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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 26888/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato a pronunciato ORDINANZA sul ricorso 25326/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 601/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 conveniva davanti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarati nulli il contratto di collocamento stipulatoda lui con IGM e il contratto di assicurazione stipulato da lui con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna delle due società convenute a corrispondergli, a titolo di restituzione o di risarcimento, la somma di euro 1.276.778,18 oltre interessi e rivalutazione dall’esborso; chiedeva altresì in subordine di accertare il grave inadempimento delleconvenute per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza che egli aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione del sottostante fondo, “disponendo la risoluzione” dei due contratti di cui in tesi aveva chiesto di dichiarare la nullità, con condanna delle due società a corrispondergli la medesima somma indicata come restituzione o risarcimento in conseguenza della dichiarazione di nullità; in ulteriore subordine, chiedeva di pronunciare ai sensi degli articoli 1394 s.s. c.c. l’annullamento degli stessi due contratti con condanna delle due società a corrispondergli la stessa somma; in estremo subordine, chiedeva di accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di tutti i convenuti per violazione di obblighi di informazione e di comportamento e conseguentemente di condannarli in solido a risarcire il danno nella misura di euro 580.000 o nella misura diversa di giustizia, “oltre a interessi e rivalutazione … dall’esborso”.

I convenuti si costituivano, resistendo.

Durante il giudizio, IGM veniva messa in liquidazione coatta amministrativa; ne conseguiva l’interruzione, per cui [OSCURATO:PERSONA] riassumeva soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso di chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione stipulato tra lui e [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna di quest’ultima a corrispondergli la somma di euro 1.276.778,18; in subordine, accertare il grave inadempimento dei due convenuti per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza che egli aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione del sottostante fondo, “disponendo la risoluzione” del contratto di assicurazione con condanna delle controparti a corrispondergli la suddetta somma; in ulteriore subordine, dichiarare ai sensi degli articoli 1394 s.s. c.c. l’annullamento del contratto di assicurazione con condanna dei convenuti a corrispondergli la stessa somma; in estremo subordine, accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale dei due convenutiper violazione di obblighi di informazione e di comportamento e conseguentemente di condannarli in solido a risarcire il danno nella misura di euro 580.000 o nella misura diversa di giustizia, “oltre a interessi e rivalutazione … dall’esborso”.

Il Tribunale, con sentenza n. 17118/2014, rigettava ogni domanda compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale sulla compensazione delle spese.

Con nota depositata il 5 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere concluso transazione con [OSCURATO:PERSONA], che gli liquidava la polizza al valore (risultante dal rendiconto del 28 febbraio 2019) di euro 1.082.809,14 e gli versava altresì la somma di euro 150.000; chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All’udienza del 6 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] dava atto della transazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler proseguire la lite avverso [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti concludeva chiedendo di accertarne il grave inadempimento per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza, con conseguente condanna al risarcimento del danno, pari a interessi legali e rivalutazione da calcolare sull’intero capitale investito e a decorrere dal versamento dei relativi premi, o comunque condanna alla diversa somma di giustizia; in subordine, accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento degli obblighi di informazione e di comportamento con conseguente identica condanna.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2020, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta to l’appello principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello incidentale proposto da quest’ultimo e condannatoScassellati a rifondergli le spese di lite.

È il caso fin d’ora di riassumere il contenuto della sentenza della corte territoriale.

La corte perviene a l rigetto dell’appello principale – ridottosi a quello nei confronti diMurgiano nell’ultima versione - disattendendolo sotto più profili.

In primis, “la domanda è nuova”, come risultante dal raffronto con le conclusioni di primo e secondo grado, onde sarebbe incorsa nell’inammissibilità ex articolo 345 c.p.c.

In secondo luogo, la domanda riguarderebbe sostanzialmente interessi e rivalutazione del capitale investito; la domanda degli interessi però non sarebbe proponibile indipendentemente dalla domanda riguardante la obbligazione principale, mentre qui le domande di nullità e di risoluzione del contratto sarebbero state abbandonate e, “quanto al risarcimento da inadempimento” , [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe di avere ricevuto l’ulteriore importo risarcitorio di euro 150.000“senza precisare quale frazione di debito sarebbe rimasta in ipotesi non soddisfatta”. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “abbiano concorso” a causare il danno: di qui la responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 2055 c.c., e quindi si argomenta sul riflesso della transazione sulla posizione del condebitore solidale e sulla possibile fruizione ex articolo 1304, primo comma, c.c. per la dichiarazione di volerne profittare, rilevando che però [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non “hanno ritualmente prodotto la transazione”, il che non consente a [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio dei diritti del condebitore solidale né consente alla corte territoriale “di conoscere i termini dell’accordo”, di interpretarlo e di verificare che (come affermato da [OSCURATO:PERSONA] in conc lusionale) si sia specificamente stabilito che la transazione non riguarda l’intero debito, ma solo “la posizione e la pretesa quota di debito” di [OSCURATO:PERSONA]“con espressa esclusione della posizione e del debito” di [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto estraneo al contraddittorio o comunque inesaminabile sarebbe il “documento allegato alla memoria di replica” di [OSCURATO:PERSONA] perché datato 4 marzo 2019, cioè prima della precisazione delle conclusioni, per cui avrebbe potuto essere depositato entro tale precisazione. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso basato su due motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.

Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 345 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuta inammissibile come nuova la domanda di risarcimento dei danni “promossa in appello”. 1.1 Si raffronta la domanda di accertamento di grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza e nella gestione del fondo sottostante, chiedendo pertanto la risoluzione del contratto di assicurazione con conseguente condanna a corrispondere la somma di euro 1.276.778,18, con la domanda “emendata” nelle conclusioni d’appello, cioè accertare il grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza, con conseguente condanna al risarcimentodel danno, pari a interessi legali e rivalutazione da calcolare sull’intero capitale investito e a decorrere dal versamento dei relativi premi, o comunque condanna alla diversa somma di giustizia.

Tra le due domande sussisterebbe soltanto una mera differenza sul piano soggettivo per la intervenuta rinuncia alla domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sul piano oggettivo per la differenza del quantum (cioè la sua riduzione).

Ad avviso del ricorrente tali modifiche “si limitano correttamente a recepire la sopravvenuta transazione”, per cui non sussiste la mutazione vietata dall’articolo 345 c.p.c.

Si invoca poi giurisprudenza sulla inscindibilità pro quota della domanda originariamente presentata per la totalità (Cass. 24597/2019). 1.2 Inoltre si sostiene che il giudice d’appello aggiunge una “incidentale ed extravagante affermazione” per cui una domanda per i soli interessi non sarebbe proponibile indipendentemente dall’obbligazione principale.

Ciò sarebbe inconferente: la domanda, come ridotta in appello nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe ad oggetto “i soli accessori di un capitale mai richiesto”, bensì “un risarcimento del danno quantificato in misura pari ad interessi e rivalutazione … da calcolarsi sull’intero capitale investito ”.

Quindi l’ “intero capitale investito” sarebbe stato “il parametro principale della quantificazione risarcitoria”, il danno subito dal ricorrente dovendosi risarcire anzitutto con il rimborso di una somma pari a esso; inoltre, per “attualizzare il danno”, su ciò andavano calcolati interessi e rivalutazione.

Perciòil quantum damni originariamente chiesto ai due convenuti in solido era composto da una somma corrispondente all’intero capitale investito e da interessi e rivalutazione.

Sulla somma corrispondente all’intero capitale investito il ricorrente “risultava di fatto … ristorato a seguito della transazione” con [OSCURATO:PERSONA]; restava dunque il suo credito di interessi e rivalutazione nei confronti dell’unico altro coobbligato solidale. 1.3 Il motivo si conclude chiedendo la formulazione di un principio di diritto per cui ex articolo 345 c.p.c. è consentito al creditore che transige con un condebitore durante il giudizio di modificare l’originaria domanda solidale proposta avverso i convenuti in una domanda che, fondandosi sul medesimo titolo, sia diretta ad ottenere la condanna pro quota del restante condebitore.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 1304 e 2055c.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2734 c.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2697 c.c. nonché dei principi di allegazione e prova e dei limiti del potere officioso; si denuncia altresì, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo132 c.p.c. per motivazione perplessa e apparente; e ancora, si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.,omesso esame di fatto decisivo, cioè la non contestazione del contenuto della transazione.

Come già preavvisa l’eterogenea rubrica, il motivo è assai esteso (pagine 17-35 del ricorso) per sostenere anzitutto che, dopo avere qualificato inammissibile la domanda in punto di rito, la corte territoriale l’avrebbe rigettata nel merito, il che sarebbe inammissibile.

Si riporta poi un passo della motivazione (pagine 18-19 del ricorso) ravvisandovi “errori giuridici” riguardo all’articolo 1304 c.c., invocando pure gli articoli 2055 c.c., 115 c.p.c. e 2734 c.c. sul profittamento della transazione da parte dei coobbligati non transigenti.

Si sostiene che sarebbe stato onere non del ricorrente, bensì di [OSCURATO:PERSONA] produrre copia della transazione ai fini dell’articolo 1304 c.c., e si osserva che, vista la dichiarazione di fruirne emessa da [OSCURATO:PERSONA] in conclusionale, lo stesso ricorrente l’ha comunque prodotta in replica (commentando: “e quando altrimenti?”).

La Corte d’appello avrebbe compiuto due “gravissimi errori”: non avrebbe tenuto conto del rilievo della non contestazione di [OSCURATO:PERSONA] del contenuto della transazione e altresì avrebbe viola t o contraddittorio e diritto di difesa non ammettendo poi la produzione di copia della transazione di [OSCURATO:PERSONA].

La sua motivazione sarebbe pertanto incomprensibile.

Inoltre si argomenta ampiamente sul debito che avrebbe [OSCURATO:PERSONA] verso il ricorrente e in ordine all’articolo 1304 c.c., per affermare che, considerata la ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, sarebbe spettato a [OSCURATO:PERSONA] allegare e provare la decurtazione e la sua misura; comunque lo stesso ricorrente avrebbe decurtato in misura corretta.

3. I due motivi, alquanto eterogenei (soprattutto il secondo), sono sufficientemente comprensibili e valutabili in modo congiunto. 3.1 [OSCURATO:PERSONA], come emerge dall’illustrazione dei fatti da lui offerta nel ricorso (ove per evidente lapsus calamiviene definito “l’Appellante”: ricorso, pagina 3), aveva nel 2006 stipulato due contratti: il contratto di collocamento di una polizza “unit linked” di [OSCURATO:PERSONA], stipulato da lui con IGM; il contratto di assicurazione relativo a tale polizza, stipulato da lui con [OSCURATO:PERSONA].

Per quel che il ricorrente stesso evidenzia nella illustrazione appunto dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] non è stato parte di nessuno dei due contratti, bensì ha svolto attività di promotore finanziario; egli era all’epoca anche presidente e amministratore delegato di IGM, ma ciò, ovviamente, non significa che il contratto di collocamento che l’attuale ricorrente dichiara di avere stipulato con IGM – che era società di capitali - sia stato stipulato (anche) con lui. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono semmai avere stipulato tra di loro un altro contratto, come parrebbe evincibile dalla domanda presentata in estremo subordine in primo grado, cioè la domanda di accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di tutti i convenuti.

Tuttavia, è indiscutibile proprio per l’inequivoca formulazione della domanda in tesi, rispetto alla quale tutte le altre sono infatti subordinate, che il contratto di collocamento è stato stipulato traScassellati e IGM e che il contratto di assicurazione è stato stipulato traScassellati e [OSCURATO:PERSONA].

Nelle conclusioni originarie, dunque, in tesiScassellati chiede che sia dichiarata la nullità del contratto di collocamento e del contratto di assicurazione, con conseguente condanna delle due società convenute, a titolo di restituzione o di risarcimento, di corrispondergli una sorte -euro 1.277.778,18 - nonché interessi e rivalutazione a decorrere da quandone avvenne l’esborso.

Lo stesso petitum viene presentato nella seconda domanda -la prima in subordine - che chiede la risoluzione dei due contratti, come conseguenza di tale dichiaranda risoluzione.

Identico petitumsi ripresenta nella terza domanda -quella in ulteriore subordine - di annulla mento dei due contratti, sempre come conseguenza dell’annullamento stesso.

In quella che viene definita come presentata in estremo subordine, invece, il quadro cambia: mentre nelle domande precedenti la condanna si chiedeva nei confronti delle “convenute”,cioè nei confronti delle due società, e per una sorte corrispondente evidentemente a quantoScassellati aveva versato in quella che era stata- da quanto risulta sia nel ricorso, sia nella sentenza - una operazione di investimento, nella domanda proposta in estremo subordine si chiede la condanna di tutti i convenuti, per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale (in questo contesto non è ben identificabile a quale contratto si faccia riferimento, e tale indefinito contratto si prosp etta comunque avvicendabilecon una responsabilità extracontrattuale), indicando una sorte del tutto diversa: euro 580.000 o la diversa somma di giustizia, cui aggiungere interessi e rivalutazione “dall’esborso”.

L’esborso, se è da intendersi quello dell’appena rilevata operazione di investimento, vale però qui non a costituire la sorte, bensì il dies a quo di una sorte diversa, tant’è che può essere persino extracontrattuale.

Si può, dunque, fin d’ora rilevare che la domanda proposta in estremo subordine è un aliud rispetto a tutte le domande precedenti, che comportavano infatti condanne diverse e nei confronti di soggetti non coincidenti, nel senso che alle due convenute si aggiungeva in quest’ultima un terzo potenzialmente condannato, cioèproprio [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale, ed è pacifico, che IGM nel corso del processo di primo grado esce di scena per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa.

Con IGM esce di scena pure il contratto di collocamento, perché, riassumendo la causa interrotta,[OSCURATO:PERSONA] non vi fa più alcun riferimento, nelle sue conclusioni - che diventano poi quelle r e se alla udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado - , sicché la regiudicanda si restringe.

Nella nuova versione delle pretese attoree, dunque, rimangono tutte le domande nella scala già descritta, con l’unica differenza che, appunto, scompare il contratto di collocamento.

E l’esito del primo grado viene a concretarsi in una completa sconfitta dell’attuale ricorrente.

E’ quindi logico presumere che, pur essendo raggiunta dopo cinque anni, la transazione si è aperta come alternativa soluzione per l’attore-appellante, e peraltro anche per [OSCURATO:PERSONA]: così il 5 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiara di averla conclusa depositando un’apposita nota e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con chi l’ha stipulata con lui, ovvero la compagnia assicuratrice; il che viene confermato il giorno dopo, all’udienza del6 marzo 2019, nella quale la compagnia dà atto a sua volta della transazione e a sua volta chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre [OSCURATO:PERSONA], togliendo ogni dubbio sull’ambito di tale cessazione, dichiara di voler continuare la lite con [OSCURATO:PERSONA].

Di qui le conclusioni, che sarebbero, per come si argomenta poi in questo ricorso, un mero aggiornamento rispetto a quanto era avvenuto nel processo: si abbandona il riferimento al contratto di assicurazione, si abbandona il riferimento ad ogni profilo precontrattuale o extracontrattuale, si mantiene, di quella domanda che era originariamente presentata in estremo subordine, la prospettazione di grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza e si mantiene una conseguente condanna.

Tuttavia, quest’ultima non appare più coincidente con quella che presentava la domanda proposta in estremo subordine, ovvero la condanna a risarcire un danno di euro 580.000 o di diversa somma “oltre agli interessi e rivalutazione … dall’esborso”.

La condanna ancora è di risarcimento di un danno, che però è “pari” agli interessi legali e rivalutazione sull’intero capitale investito a decorrere dal versamento dei relativi premi, o comunque di diversa somma di giustizia.

Segue una ulteriore domanda subordinata, rispetto al mancato accoglimento della quale, però, il ricorso non si spende, evidentemente abbandonandola. 3.3 La corteterritoriale (si vedano le pagine 8-9 della sentenza) non ravvisa in questa domanda un mero aggiornamento all’evoluzione processuale , bensì la definisce un novum.

E spiega tale sua qualità non arrestandosi, come appare prima facie, a un formale “raffronto con le conclusioni spiegate dall’odierno appellante in primo e secondo grado”, perché, a ben guardare, i successivi argomenti di cui si avvale (pur inserendo l’avverbio “inoltre”) non costituiscono un’ulteriore ratio decidendi, bensì completano la definizione di domanda nuova con la spiegazione del suo contenuto, e pertanto della sua conseguente e inammissibile novità.

La domanda - rileva la corte - “ha sostanzialmente ad oggetto interessi e rivalutazione sull’importo del capitale investito, ma una domanda per i soli interessi non può essere proposta indipendentemente dall’obbligazione principale alla quale deve necessariamente accedere.

