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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 03401/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20080-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA S. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/21/10 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7152/13/2014, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1328/21/10, depositata il 10/02/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che, in assenza di redazione e rilascio di p.v.c. di chiusura delle attività di acquisizione documentale eseguite presso i locali ove si svolge l’attività del contribuente, la successiva emanazione dell’avviso di accertamento deve considerarsi affetta da nullità; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n. 600/1973 e 51, comma 5, Dpr 633/1972” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, per mancanza di previa redazione e consegna al contribuente del p.v.c. relativo alle attività di accertamento compiute, benché (a) si trattasse un accesso mirato alla mera acquisizione di documentazione strumentale ad un successivo accertamento “a tavolino” e (b) in ogni caso, la redazione e consegna al contribuente del verbale di accesso e acquisizione di detta documentazione determini il decorso del termine ex art. 12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/25.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 20080-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA S. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/21/10 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7152/13/2014, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1328/21/10, depositata il 10/02/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che, in assenza di redazione e rilascio di p.v.c. di chiusura delle attività di acquisizione documentale eseguite presso i locali ove si svolge l’attività del contribuente, la successiva emanazione dell’avviso di accertamento deve considerarsi affetta da nullità; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n. 600/1973 e 51, comma 5, Dpr 633/1972” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, per mancanza di previa redazione e consegna al contribuente del p.v.c. relativo alle attività di accertamento compiute, benché (a) si trattasse un accesso mirato alla mera acquisizione di documentazione strumentale ad un successivo accertamento “a tavolino” e (b) in ogni caso, la redazione e consegna al contribuente del verbale di accesso e acquisizione di detta documentazione determini il decorso del termine ex art. 12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che parte controricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/25.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.