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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 25086/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11183/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 759/2016 depositata il 27/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Agrigento dal Laboratorio di analisi cliniche del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’AUSL di Agrigento relativa a prestazioni specialistiche rese nel dicembre 2007.

Il decreto ingiuntivo venne opposto dall’AUSL di Agrigento, che rigettò l’opposizione.

L’appello proposto dall’ASL venne accolto dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza del 27.4 2016 sul rilievo che il budget assegnato per l’anno 2007 era stato superato già nel mese di ottobre 2007; inoltre, anche laddove ritenute rimborsabili le prestazioni sanitarie rese fino al 14.12.2007, in applicazione dell’art.5 del Decreto dell’Assessore della Sanità della Regione Siciliana N. 2594 del 22.11.2007 ( che prevedeva la procedura di rideterminazione del budget previa rinegoziazione dell’Assessorato con la struttura specialistica con la decurtazione del 20%), la produzione documentale allegata al decreto ingiuntivo non consentiva di distinguere le prestazioni rese fino al 14 dicembre 2007 da quelle rese in epoca successiva.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Laboratorio di analisi cliniche del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso l’AUSL di [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.112, 342 , 348 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appelloper difetto di specificità.

Il motivo è inammissibile.

Posto che vi è rigetto implicito dell’eccezione di carenza di specificità dell’appello, essendosi la Corte di merito pronunciata sulle censure proposte dall’AUSL avverso la sentenza di primo grado, va rilevato che il ricorrente non deduce le ragioni per la quale l’appello fosse privo di specificità, allegando o trascrivendo la sentenza di primo grado ed i motivi di impugnazione.

Deve, perciò, trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( Cass. Civ. 22880/2017; Cass.29495/2020)secondo cui il criterio della indispensabile specificità del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - si estende anche ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito.

Da ciò ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, non solo i motivi formulati a sostegno del gravame ma, a pena di inammissibilità, anche - e so prattutto - il contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base degli errori denunciati.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.A Sanità della Regione Sicilia 2857/2007, della Legge della Regione Sicilia 8.2.2007, n.2 , degli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le parti il 12.7.2006, dell’art.1226 c.c. e 2697 c.c. , degli artt.115 c.p.c., 116 c.p.c., 191 e 265 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; secondo il ricorrente , la Corte non avrebbe tenuto conto della distinta riepilogativa mensile che riporterebbe le prestazioni rese nel dicembre 2007 .

Tale documento sarebbe decisivo perché consentirebbe di distinguere le prestazioni rese fino al 14.12.2007 dalle restanti e, in ogni caso, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio una CTU o disporre giuramento ex art.265 c.p.c. per determinare le prestazioni rese ma non rigettare la domanda.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata semplicemente sul superamento del budget annuo a disposizione della ricorrente che non le consentiva il rimborso di tutte le spese sanitarie sostenute extra budget.

La Corte d’appello, con motivazione ad abundantiam ha rilevato che parte ricorrente aveva chiesto il pagamento dell’intero importo delle prestazioni sanitarie erogate, senza applicare la regressione tariffaria, senza procedere all’abbattimento del 20% ex D.A della Regione Sicilia 2857/2007 e senza limitare la pretesa alla data del 14.12.2007.

Ne consegue che la distinta riepilogativa della prestazioni rese fino al 14.12.2007 non costituiva documento decisivo per il giudizio perché, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe avuto diritto al rimborso, atteso il superamento del budget.

Alla luce della decisione della Corte d’appello, non si pone un problema di prova del credito perché è pacifico che le prestazioni furono effettuate ma di inesigibilità delle stesse perché extra budget.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.3 D.A.

Sanità della Regione Sicilia 2594, degli artt.115 c.p.c., 116 c.p.c., 191 e 265 c.p.c. , dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del Decreto dell’Assessore della Sanità del 21.4.2008, n.912, sostenendo che l’ASL non avrebbe invitato dato la possibilità alle strutture sanitarie di rinegoziare i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate extra budget in quanto il Decreto Assessoriale N.2594/2007 era entrato in vigore il 15.12.2017 ovvero al termine dell’anno in relazione al quale sarebbe dovuto avvenire il rimborso.

Inoltre la Regione Sicilia avrebbe stanziato le somme aggiuntive a condizione che i beneficiari rinunciassero ai contenziosi intrapresi o da intraprendere.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2 D.A.

Sanità della Regione Sicilia N.2594 del 22.11.2007, dell’art.3 del DA 2594/2007, l’omesso esame del DA della Sanità della Regione Sicilia del 21.4.2008 , dell’art.115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito errato nel calcolo della decurtazione in diminuzione delle spese extra budget per l’anno 2005.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.A.

Sanità della Regione Sicilia 2594/2007 , degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; si censurano i criteri di calcolo della decurtazione in diminuzione sulle percentuali delle somme extra - budget Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. , dell’art.2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito condannato il ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte dalla ASL nonostante non sussistesse la prova dell’avvenuto pagamento.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

I motivi, lungi dal censurare la violazione o la falsa applicazione delle norme richiamate, impingono nel merito, lamentando la mancata prova in giudizio di circostanze che dimostrerebbero le prestazioni rese dal ricorrente ed i criteri per determinare tali somme.

Oltre ai profili di novità in relazione ai criteri applicati, va ribadito che, nel caso in esame, non è contestata la prova sull’ademp imento delle prestazioni ma il loro rimborso perché extra budget.

