/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).Nel caso di specie la sentenza, dopo aver riportato i fatti di causa e levicende processuali, compresa un’ampia sintesi della decisione di primogrado, nella motivazione ha apprezzato le spiegazioni rese dal contribuentein ordine ai rapporti contrattuali tenuti con la società Iptek, in particolarevalorizzando l’oggetto dell’incarico, il corrispettivo, tempi e modalità diesecuzione. A fronte della tipologia del rapporto ha rilevato come non fossenecessario identificare l’organizzazione, di personale e di beni, dell’attivitàdel Taveggia. Ha rilevato che il Taveggia aveva allegato una considerevolemole di documentazione a sostegno delle sue difese, e in particolare dellaeffettiva esecuzione delle operazioni fatturate. Di contro, ha evidenziato chel’ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio, neppure in formaindiziaria, secondo i principi segnati dalla giurisprudenza di legittimità.L’unica censura indirizzata dall’Agenzia delle entrate, fondata sulladenuncia della motivazione apparente, non coglie dunque nel segno, perchéla pronuncia, a prescindere da ogni valutazione di merito sulle ragioni delrigetto dell’appello erariale, è indenne dalla doglianza formulata in termini dinullità della sentenza per assenza di motivazione sotto il profilo dellaapparente motivazione.L’Amministrazione finanziaria richiama l’ordinanza n. 15536/2022, che,relativamente ad altra annualità d’imposta, ha confermato le pretese erarialinei confronti del medesimo contribuente. Trattasi tuttavia di precedente chenon può superare le considerazioni appena svolte in merito alla denuncia dimotivazione meramente apparente, che è l’unica ragione di contestazionecon la quale l’Agenzia delle entrate ha inteso censurare la decisione ora alvaglio della Corte, e che come chiarito non coglie certo nel segno.Se poi con il ricorso la difesa erariale abbia inteso sollecitare unarivalutazione nel merito della causa, essa è inammissibile perché esula dallagiurisdizione di legittimità un esame del merito delle vicende oggetto dicontroversia.In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.RGN 20755/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20755/2022Numero sezionale 8657 0/2025Numero di raccolta generale 8643/2026Data pubblicazione 07/04/2026All’esito del giudizio segue la soccombenza dell’Agenzia delle entratenelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.Trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione ad una propostadi definizione accelerata del ricorso, va fatta anche applicazione dell’art. 96,commi terzo e quarto c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella misura di € 14.000,00 per competenze, €200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessoricome per legge. Dispone come richiesto la distrazione delle spese liquidatein favore del difensore del controricorrente, che si è dichiarato antistatario.Condanna la ricorrente al pagamento di € 7.000,00 sempre a favore delladifesa del controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonchédell’ulteriore importo di € 3.500,00 in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 20755/2022Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]
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