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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 12748/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difiduciaavverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, AlfredoPompeo Viola, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;lette le conclusioni della parte civile, Banca d’[OSCURATO:PERSONA] s.c., a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsii ricorsi e di condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione ingiudizio e di difesa della parte civile nel giudizio di cassazione;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 23 aprile 2025, la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del 24 aprile 2024 del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Asti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato il reato a luioriginariamente contestato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in quello di cui agli artt.640 cod. pen. e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., rideterminando la pena in annidue e mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa, e nei confronti di MicheleMangone, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, quartocomma, cod. pen., ha rideterminato la pena di anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 2000,00 di multa.2.

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:[OSCURATO:PERSONA]:2.1.

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 268, comma 3,cod. proc. pen. e 271 cod. proc. pen.

Si deduce l'inutilizzabilità dei risultati delleintercettazioni ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., per mancata osservanza delledisposizioni previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., essendo state leoperazioni compiute a mezzo di impianti non installati presso la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Asti bensì presso la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Cuneo, in assenza del decreto motivato del Pubblico ministeroa giustificazione delle eccezionali ragioni di urgenza.2.2.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 267 cod. proc.pen., 268 cod. proc. pen. e 271 cod. proc. pen.

Si deduce l’inutilizzabilità delleintercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] in quanto,nonostante quelle effettuate nei primi quindici giorni, dal 5 dicembre 2022 al 19dicembre 2022, non avessero fornito riscontro all’ipotesi investigativa, venivachiesta ed ottenuta dal pubblico ministero la proroga delle operazioni per ulterioriquindici giorni.

Conseguentemente, sarebbero inutilizzabili le intercettazionieffettuate nel periodo dal 20 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, sulla base di undecreto di proroga emesso dal Giudice per le indagini preliminari in mancanza delrequisito dei gravi indizi di reato (delle quali, nella motivazione della sentenza apag. 17, viene riportata una conversazione intercettata il 23 dicembre 2022).2.3.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art. 337, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per inesistenza del diritto di proporrequerela, dovuta al difetto del potere di rappresentanza.Si deduce che, nella procura dell'8 maggio 2018, mancherebbe l'espressaindicazione dei reati per i quali presentare querela; inoltre, non era stata indicatala fonte dei poteri di rappresentanza in capo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentatola querela presso la stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo 2022, senzache, in quella sede, fosse stato prodotto un atto che attestasse la carica rivestita.[OSCURATO:PERSONA]:2.4.

Primo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimentoagli artt. 110 cod. pen. e 648-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza evolontà di concorrere nella realizzazione del delitto di riciclaggio.2.5.

Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimentoagli artt. 20-bis cod. pen., 133 cod. pen., 53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 689 del1981, 545-bis cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione allaritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena dellareclusione con quella del lavoro di pubblica utilità.Si censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato larichiesta di sostituzione della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, riproponendo valutazioni comuni a tutti gli imputati, senza distinguere lerispettive posizioni personali e senza tenere conto, nell'ottica del giudizio sullaidoneità della pena sostitutiva, della specifica condotta serbata dall'imputato, ilquale aveva parzialmente risarcito il danno.3.

I ricorsi sono inammissibili per i motivi qui illustrati.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:4.

I primi due motivi di ricorso proposti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], aventientrambi ad oggetto la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche,sono inammissibili perché non specifici.Al riguardo, la Corte ha affermato che, nell'ipotesi in cui, con il ricorso percassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diimpugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova diresistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanzerisultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez.

U, n. 23868 del23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).Nella fattispecie, non è stato assolto l’onere dimostrativo della concretaincidenza che le conversazioni - ritenute, in tesi, inutilizzabili - avrebbero avutosull'insieme delle risultanze probatorie dai Giudici di merito, vagliate e poste afondamento del correlato epilogo decisorio.Tanto vale anche per la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni effettuatenel periodo dal 20 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, sulla base di un decreto diproroga emesso dal Giudice per le indagini preliminari, asseritamente in mancanzadel requisito dei gravi indizi di reato, in quanto non viene spiegato il motivo per ilquale la inutilizzabilità della conversazione riportata a pag. 17 della sentenzaimpugnata avrebbe condotto ad un esito decisorio diverso.5.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto in appello.Si deduce, invero, la insussistenza del diritto di proporre querela per difettodel potere di rappresentanza, da accertarsi sulla base di elementi di fatto (lamancata indicazione, nella procura dell'8 maggio 2018, dei reati per i qualipresentare querela e della fonte dei poteri di rappresentanza in capo a EnzoCazzullo), il cui scrutinio non è consentito in sede di legittimità ed è riservato algiudice del merito, al quale la questione non risulta essere stata mai proposta; laquestione, in questi termini, è stata dedotta per la prima volta con il ricorso percassazione e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, vaapplicato il disposto degli artt. 606, comma 3, cod. proc. pen. e 609, comma 2,cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:6.

