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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04487/2023

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to la seguente ORDINANZA i TRLCJi2.

Sul ricorso iscritto al numero 18521 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1357/02/2021, depositata in data 4 maggio 2021 e notificata il 19.5.2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 806/01/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso del suddetta contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio - a seguito di p.v.c. del 20.11.2013 della G.d.F.

NPT di Crotone, nell'ambito dell'attività di indagine avviata su comunicazione di notizia di reato della GdF di Pistoia- aveva recuperato a tassazione Iva indebitamente detratta da quest'ultimo, titolare di omonima ditta individuale, per l'anno 2009, in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni ritenute parzialmente inesistenti con illecita ammissione di un finanziamento da parte della Regione; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della medesima legge.

P.Q.

M. La Corte sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 22 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA i TRLCJi2. Sul ricorso iscritto al numero 18521 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1357/02/2021, depositata in data 4 maggio 2021 e notificata il 19.5.2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 806/01/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso del suddetta contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio - a seguito di p.v.c. del 20.11.2013 della G.d.F. NPT di Crotone, nell'ambito dell'attività di indagine avviata su comunicazione di notizia di reato della GdF di Pistoia- aveva recuperato a tassazione Iva indebitamente detratta da quest'ultimo, titolare di omonima ditta individuale, per l'anno 2009, in relazione a fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni ritenute parzialmente inesistenti con illecita ammissione di un finanziamento da parte della Regione; - il contribuente resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato, successivamente alla data dell'udienza, istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della medesima legge. P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 novembre 202
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