Nella presente fattispecie, tuttavia, la domanda di risoluzione del contratto o di declaratoria di sua nullità sono abbandonate e quanto al risarcimento da inadempimento la stessa parte appellante riconosce di aver conseguito l’importo ulteriore risarcitorio di euro 150.000,00 senza precisare quale frazione di debito sarebbe rimasta in ipotesi non soddisfatta”.

Segue poi quella che è effettivamente una ulteriore ratio decidendi, a proposito dell’articolo 1304 c.c., e che a tacer d’altro non è rilevante perquel che si verrà ora a osservare in ordine alla inammissibilità della domanda come nuova.

4. Ilrilievo espletato d a l giudice d’appello sull’assenza di domanda relativa alla sorte deve essere precisatoe in parte rettificato in relazione alla configurazione processuale della questione, che, ovviamente, va esaminata anteriormente a quella sostanziale,la quale è solo eventuale perché quella processuale può tutto dirimere. 4.1 La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che è domanda nuova, e dunque non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., la domanda che muti anche uno solo dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitumdiverso e più ampio oppure una diversa causa petendi, fondata su un fatto giuridico costitutivo del diritto radicalmente diverso (così, p. es., tra gli arresti massimati, Cass. sez.1, 19 settembre 2016 n. 18299).

Naturalmente, una mera deminutiodel quantum richiesto e quindi del petitum non comporta un novum, come è stato riconosciuto i n ipotesi di sopravvenuta ripartizione pro quota del quantumdi una domanda originariamente di condanna solidale (Cass. sez. 1, 2 ottobre 2019 n. 24597, invocata dal ricorrente stesso, riguardante appunto un caso in cui la domanda originaria veniva ripartita tra i soci di una cooperativa cancellata dal registro delle imprese; analoga la soluzione si rinviene in Cass. sez. 3, 21 gennaio 2020 n. 1148, che nel caso di sopravvenuto decesso del convenuto qualifica non nuova,e dunque ammissibile, la domanda pro quota nei confronti dei suoi eredi).

Nella fattispecie in esame, però, non sussiste una mera ripartizione del petitum.Come si è visto, infatti, la sorte rappresentata dalla somma investita da [OSCURATO:PERSONA], cioè euro 1.276.778,18, era presente in tutte le domande tranne l’ultima, quella della condanna in estremo subordine; e in tutte le domande tranne l’ultima la condanna era chiesta nei confronti dapprima delle due società convenute –IGM e [OSCURATO:PERSONA] - , e in seguito, dopo l’uscita dal processo di IGM, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il fondamento era originariamente una “coppia” di contratti oggetto di dichiarazione di nullità o annullamento o dichiarazione di risoluzione, l’uno stipulato dall’attuale ricorrente con IGM (contratto di collocamento) e l’altro da lui stipulato con [OSCURATO:PERSONA].

Uscita IGM e uscito il contratto di collocamento, tutte le domande non di estremo subordine si rapportavano al contratto di assicurazione : e rano la dichiarazione di nullità o l’annullamento o la risoluzione del contratto di assicurazione che avrebbero generato la conseguente condanna alla restituzione del capitale e degli accessori, e tale domanda di condanna era stata sempre proposta avverso la società.

A vverso [OSCURATO:PERSONA], invece, la domanda di condanna era proposta appunto in estremo subordine e non aveva come oggetto la restituzione della sorte e degli accessori del contratto di assicurazione, che non vi era menzionato, bensì era domanda di risarcimento di danno di euro 580.000, oltre accessori. 4.2 È dunque evidente che la corte territoriale non ha errato identificando un novum.

Se, infatti, gli interessi e la rivalutazione oggetto della domanda venivano identificati come “pari” agli accessori del capitale investito, è chiaro che, a tacer d’altro, viene “spostata”, seppur parzialmente, una domanda che fino ad allora non era stata rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], bensì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Vale a dire, per la prima volta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] questa domanda viene proposta in appello, e non costituisce quindi una modifica -ammissibile se a livello di emendatio- di una domanda anteriormente rivolta avverso [OSCURATO:PERSONA].

Il trasferimento di una domanda, già presente ma come proposta nei confronti di altro soggetto, nei confronti di un soggetto diverso, qualora quello nei cui confronti essa viene trasferita non siaavente causa di chi in riferimento ad essa era originariamente il convenuto (ovvero qualora non ricorra la fattispecie di cui all’articolo 110 c.p.c. né la fattispecie di cui all’articolo 111, commi secondo e terzo, c.p.c.), non è ammissibile, in quanto costituisce l’introduzione di una domanda nuova.

E su ciò non incide il fatto che il soggetto diverso era già presente nel processo,in quanto non era parte in rapporto a tale domand a . 4.3 Deve infine precisarsi che nel caso in esam e l’attuale ricorrente aveva proposto la domanda relativa alla risoluzione dei due contratti indicando come presupposto l’accertamento del grave inadempimento come da parte di tutti i convenuti; tuttavia, anche qui non sussisteva domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la risoluzione avrebbe dovuto investire i contratti stipulati dall’attore con altri soggetti - quello di collocamento con IGM e quello di assicurazione con [OSCURATO:PERSONA] -, soltanto le “convenute” dovendo essendo poi conseguentemente essere condannate a corrispondere la sorte di euro 1.276.778,18 e, appunto, i relativi accessori.

L’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel relativo capo di conclusione, dunque, non aveva l’effetto di investire anche lui della domandarisolutiva.

