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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41918/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/05/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale in sede, ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e per il reato di operazioni dolose commessi in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nel 2017, riducendo la pena ad anni tre di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al giudizio di penale responsabilità della ricorrente nel reato di operazioni dolose, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte d'appello ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi circa le ragioni ostative a qualificare l'imputata come una mera testa di legno, specificando che dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni è emerso come la [OSCURATO:PERSONA] amministrasse la società insieme al marito e fosse consapevole della gestione della stessa e, in particolare, del sistematico omesso pagamento dei tributi.

Inoltre, il ricorso, indicando, quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223 co.2

I. fall., il dolo specifico, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In materia di bancarotta fraudolenta impropria, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinate da immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta anti- doverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/05/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale in sede, ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e per il reato di operazioni dolose commessi in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nel 2017, riducendo la pena ad anni tre di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente censura vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al giudizio di penale responsabilità della ricorrente nel reato di operazioni dolose, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi circa le ragioni ostative a qualificare l'imputata come una mera testa di legno, specificando che dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni è emerso come la [OSCURATO:PERSONA] amministrasse la società insieme al marito e fosse consapevole della gestione della stessa e, in particolare, del sistematico omesso pagamento dei tributi. Inoltre, il ricorso, indicando, quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223 co.2 I. fall., il dolo specifico, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In materia di bancarotta fraudolenta impropria, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinate da immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta anti- doverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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