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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 02745/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Teramo che li ha condannati rispettivamente alla pena di quattro mesi di reclusione (Fiorelli) e di un anno di reclusione (Zuccarini), condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 110, 614 c.p.; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente in quanto lamentano tutti il vizio di motivazione in relazione al ritenuto raggiungimento della prova della colpevolezza, degli imputati sono del tutto assertivi e privi di specificità, limitandosi a denunciare apoditticamente la natura indiziaria del giudizio senza confrontarsi con l'iter Idgico argomentativo della sentenza impugnata che invece dà esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico degli imputati evincibili dalle dichiarazioni ritenuto del tutto attendibili rese dalla p.o. ; -ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, di conferma della sentenza del Tribunale di Teramo che li ha condannati rispettivamente alla pena di quattro mesi di reclusione (Fiorelli) e di un anno di reclusione (Zuccarini), condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 110, 614 c.p.; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti, trattabili congiuntamente in quanto lamentano tutti il vizio di motivazione in relazione al ritenuto raggiungimento della prova della colpevolezza, degli imputati sono del tutto assertivi e privi di specificità, limitandosi a denunciare apoditticamente la natura indiziaria del giudizio senza confrontarsi con l'iter Idgico argomentativo della sentenza impugnata che invece dà esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico degli imputati evincibili dalle dichiarazioni ritenuto del tutto attendibili rese dalla p.o. ; -ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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