CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42769/25 ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente costituiscono la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, e che, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, le stesse appaiono inammissibili in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che anche le considerazioni sviluppate in punto di non punibilità per tenuità del fatto e quelle in punto di prescrizione sono parimenti generiche e non tengono conto di quanto argomentato nella sentenza impugnata, mentre la prescrizione dei reati non è certamente maturata prima della sentenza di appello (27 gennaio 2025), tenuto conto dei periodi di sospensione (pari nel complesso a giorni 216), di cui il ricorrente non ha tenuto conto, pur considerando la data di consumazione più remota del 13 marzo 2017 relativa ai capi B) e D), con conseguente decorrenza del termine al 17 aprile 2025, come tale non rilevabile per l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. P.Q.M