5. Quanto rilevato sulla inammissibile natura di novum propria della domanda su cui il ricorrente si impernia conduce, assorbita evidentemente ogni altra questione, al rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrentestesso a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione , liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese giudizio di cassazione, liquidate in un totale di €12.000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato a pronunciato ORDINANZA sul ricorso 25326/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 601/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 conveniva davanti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarati nulli il contratto di collocamento stipulatoda lui con IGM e il contratto di assicurazione stipulato da lui con [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna delle due società convenute a corrispondergli, a titolo di restituzione o di risarcimento, la somma di euro 1.276.778,18 oltre interessi e rivalutazione dall’esborso; chiedeva altresì in subordine di accertare il grave inadempimento delleconvenute per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza che egli aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione del sottostante fondo, “disponendo la risoluzione” dei due contratti di cui in tesi aveva chiesto di dichiarare la nullità, con condanna delle due società a corrispondergli la medesima somma indicata come restituzione o risarcimento in conseguenza della dichiarazione di nullità; in ulteriore subordine, chiedeva di pronunciare ai sensi degli articoli 1394 s.s. c.c. l’annullamento degli stessi due contratti con condanna delle due società a corrispondergli la stessa somma; in estremo subordine, chiedeva di accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di tutti i convenuti per violazione di obblighi di informazione e di comportamento e conseguentemente di condannarli in solido a risarcire il danno nella misura di euro 580.000 o nella misura diversa di giustizia, “oltre a interessi e rivalutazione … dall’esborso”. I convenuti si costituivano, resistendo. Durante il giudizio, IGM veniva messa in liquidazione coatta amministrativa; ne conseguiva l’interruzione, per cui [OSCURATO:PERSONA] riassumeva soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel senso di chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione stipulato tra lui e [OSCURATO:PERSONA] con conseguente condanna di quest’ultima a corrispondergli la somma di euro 1.276.778,18; in subordine, accertare il grave inadempimento dei due convenuti per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza che egli aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e nella gestione del sottostante fondo, “disponendo la risoluzione” del contratto di assicurazione con condanna delle controparti a corrispondergli la suddetta somma; in ulteriore subordine, dichiarare ai sensi degli articoli 1394 s.s. c.c. l’annullamento del contratto di assicurazione con condanna dei convenuti a corrispondergli la stessa somma; in estremo subordine, accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale dei due convenutiper violazione di obblighi di informazione e di comportamento e conseguentemente di condannarli in solido a risarcire il danno nella misura di euro 580.000 o nella misura diversa di giustizia, “oltre a interessi e rivalutazione … dall’esborso”. Il Tribunale, con sentenza n. 17118/2014, rigettava ogni domanda compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale sulla compensazione delle spese. Con nota depositata il 5 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere concluso transazione con [OSCURATO:PERSONA], che gli liquidava la polizza al valore (risultante dal rendiconto del 28 febbraio 2019) di euro 1.082.809,14 e gli versava altresì la somma di euro 150.000; chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza del 6 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] dava atto della transazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler proseguire la lite avverso [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti concludeva chiedendo di accertarne il grave inadempimento per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza, con conseguente condanna al risarcimento del danno, pari a interessi legali e rivalutazione da calcolare sull’intero capitale investito e a decorrere dal versamento dei relativi premi, o comunque condanna alla diversa somma di giustizia; in subordine, accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento degli obblighi di informazione e di comportamento con conseguente identica condanna. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2020, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta to l’appello principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello incidentale proposto da quest’ultimo e condannatoScassellati a rifondergli le spese di lite. È il caso fin d’ora di riassumere il contenuto della sentenza della corte territoriale. La corte perviene a l rigetto dell’appello principale – ridottosi a quello nei confronti diMurgiano nell’ultima versione - disattendendolo sotto più profili. In primis, “la domanda è nuova”, come risultante dal raffronto con le conclusioni di primo e secondo grado, onde sarebbe incorsa nell’inammissibilità ex articolo 345 c.p.c. In secondo luogo, la domanda riguarderebbe sostanzialmente interessi e rivalutazione del capitale investito; la domanda degli interessi però non sarebbe proponibile indipendentemente dalla domanda riguardante la obbligazione principale, mentre qui le domande di nullità e di risoluzione del contratto sarebbero state abbandonate e, “quanto al risarcimento da inadempimento” , [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe di avere ricevuto l’ulteriore importo risarcitorio di euro 150.000“senza precisare quale frazione di debito sarebbe rimasta in ipotesi non soddisfatta”. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “abbiano concorso” a causare il danno: di qui la responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 2055 c.c., e quindi si argomenta sul riflesso della transazione sulla posizione del condebitore solidale e sulla possibile fruizione ex articolo 1304, primo comma, c.c. per la dichiarazione di volerne profittare, rilevando che però [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non “hanno ritualmente prodotto la transazione”, il che non consente a [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio dei diritti del condebitore solidale né consente alla corte territoriale “di conoscere i termini dell’accordo”, di interpretarlo e di verificare che (come affermato da [OSCURATO:PERSONA] in conc lusionale) si sia specificamente stabilito che la transazione non riguarda l’intero debito, ma solo “la posizione e la pretesa quota di debito” di [OSCURATO:PERSONA]“con espressa esclusione della posizione e del debito” di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto estraneo al contraddittorio o comunque inesaminabile sarebbe il “documento allegato alla memoria di replica” di [OSCURATO:PERSONA] perché datato 4 marzo 2019, cioè prima della precisazione delle conclusioni, per cui avrebbe potuto essere depositato entro tale precisazione. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso basato su due motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 345 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuta inammissibile come nuova la domanda di risarcimento dei danni “promossa in appello”. 1.1 Si raffronta la domanda di accertamento di grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza e nella gestione del fondo sottostante, chiedendo pertanto la risoluzione del contratto di assicurazione con conseguente condanna a corrispondere la somma di euro 1.276.778,18, con la domanda “emendata” nelle conclusioni d’appello, cioè accertare il grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza, con conseguente condanna al risarcimentodel danno, pari a interessi legali e rivalutazione da calcolare sull’intero capitale investito e a decorrere dal versamento dei relativi premi, o comunque condanna alla diversa somma di giustizia. Tra le due domande sussisterebbe soltanto una mera differenza sul piano soggettivo per la intervenuta rinuncia alla domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sul piano oggettivo per la differenza del quantum (cioè la sua riduzione). Ad avviso del ricorrente tali modifiche “si limitano correttamente a recepire la sopravvenuta transazione”, per cui non sussiste la mutazione vietata dall’articolo 345 c.p.c. Si invoca poi giurisprudenza sulla inscindibilità pro quota della domanda originariamente presentata per la totalità (Cass. 24597/2019). 1.2 Inoltre si sostiene che il giudice d’appello aggiunge una “incidentale ed extravagante affermazione” per cui una domanda per i soli interessi non sarebbe proponibile indipendentemente dall’obbligazione principale. Ciò sarebbe inconferente: la domanda, come ridotta in appello nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe ad oggetto “i soli accessori di un capitale mai richiesto”, bensì “un risarcimento del danno quantificato in misura pari ad interessi e rivalutazione … da calcolarsi sull’intero capitale investito ”. Quindi l’ “intero capitale investito” sarebbe stato “il parametro principale della quantificazione risarcitoria”, il danno subito dal ricorrente dovendosi risarcire anzitutto con il rimborso di una somma pari a esso; inoltre, per “attualizzare il danno”, su ciò andavano calcolati interessi e rivalutazione. Perciòil quantum damni originariamente chiesto ai due convenuti in solido era composto da una somma corrispondente all’intero capitale investito e da interessi e rivalutazione. Sulla somma corrispondente all’intero capitale investito il ricorrente “risultava di fatto … ristorato a seguito della transazione” con [OSCURATO:PERSONA]; restava dunque il suo credito di interessi e rivalutazione nei confronti dell’unico altro coobbligato solidale. 1.3 Il motivo si conclude chiedendo la formulazione di un principio di diritto per cui ex articolo 345 c.p.c. è consentito al creditore che transige con un condebitore durante il giudizio di modificare l’originaria domanda solidale proposta avverso i convenuti in una domanda che, fondandosi sul medesimo titolo, sia diretta ad ottenere la condanna pro quota del restante condebitore. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 1304 e 2055c.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2734 c.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2697 c.c. nonché dei principi di allegazione e prova e dei limiti del potere officioso; si denuncia altresì, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo132 c.p.c. per motivazione perplessa e apparente; e ancora, si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.,omesso esame di fatto decisivo, cioè la non contestazione del contenuto della transazione. Come già preavvisa l’eterogenea rubrica, il motivo è assai esteso (pagine 17-35 del ricorso) per sostenere anzitutto che, dopo avere qualificato inammissibile la domanda in punto di rito, la corte territoriale l’avrebbe rigettata nel merito, il che sarebbe inammissibile. Si riporta poi un passo della motivazione (pagine 18-19 del ricorso) ravvisandovi “errori giuridici” riguardo all’articolo 1304 c.c., invocando pure gli articoli 2055 c.c., 115 c.p.c. e 2734 c.c. sul profittamento della transazione da parte dei coobbligati non transigenti. Si sostiene che sarebbe stato onere non del ricorrente, bensì di [OSCURATO:PERSONA] produrre copia della transazione ai fini dell’articolo 1304 c.c., e si osserva che, vista la dichiarazione di fruirne emessa da [OSCURATO:PERSONA] in conclusionale, lo stesso ricorrente l’ha comunque prodotta in replica (commentando: “e quando altrimenti?”). La Corte d’appello avrebbe compiuto due “gravissimi errori”: non avrebbe tenuto conto del rilievo della non contestazione di [OSCURATO:PERSONA] del contenuto della transazione e altresì avrebbe viola t o contraddittorio e diritto di difesa non ammettendo poi la produzione di copia della transazione di [OSCURATO:PERSONA]. La sua motivazione sarebbe pertanto incomprensibile. Inoltre si argomenta ampiamente sul debito che avrebbe [OSCURATO:PERSONA] verso il ricorrente e in ordine all’articolo 1304 c.c., per affermare che, considerata la ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, sarebbe spettato a [OSCURATO:PERSONA] allegare e provare la decurtazione e la sua misura; comunque lo stesso ricorrente avrebbe decurtato in misura corretta. 3. I due motivi, alquanto eterogenei (soprattutto il secondo), sono sufficientemente comprensibili e valutabili in modo congiunto. 3.1 [OSCURATO:PERSONA], come emerge dall’illustrazione dei fatti da lui offerta nel ricorso (ove per evidente lapsus calamiviene definito “l’Appellante”: ricorso, pagina 3), aveva nel 2006 stipulato due contratti: il contratto di collocamento di una polizza “unit linked” di [OSCURATO:PERSONA], stipulato da lui con IGM; il contratto di assicurazione relativo a tale polizza, stipulato da lui con [OSCURATO:PERSONA]. Per quel che il ricorrente stesso evidenzia nella illustrazione appunto dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] non è stato parte di nessuno dei due contratti, bensì ha svolto attività di promotore finanziario; egli era all’epoca anche presidente e amministratore delegato di IGM, ma ciò, ovviamente, non significa che il contratto di collocamento che l’attuale ricorrente dichiara di avere stipulato con IGM – che era società di capitali - sia stato stipulato (anche) con lui. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono semmai avere stipulato tra di loro un altro contratto, come parrebbe evincibile dalla domanda presentata in estremo subordine in primo grado, cioè la domanda di accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di tutti i convenuti. Tuttavia, è indiscutibile proprio per l’inequivoca formulazione della domanda in tesi, rispetto alla quale tutte le altre sono infatti subordinate, che il contratto di collocamento è stato stipulato traScassellati e IGM e che il contratto di assicurazione è stato stipulato traScassellati e [OSCURATO:PERSONA]. Nelle conclusioni originarie, dunque, in tesiScassellati chiede che sia dichiarata la nullità del contratto di collocamento e del contratto di assicurazione, con conseguente condanna delle due società convenute, a titolo di restituzione o di risarcimento, di corrispondergli una sorte -euro 1.277.778,18 - nonché interessi e rivalutazione a decorrere da quandone avvenne l’esborso. Lo stesso petitum viene presentato nella seconda domanda -la prima in subordine - che chiede la risoluzione dei due contratti, come conseguenza di tale dichiaranda risoluzione. Identico petitumsi ripresenta nella terza domanda -quella in ulteriore subordine - di annulla mento dei due contratti, sempre come conseguenza dell’annullamento stesso. In quella che viene definita come presentata in estremo subordine, invece, il quadro cambia: mentre nelle domande precedenti la condanna si chiedeva nei confronti delle “convenute”,cioè nei confronti delle due società, e per una sorte corrispondente evidentemente a quantoScassellati aveva versato in quella che era stata- da quanto risulta sia nel ricorso, sia nella sentenza - una operazione di investimento, nella domanda proposta in estremo subordine si chiede la condanna di tutti i convenuti, per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale (in questo contesto non è ben identificabile a quale contratto si faccia riferimento, e tale indefinito contratto si prosp etta comunque avvicendabilecon una responsabilità extracontrattuale), indicando una sorte del tutto diversa: euro 580.000 o la diversa somma di giustizia, cui aggiungere interessi e rivalutazione “dall’esborso”. L’esborso, se è da intendersi quello dell’appena rilevata operazione di investimento, vale però qui non a costituire la sorte, bensì il dies a quo di una sorte diversa, tant’è che può essere persino extracontrattuale. Si può, dunque, fin d’ora rilevare che la domanda proposta in estremo subordine è un aliud rispetto a tutte le domande precedenti, che comportavano infatti condanne diverse e nei confronti di soggetti non coincidenti, nel senso che alle due convenute si aggiungeva in quest’ultima un terzo potenzialmente condannato, cioèproprio [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale, ed è pacifico, che IGM nel corso del processo di primo grado esce di scena per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa. Con IGM esce di scena pure il contratto di collocamento, perché, riassumendo la causa interrotta,[OSCURATO:PERSONA] non vi fa più alcun riferimento, nelle sue conclusioni - che diventano poi quelle r e se alla udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado - , sicché la regiudicanda si restringe. Nella nuova versione delle pretese attoree, dunque, rimangono tutte le domande nella scala già descritta, con l’unica differenza che, appunto, scompare il contratto di collocamento. E l’esito del primo grado viene a concretarsi in una completa sconfitta dell’attuale ricorrente. E’ quindi logico presumere che, pur essendo raggiunta dopo cinque anni, la transazione si è aperta come alternativa soluzione per l’attore-appellante, e peraltro anche per [OSCURATO:PERSONA]: così il 5 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] dichiara di averla conclusa depositando un’apposita nota e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con chi l’ha stipulata con lui, ovvero la compagnia assicuratrice; il che viene confermato il giorno dopo, all’udienza del6 marzo 2019, nella quale la compagnia dà atto a sua volta della transazione e a sua volta chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre [OSCURATO:PERSONA], togliendo ogni dubbio sull’ambito di tale cessazione, dichiara di voler continuare la lite con [OSCURATO:PERSONA]. Di qui le conclusioni, che sarebbero, per come si argomenta poi in questo ricorso, un mero aggiornamento rispetto a quanto era avvenuto nel processo: si abbandona il riferimento al contratto di assicurazione, si abbandona il riferimento ad ogni profilo precontrattuale o extracontrattuale, si mantiene, di quella domanda che era originariamente presentata in estremo subordine, la prospettazione di grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa finanziaria e assicurativa nel collocamento della polizza e si mantiene una conseguente condanna. Tuttavia, quest’ultima non appare più coincidente con quella che presentava la domanda proposta in estremo subordine, ovvero la condanna a risarcire un danno di euro 580.000 o di diversa somma “oltre agli interessi e rivalutazione … dall’esborso”. La condanna ancora è di risarcimento di un danno, che però è “pari” agli interessi legali e rivalutazione sull’intero capitale investito a decorrere dal versamento dei relativi premi, o comunque di diversa somma di giustizia. Segue una ulteriore domanda subordinata, rispetto al mancato accoglimento della quale, però, il ricorso non si spende, evidentemente abbandonandola. 