Il primo motivo di ricorso con il quale si censura, sotto il duplice profilodella violazione di legge e del vizio di motivazione, la pronuncia di colpevolezzaper il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., èinammissibile perché, a prescindere dai vizi formalmente denunciati, è privo dellaspecificità necessaria ex artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., risultando reiterativo di doglianze già correttamente disattesedalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto nonsi confronta (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,La Corte di appello ha, invero, correttamente valorizzato, a fondamento delladichiarazione di responsabilità, diversi elementi, quali la documentazioneacquisita, le informazioni acquisite dai canali informativi della cooperazioneinternazionale di polizia, l'analisi dei dati rinvenuti nella memoria del telefonocellulare e del computer del [OSCURATO:PERSONA], fornendo una motivazione logica, coerente conle risultanze processuali e, dunque, incensurabile in questa sede (pag. 19 e 20della sentenza impugnata).7.

È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, avendo i giudicidi merito correttamente fondato la decisione di rigetto della sostituzione della penadetentiva con una pena sostitutiva sulla base del contegno serbato dall'imputato,che non aveva manifestato alcuna autocritica ed aveva sminuito il disvalore dellesue condotte, potendosene desumere l'inaffidabilità e la prognosi negativa circa ilrispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva, senza che possa avererilevanza la circostanza che sia stata utilizzata una motivazione comune a quellautilizzata per gli altri imputati, qualora, come nel caso in esame, gli elementivalutabili erano i medesimi (pag. 48 della sentenza di primo grado; pag. 22 dellasentenza impugnata).8.

Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, nulla aggiungendo la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Grasso, datata 19 febbraio 2026.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.9.

