CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1981
Cassazione n. 15638/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1981 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in particolare, a fronte del riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il ricorrente, non indichi le ragioni che porterebbero a ritenere non sussistente la causa ostativa della comportamento abituale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0