Inammissibile è la questione di legittimitàcostituzionale, sollevata dal ricorrente senza alcun riferimento alle disposizioni normative in contrasto con le norme costituzionali.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2500,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11183/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 759/2016 depositata il 27/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Agrigento dal Laboratorio di analisi cliniche del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’AUSL di Agrigento relativa a prestazioni specialistiche rese nel dicembre 2007. Il decreto ingiuntivo venne opposto dall’AUSL di Agrigento, che rigettò l’opposizione. L’appello proposto dall’ASL venne accolto dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza del 27.4 2016 sul rilievo che il budget assegnato per l’anno 2007 era stato superato già nel mese di ottobre 2007; inoltre, anche laddove ritenute rimborsabili le prestazioni sanitarie rese fino al 14.12.2007, in applicazione dell’art.5 del Decreto dell’Assessore della Sanità della Regione Siciliana N. 2594 del 22.11.2007 ( che prevedeva la procedura di rideterminazione del budget previa rinegoziazione dell’Assessorato con la struttura specialistica con la decurtazione del 20%), la produzione documentale allegata al decreto ingiuntivo non consentiva di distinguere le prestazioni rese fino al 14 dicembre 2007 da quelle rese in epoca successiva. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Laboratorio di analisi cliniche del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di sei motivi. Ha resistito con controricorso l’AUSL di [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.112, 342 , 348 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appelloper difetto di specificità. Il motivo è inammissibile. Posto che vi è rigetto implicito dell’eccezione di carenza di specificità dell’appello, essendosi la Corte di merito pronunciata sulle censure proposte dall’AUSL avverso la sentenza di primo grado, va rilevato che il ricorrente non deduce le ragioni per la quale l’appello fosse privo di specificità, allegando o trascrivendo la sentenza di primo grado ed i motivi di impugnazione. Deve, perciò, trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( Cass. Civ. 22880/2017; Cass.29495/2020)secondo cui il criterio della indispensabile specificità del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - si estende anche ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. Da ciò ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, non solo i motivi formulati a sostegno del gravame ma, a pena di inammissibilità, anche - e so prattutto - il contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base degli errori denunciati. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.A Sanità della Regione Sicilia 2857/2007, della Legge della Regione Sicilia 8.2.2007, n.2 , degli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le parti il 12.7.2006, dell’art.1226 c.c. e 2697 c.c. , degli artt.115 c.p.c., 116 c.p.c., 191 e 265 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; secondo il ricorrente , la Corte non avrebbe tenuto conto della distinta riepilogativa mensile che riporterebbe le prestazioni rese nel dicembre 2007 . Tale documento sarebbe decisivo perché consentirebbe di distinguere le prestazioni rese fino al 14.12.2007 dalle restanti e, in ogni caso, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio una CTU o disporre giuramento ex art.265 c.p.c. per determinare le prestazioni rese ma non rigettare la domanda. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata semplicemente sul superamento del budget annuo a disposizione della ricorrente che non le consentiva il rimborso di tutte le spese sanitarie sostenute extra budget. La Corte d’appello, con motivazione ad abundantiam ha rilevato che parte ricorrente aveva chiesto il pagamento dell’intero importo delle prestazioni sanitarie erogate, senza applicare la regressione tariffaria, senza procedere all’abbattimento del 20% ex D.A della Regione Sicilia 2857/2007 e senza limitare la pretesa alla data del 14.12.2007. Ne consegue che la distinta riepilogativa della prestazioni rese fino al 14.12.2007 non costituiva documento decisivo per il giudizio perché, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe avuto diritto al rimborso, atteso il superamento del budget. Alla luce della decisione della Corte d’appello, non si pone un problema di prova del credito perché è pacifico che le prestazioni furono effettuate ma di inesigibilità delle stesse perché extra budget. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.3 D.A. Sanità della Regione Sicilia 2594, degli artt.115 c.p.c., 116 c.p.c., 191 e 265 c.p.c. , dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del Decreto dell’Assessore della Sanità del 21.4.2008, n.912, sostenendo che l’ASL non avrebbe invitato dato la possibilità alle strutture sanitarie di rinegoziare i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate extra budget in quanto il Decreto Assessoriale N.2594/2007 era entrato in vigore il 15.12.2017 ovvero al termine dell’anno in relazione al quale sarebbe dovuto avvenire il rimborso. Inoltre la Regione Sicilia avrebbe stanziato le somme aggiuntive a condizione che i beneficiari rinunciassero ai contenziosi intrapresi o da intraprendere. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2 D.A. Sanità della Regione Sicilia N.2594 del 22.11.2007, dell’art.3 del DA 2594/2007, l’omesso esame del DA della Sanità della Regione Sicilia del 21.4.2008 , dell’art.115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito errato nel calcolo della decurtazione in diminuzione delle spese extra budget per l’anno 2005. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.A. Sanità della Regione Sicilia 2594/2007 , degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; si censurano i criteri di calcolo della decurtazione in diminuzione sulle percentuali delle somme extra - budget Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. , dell’art.2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito condannato il ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte dalla ASL nonostante non sussistesse la prova dell’avvenuto pagamento. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. I motivi, lungi dal censurare la violazione o la falsa applicazione delle norme richiamate, impingono nel merito, lamentando la mancata prova in giudizio di circostanze che dimostrerebbero le prestazioni rese dal ricorrente ed i criteri per determinare tali somme. Oltre ai profili di novità in relazione ai criteri applicati, va ribadito che, nel caso in esame, non è contestata la prova sull’ademp imento delle prestazioni ma il loro rimborso perché extra budget. Inammissibile è la questione di legittimitàcostituzionale, sollevata dal ricorrente senza alcun riferimento alle disposizioni normative in contrasto con le norme costituzionali. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2500,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort
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