3.3 La corteterritoriale (si vedano le pagine 8-9 della sentenza) non ravvisa in questa domanda un mero aggiornamento all’evoluzione processuale , bensì la definisce un novum. E spiega tale sua qualità non arrestandosi, come appare prima facie, a un formale “raffronto con le conclusioni spiegate dall’odierno appellante in primo e secondo grado”, perché, a ben guardare, i successivi argomenti di cui si avvale (pur inserendo l’avverbio “inoltre”) non costituiscono un’ulteriore ratio decidendi, bensì completano la definizione di domanda nuova con la spiegazione del suo contenuto, e pertanto della sua conseguente e inammissibile novità. La domanda - rileva la corte - “ha sostanzialmente ad oggetto interessi e rivalutazione sull’importo del capitale investito, ma una domanda per i soli interessi non può essere proposta indipendentemente dall’obbligazione principale alla quale deve necessariamente accedere. Nella presente fattispecie, tuttavia, la domanda di risoluzione del contratto o di declaratoria di sua nullità sono abbandonate e quanto al risarcimento da inadempimento la stessa parte appellante riconosce di aver conseguito l’importo ulteriore risarcitorio di euro 150.000,00 senza precisare quale frazione di debito sarebbe rimasta in ipotesi non soddisfatta”. Segue poi quella che è effettivamente una ulteriore ratio decidendi, a proposito dell’articolo 1304 c.c., e che a tacer d’altro non è rilevante perquel che si verrà ora a osservare in ordine alla inammissibilità della domanda come nuova. 4. Ilrilievo espletato d a l giudice d’appello sull’assenza di domanda relativa alla sorte deve essere precisatoe in parte rettificato in relazione alla configurazione processuale della questione, che, ovviamente, va esaminata anteriormente a quella sostanziale,la quale è solo eventuale perché quella processuale può tutto dirimere. 4.1 La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che è domanda nuova, e dunque non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., la domanda che muti anche uno solo dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitumdiverso e più ampio oppure una diversa causa petendi, fondata su un fatto giuridico costitutivo del diritto radicalmente diverso (così, p. es., tra gli arresti massimati, Cass. sez.1, 19 settembre 2016 n. 18299). Naturalmente, una mera deminutiodel quantum richiesto e quindi del petitum non comporta un novum, come è stato riconosciuto i n ipotesi di sopravvenuta ripartizione pro quota del quantumdi una domanda originariamente di condanna solidale (Cass. sez. 1, 2 ottobre 2019 n. 24597, invocata dal ricorrente stesso, riguardante appunto un caso in cui la domanda originaria veniva ripartita tra i soci di una cooperativa cancellata dal registro delle imprese; analoga la soluzione si rinviene in Cass. sez. 3, 21 gennaio 2020 n. 1148, che nel caso di sopravvenuto decesso del convenuto qualifica non nuova,e dunque ammissibile, la domanda pro quota nei confronti dei suoi eredi). Nella fattispecie in esame, però, non sussiste una mera ripartizione del petitum.Come si è visto, infatti, la sorte rappresentata dalla somma investita da [OSCURATO:PERSONA], cioè euro 1.276.778,18, era presente in tutte le domande tranne l’ultima, quella della condanna in estremo subordine; e in tutte le domande tranne l’ultima la condanna era chiesta nei confronti dapprima delle due società convenute –IGM e [OSCURATO:PERSONA] - , e in seguito, dopo l’uscita dal processo di IGM, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il fondamento era originariamente una “coppia” di contratti oggetto di dichiarazione di nullità o annullamento o dichiarazione di risoluzione, l’uno stipulato dall’attuale ricorrente con IGM (contratto di collocamento) e l’altro da lui stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. Uscita IGM e uscito il contratto di collocamento, tutte le domande non di estremo subordine si rapportavano al contratto di assicurazione : e rano la dichiarazione di nullità o l’annullamento o la risoluzione del contratto di assicurazione che avrebbero generato la conseguente condanna alla restituzione del capitale e degli accessori, e tale domanda di condanna era stata sempre proposta avverso la società. A vverso [OSCURATO:PERSONA], invece, la domanda di condanna era proposta appunto in estremo subordine e non aveva come oggetto la restituzione della sorte e degli accessori del contratto di assicurazione, che non vi era menzionato, bensì era domanda di risarcimento di danno di euro 580.000, oltre accessori. 4.2 È dunque evidente che la corte territoriale non ha errato identificando un novum. Se, infatti, gli interessi e la rivalutazione oggetto della domanda venivano identificati come “pari” agli accessori del capitale investito, è chiaro che, a tacer d’altro, viene “spostata”, seppur parzialmente, una domanda che fino ad allora non era stata rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], bensì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Vale a dire, per la prima volta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] questa domanda viene proposta in appello, e non costituisce quindi una modifica -ammissibile se a livello di emendatio- di una domanda anteriormente rivolta avverso [OSCURATO:PERSONA]. Il trasferimento di una domanda, già presente ma come proposta nei confronti di altro soggetto, nei confronti di un soggetto diverso, qualora quello nei cui confronti essa viene trasferita non siaavente causa di chi in riferimento ad essa era originariamente il convenuto (ovvero qualora non ricorra la fattispecie di cui all’articolo 110 c.p.c. né la fattispecie di cui all’articolo 111, commi secondo e terzo, c.p.c.), non è ammissibile, in quanto costituisce l’introduzione di una domanda nuova. E su ciò non incide il fatto che il soggetto diverso era già presente nel processo,in quanto non era parte in rapporto a tale domand a . 4.3 Deve infine precisarsi che nel caso in esam e l’attuale ricorrente aveva proposto la domanda relativa alla risoluzione dei due contratti indicando come presupposto l’accertamento del grave inadempimento come da parte di tutti i convenuti; tuttavia, anche qui non sussisteva domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la risoluzione avrebbe dovuto investire i contratti stipulati dall’attore con altri soggetti - quello di collocamento con IGM e quello di assicurazione con [OSCURATO:PERSONA] -, soltanto le “convenute” dovendo essendo poi conseguentemente essere condannate a corrispondere la sorte di euro 1.276.778,18 e, appunto, i relativi accessori. L’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel relativo capo di conclusione, dunque, non aveva l’effetto di investire anche lui della domandarisolutiva. 5. Quanto rilevato sulla inammissibile natura di novum propria della domanda su cui il ricorrente si impernia conduce, assorbita evidentemente ogni altra questione, al rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrentestesso a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione , liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese giudizio di cassazione, liquidate in un totale di €12.000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e ag