Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37005/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11759_24 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2,

I. n. 401 del 1989, con riferimento all'art.16 Cost. (dolendosi della errata considerazione, da parte del giudice, della circostanza che il ricorrente si trovasse in territorio svizzero per svolgervi attività lavorativa e, comunque, per essere il provvedimento del Questore generico e privo di quella tassatività necessaria per armonizzare la compressione della libertà personale con le esigenze di tutela della collettività, violativo dell'art. 16 Cost.), di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. (dolendosi, in particolare, per il mancato riconoscimento della specitAusa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della circostanza di essere il ricorrente recidivo specifico) nonché, infine, di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in particolare, per non aver valorizzato il collaborativo comportamento processuale dell'imputato); ritenuto che i motivi devono essere dichiarati inammissibili: a) il primo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi - nel confutare l'identica censura svolta con il primo motivo di appello, replicato davanti a questa Corte senza alcun apprezzabile elemento di novità critica -, chiariscono le ragioni per le quali l'eccezione difensiva non poteva essere ritenuta accoglibile, sia perché l'imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dalla Questura che lo dispensasse dal rispetto del Daspo, sia perché la documentazione al più provava la circostanza che l'imputato si fosse recato a Lugano senza indicazione del periodo di permanenza né delle indefettibili ragioni di lavoro, laddove, diversamente, egli avrebbe dovuto fare richiesta all'Autorità di PS producendo il contratto di lavoro al fine di ottenere l'autorizzazione con dispensa dall'obbligo di presentazione negli orari indicati nel provvedimento del Questore impositivo del Daspo; quanto, poi, alle censure svolte nei confronti del provvedimento del Questore in quanto tacciato di genericità, trattasi di censura inammissibile, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di reati concernenti l'inosservanza dei provvedimenti del questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il controllo giurisdizionale sulla legittimità formale di essi si esaurisce nella fase della convalida da parte del G.i.p., con la conseguenza che l'omessa presentazione, in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva (Sez. 3, n. 39408 del 26/09/2007, Rv. 238022 - 01); b) il secondo ed il terzo, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen., in quanto i giudici hanno riconosciuto nel comportamento dell'imputato l'abitualità nel comportamento, ostativa ex lege all'applicazione della speciale causa di non punibilità, non trattandosi di un singolo episodio, in quanto l'imputato non aveva ottemperato all'ordine di presentarsi presso il comando stazione CC in ben cinque occasioni; quanto, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si v. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici negano le invocate attenuanti non essendo emerse particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, come un meritevole comportamento processuale, o altre particolari condizioni o circostanze da apprezzare in concreto a favore dell'imputato, motivazione, questa, del tutto immune dal denunciato vizio di "omessa motivazione", avendo infatti i giudici di appello risposto alla doglianza mossa); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11759_24 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, con riferimento all'art.16 Cost. (dolendosi della errata considerazione, da parte del giudice, della circostanza che il ricorrente si trovasse in territorio svizzero per svolgervi attività lavorativa e, comunque, per essere il provvedimento del Questore generico e privo di quella tassatività necessaria per armonizzare la compressione della libertà personale con le esigenze di tutela della collettività, violativo dell'art. 16 Cost.), di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. (dolendosi, in particolare, per il mancato riconoscimento della specitAusa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della circostanza di essere il ricorrente recidivo specifico) nonché, infine, di omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in particolare, per non aver valorizzato il collaborativo comportamento processuale dell'imputato); ritenuto che i motivi devono essere dichiarati inammissibili: a) il primo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi - nel confutare l'identica censura svolta con il primo motivo di appello, replicato davanti a questa Corte senza alcun apprezzabile elemento di novità critica -, chiariscono le ragioni per le quali l'eccezione difensiva non poteva essere ritenuta accoglibile, sia perché l'imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dalla Questura che lo dispensasse dal rispetto del Daspo, sia perché la documentazione al più provava la circostanza che l'imputato si fosse recato a Lugano senza indicazione del periodo di permanenza né delle indefettibili ragioni di lavoro, laddove, diversamente, egli avrebbe dovuto fare richiesta all'Autorità di PS producendo il contratto di lavoro al fine di ottenere l'autorizzazione con dispensa dall'obbligo di presentazione negli orari indicati nel provvedimento del Questore impositivo del Daspo; quanto, poi, alle censure svolte nei confronti del provvedimento del Questore in quanto tacciato di genericità, trattasi di censura inammissibile, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di reati concernenti l'inosservanza dei provvedimenti del questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il controllo giurisdizionale sulla legittimità formale di essi si esaurisce nella fase della convalida da parte del G.i.p., con la conseguenza che l'omessa presentazione, in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva (Sez. 3, n. 39408 del 26/09/2007, Rv. 238022 - 01); b) il secondo ed il terzo, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen., in quanto i giudici hanno riconosciuto nel comportamento dell'imputato l'abitualità nel comportamento, ostativa ex lege all'applicazione della speciale causa di non punibilità, non trattandosi di un singolo episodio, in quanto l'imputato non aveva ottemperato all'ordine di presentarsi presso il comando stazione CC in ben cinque occasioni; quanto, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si v. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui i giudici negano le invocate attenuanti non essendo emerse particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, come un meritevole comportamento processuale, o altre particolari condizioni o circostanze da apprezzare in concreto a favore dell'imputato, motivazione, questa, del tutto immune dal denunciato vizio di "omessa motivazione", avendo infatti i giudici di appello risposto alla doglianza mossa); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 37005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris