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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13755/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 29 gennaio 2019 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli il 15 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 6 dicembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. Con il primo motivo censura promiscuamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. rammentato che la Corte di appello (p. 4) ritiene, testualmente, che «osta[...] a ciò [...] la considerazione che l'essersi rifiutato di verificare se la propria guida fosse stata tenuta o meno in stato di ebrezza alcoolica cagiona un evento pericoloso che non può essere ritenuto come di speciale tenuità»: si tratterebbe di errore di diritto poiché in contrasto con più precédenti di legittimità che si richiamano nell'atto di impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., per difformità tra il nome del Presidente nell'intestazione della sentenza e quello del Presidente del Collegio che ha firmato la stessa.

2.3. Si duole, poi, della mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato 'contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni.

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Ciò con particolare riguardo ai primi due motivi di impugnazione: quanto al primo tema, trascura la Corte di appello il principio di diritto fissato . da Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595, secondo cui «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicatine ad ogni fattíspecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto' pregiudizievole per il bene tutelato»; quanto al secondo emerge evidente la disparità tra quanto si legge alla prima ed all'ultima pagine dalla sentenza impugnata circa il nome del Presidente del Collegio.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto di cinque mesi di sospensione (dal 4 dicembre 2015 al 6 maggio 2016) è maturata (in data 7 maggio 2019) successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (29 gennaio 2019).

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] y re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 29 gennaio 2019 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli il 15 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 6 dicembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura promiscuamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. rammentato che la Corte di appello (p. 4) ritiene, testualmente, che «osta[...] a ciò [...] la considerazione che l'essersi rifiutato di verificare se la propria guida fosse stata tenuta o meno in stato di ebrezza alcoolica cagiona un evento pericoloso che non può essere ritenuto come di speciale tenuità»: si tratterebbe di errore di diritto poiché in contrasto con più precédenti di legittimità che si richiamano nell'atto di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., per difformità tra il nome del Presidente nell'intestazione della sentenza e quello del Presidente del Collegio che ha firmato la stessa. 2.3. Si duole, poi, della mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato 'contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riguardo ai primi due motivi di impugnazione: quanto al primo tema, trascura la Corte di appello il principio di diritto fissato . da Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595, secondo cui «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicatine ad ogni fattíspecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto' pregiudizievole per il bene tutelato»; quanto al secondo emerge evidente la disparità tra quanto si legge alla prima ed all'ultima pagine dalla sentenza impugnata circa il nome del Presidente del Collegio. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto di cinque mesi di sospensione (dal 4 dicembre 2015 al 6 maggio 2016) è maturata (in data 7 maggio 2019) successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (29 gennaio 2019). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] y re estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].
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