Non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilecostituita, Banca d'[OSCURATO:PERSONA] s.c., in quanto la richiesta, datata 12febbraio 2026 e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 13 febbraio2026, è stata presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza,previsto nei casi in cui il procedimento si svolga in pubblica udienza, dall’art. 611,comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difiduciaavverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, AlfredoPompeo Viola, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;lette le conclusioni della parte civile, Banca d’[OSCURATO:PERSONA] s.c., a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsii ricorsi e di condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione ingiudizio e di difesa della parte civile nel giudizio di cassazione;letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 23 aprile 2025, la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del 24 aprile 2024 del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Asti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato il reato a luioriginariamente contestato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in quello di cui agli artt.640 cod. pen. e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., rideterminando la pena in annidue e mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa, e nei confronti di MicheleMangone, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, quartocomma, cod. pen., ha rideterminato la pena di anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 2000,00 di multa.2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:[OSCURATO:PERSONA]:2.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 268, comma 3,cod. proc. pen. e 271 cod. proc. pen. Si deduce l'inutilizzabilità dei risultati delleintercettazioni ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., per mancata osservanza delledisposizioni previste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., essendo state leoperazioni compiute a mezzo di impianti non installati presso la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Asti bensì presso la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Cuneo, in assenza del decreto motivato del Pubblico ministeroa giustificazione delle eccezionali ragioni di urgenza.2.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 267 cod. proc.pen., 268 cod. proc. pen. e 271 cod. proc. pen. Si deduce l’inutilizzabilità delleintercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] in quanto,nonostante quelle effettuate nei primi quindici giorni, dal 5 dicembre 2022 al 19dicembre 2022, non avessero fornito riscontro all’ipotesi investigativa, venivachiesta ed ottenuta dal pubblico ministero la proroga delle operazioni per ulterioriquindici giorni. Conseguentemente, sarebbero inutilizzabili le intercettazionieffettuate nel periodo dal 20 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, sulla base di undecreto di proroga emesso dal Giudice per le indagini preliminari in mancanza delrequisito dei gravi indizi di reato (delle quali, nella motivazione della sentenza apag. 17, viene riportata una conversazione intercettata il 23 dicembre 2022).2.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art. 337, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per inesistenza del diritto di proporrequerela, dovuta al difetto del potere di rappresentanza.Si deduce che, nella procura dell'8 maggio 2018, mancherebbe l'espressaindicazione dei reati per i quali presentare querela; inoltre, non era stata indicatala fonte dei poteri di rappresentanza in capo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentatola querela presso la stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo 2022, senzache, in quella sede, fosse stato prodotto un atto che attestasse la carica rivestita.[OSCURATO:PERSONA]:2.4. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimentoagli artt. 110 cod. pen. e 648-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza evolontà di concorrere nella realizzazione del delitto di riciclaggio.2.5. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimentoagli artt. 20-bis cod. pen., 133 cod. pen., 53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 689 del1981, 545-bis cod. proc. pen. per mancanza della motivazione in relazione allaritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena dellareclusione con quella del lavoro di pubblica utilità.Si censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato larichiesta di sostituzione della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, riproponendo valutazioni comuni a tutti gli imputati, senza distinguere lerispettive posizioni personali e senza tenere conto, nell'ottica del giudizio sullaidoneità della pena sostitutiva, della specifica condotta serbata dall'imputato, ilquale aveva parzialmente risarcito il danno.3. I ricorsi sono inammissibili per i motivi qui illustrati.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:4. I primi due motivi di ricorso proposti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], aventientrambi ad oggetto la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche,sono inammissibili perché non specifici.Al riguardo, la Corte ha affermato che, nell'ipotesi in cui, con il ricorso percassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diimpugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova diresistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanzerisultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).Nella fattispecie, non è stato assolto l’onere dimostrativo della concretaincidenza che le conversazioni - ritenute, in tesi, inutilizzabili - avrebbero avutosull'insieme delle risultanze probatorie dai Giudici di merito, vagliate e poste afondamento del correlato epilogo decisorio.Tanto vale anche per la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni effettuatenel periodo dal 20 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, sulla base di un decreto diproroga emesso dal Giudice per le indagini preliminari, asseritamente in mancanzadel requisito dei gravi indizi di reato, in quanto non viene spiegato il motivo per ilquale la inutilizzabilità della conversazione riportata a pag. 17 della sentenzaimpugnata avrebbe condotto ad un esito decisorio diverso.5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto in appello.Si deduce, invero, la insussistenza del diritto di proporre querela per difettodel potere di rappresentanza, da accertarsi sulla base di elementi di fatto (lamancata indicazione, nella procura dell'8 maggio 2018, dei reati per i qualipresentare querela e della fonte dei poteri di rappresentanza in capo a EnzoCazzullo), il cui scrutinio non è consentito in sede di legittimità ed è riservato algiudice del merito, al quale la questione non risulta essere stata mai proposta; laquestione, in questi termini, è stata dedotta per la prima volta con il ricorso percassazione e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, vaapplicato il disposto degli artt. 606, comma 3, cod. proc. pen. e 609, comma 2,cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]:6. Il primo motivo di ricorso con il quale si censura, sotto il duplice profilodella violazione di legge e del vizio di motivazione, la pronuncia di colpevolezzaper il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., èinammissibile perché, a prescindere dai vizi formalmente denunciati, è privo dellaspecificità necessaria ex artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., risultando reiterativo di doglianze già correttamente disattesedalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto nonsi confronta (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,La Corte di appello ha, invero, correttamente valorizzato, a fondamento delladichiarazione di responsabilità, diversi elementi, quali la documentazioneacquisita, le informazioni acquisite dai canali informativi della cooperazioneinternazionale di polizia, l'analisi dei dati rinvenuti nella memoria del telefonocellulare e del computer del [OSCURATO:PERSONA], fornendo una motivazione logica, coerente conle risultanze processuali e, dunque, incensurabile in questa sede (pag. 19 e 20della sentenza impugnata).7. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, avendo i giudicidi merito correttamente fondato la decisione di rigetto della sostituzione della penadetentiva con una pena sostitutiva sulla base del contegno serbato dall'imputato,che non aveva manifestato alcuna autocritica ed aveva sminuito il disvalore dellesue condotte, potendosene desumere l'inaffidabilità e la prognosi negativa circa ilrispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva, senza che possa avererilevanza la circostanza che sia stata utilizzata una motivazione comune a quellautilizzata per gli altri imputati, qualora, come nel caso in esame, gli elementivalutabili erano i medesimi (pag. 48 della sentenza di primo grado; pag. 22 dellasentenza impugnata).8. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, nulla aggiungendo la memoria difensiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Grasso, datata 19 febbraio 2026.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.9. Non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilecostituita, Banca d'[OSCURATO:PERSONA] s.c., in quanto la richiesta, datata 12febbraio 2026 e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 13 febbraio2026, è stata presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza,previsto nei casi in cui il procedimento si svolga in pubblica udienza, dall’art. 611,comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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