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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36514/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ed ulteriormente argomentate in seno alla memoria difensiva telematicamente depositata, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara — in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 13/07/2015 al 12/01/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono me'ramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

In essa si evidenzia come, sulla base dei numerosi atti acquisiti nel cofro dell'istruttoria, non potesse dirsi integrato il requisito della meritevolezza della condotta e dell'adesione all'opera di rieducazione di cui all'articolo 54 ord. Pen., avendo il Maccarrone mantenuto i contatti con l'associazione mafiosa in relazione alla quale ha subito condanna, come comprovato dai contatti epistolari intrattenuti con altri membri del clan sino al 2023 e dalla ricezione di costanti rimesse di denaro da parte della moglie, come lui disoccupata, del tutto ingiustificate, e sproporzionate alla capacità patrimoniale del nucleo familiare.

Con motivazione affatto illogica e non incisa, se non genericamente dal ricorso, il Tribunale concludeva come il mantenimento economico fosse chiaro sintomo della affiliazione mafiosa del condannato, e che essa risultava non soltanto dei prospetti trasmessi dalle case circondariali, ma anche dalla recentissima dichiarazione di un collaboratore di giustizia, che, nel 2020, aveva dichiarato che il Maccarrone era tra i soggetti stipendiati dal clan.

Osservato che, a fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle e a chiedere una diversa valutazione delle circostanze fattuali emerse nei termini sopra specificati.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ed ulteriormente argomentate in seno alla memoria difensiva telematicamente depositata, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara — in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 13/07/2015 al 12/01/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono me'ramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia come, sulla base dei numerosi atti acquisiti nel cofro dell'istruttoria, non potesse dirsi integrato il requisito della meritevolezza della condotta e dell'adesione all'opera di rieducazione di cui all'articolo 54 ord. Pen., avendo il Maccarrone mantenuto i contatti con l'associazione mafiosa in relazione alla quale ha subito condanna, come comprovato dai contatti epistolari intrattenuti con altri membri del clan sino al 2023 e dalla ricezione di costanti rimesse di denaro da parte della moglie, come lui disoccupata, del tutto ingiustificate, e sproporzionate alla capacità patrimoniale del nucleo familiare. Con motivazione affatto illogica e non incisa, se non genericamente dal ricorso, il Tribunale concludeva come il mantenimento economico fosse chiaro sintomo della affiliazione mafiosa del condannato, e che essa risultava non soltanto dei prospetti trasmessi dalle case circondariali, ma anche dalla recentissima dichiarazione di un collaboratore di giustizia, che, nel 2020, aveva dichiarato che il Maccarrone era tra i soggetti stipendiati dal clan. Osservato che, a fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle e a chiedere una diversa valutazione delle circostanze fattuali emerse nei termini sopra specificati. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. C
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