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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14473/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032G8VC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29093/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità per particolate tenuità del fatto, alla dosimetria della pena, alla ritenuta recidiva; Ritenuto i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 2 e ss.), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032G8VC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29093/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità per particolate tenuità del fatto, alla dosimetria della pena, alla ritenuta recidiva; Ritenuto i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 2 e ss.), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 14473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris