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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 24892/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, datata 11.11.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA]Urso e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, sono stati entrambi condannati alla pena di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre a 2.000 euro di multa, per il delitto di associazione a delinquere, contestato a loro e ad altri complici, esponenti di un gruppo criminale dedito a commettere furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat di istituti di credito, siti nella città e nella provincia di Catania, nel periodo da novembre 2017 a marzo 2018; nonché per numerosi di tali reati fine e reati di furto e ricettazione di veicoli necessari alla realizzazione delle aggressioni agli sportelli ATM.

In appello, gli imputati hanno impugnato la sentenza di condanna soltanto relativamente al capo A, afferente alla contestazione di associazione per delinquere, per la quale entrambi sono stati condannati in relazione alla sola condotta di partecipazione associativa, senza ruoli direttivi (così anche per Rapisarda, in seguito alla riqualificazione avvenuta già in primo grado dell'iniziale imputazione di un suo ruolo organizzativo e direttivo), nonché per il reato di cui al capo O (il furto di un autoarticolato di proprietà della ditta ISEA s.r.I., pluriaggravato).

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]Urso, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere.

La tesi difensiva, proposta anche in appello, è che non vi siano le condizioni ed i presupposti normativi per ritenere che i delitti commessi in concorso dagli imputati fossero il precipitato di una programmazione ed ideazione crinninosa indeterminata, frutto di un accordo associativo tra loro: si tratterebbe, in ultima analisi, di un mero concorso di persone in plurimi delitti contro il patrimonio.

In particolare, il ricorrente contesta la scarsa valorizzazione, nella sentenza impugnata, del dato, invece rilevante, costituito dalla limitata operatività rei tempo del gruppo criminale, indice di assenza di stabilità del vincolo associativo, come si evince anche da alcune recenti sentenze di legittimità; né vale a superare l'obiezione difensiva l'ipotetico richiamo alla probabile maggior "vitalità" nel tempo del sodalizio.

Inoltre, è significativo che, dopo gli arresti in flagranza di alcuni complici, il 3.3.2018, non siano più state registrate azioni delittuose, segno dell'insussistenza di un'associazione con uno scopo criminale indeterminato, così come nella direzione di insussistenza del sodalizio organizzato milita la circostanza che i diversi reati fine siano stati realizzati da soggetti in parte differenti: a riprova dell'instabilità e della anomalia strutturale dell'associazione criminale ipotizzata, oltre che dell'insussistenza di un pactum sceleris.

Del resto, i reati di furto contestati abbracciano periodi di tempo che vanno ben al di là della durata della contestazione associativa.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

4. Il difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato memoria (comparsa conclusionale) con cui chiede l'inammissibilità del ricorso, allegando nota- spese per la rifusione della somma di 3.000 euro.

4.1. Il ricorrente, personalmente, tramite la direzione della casa circondariale ove è ristretto, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (è stato identificato dal compilatore della dichiarazione). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia personale presentata dall'imputato detenuto.

In particolare, il ricorrente, odierno rinunciante, è stato identificato compiutamente dal personale della casa circondariale di Caltagirone ed ha manifestato la propria rinuncia nelle forme affidabili della dichiarazione indirizzata al personale della casa circondariale, compilata e attestata da un appartenente alla polizia penitenziaria, con ordine di trasmissione da parte del Direttore reggente del carcere; non sussistono, quindi, ragioni di inammissibilità per difetto del requisito di autenticazione (Sez. 1, n. 949 del 8/11/2011, dep. 2012, Piacente, Rv. 251668).

La dichiarazione di rinuncia dell'imputato assorbe, poi, in ogni caso, le facoltà del suo difensore in proposito (cfr., in tema, Sez. 2, n. 13520 del 28/2/2018, Karezy, Rv. 272472; Sez. 6, n. 1456 del 10/12/1993, dep. 1994, Khalid, Rv. :_97182).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

500. Deve essere disposta, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.d?p P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, datata 11.11.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA]Urso e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, sono stati entrambi condannati alla pena di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre a 2.000 euro di multa, per il delitto di associazione a delinquere, contestato a loro e ad altri complici, esponenti di un gruppo criminale dedito a commettere furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat di istituti di credito, siti nella città e nella provincia di Catania, nel periodo da novembre 2017 a marzo 2018; nonché per numerosi di tali reati fine e reati di furto e ricettazione di veicoli necessari alla realizzazione delle aggressioni agli sportelli ATM. In appello, gli imputati hanno impugnato la sentenza di condanna soltanto relativamente al capo A, afferente alla contestazione di associazione per delinquere, per la quale entrambi sono stati condannati in relazione alla sola condotta di partecipazione associativa, senza ruoli direttivi (così anche per Rapisarda, in seguito alla riqualificazione avvenuta già in primo grado dell'iniziale imputazione di un suo ruolo organizzativo e direttivo), nonché per il reato di cui al capo O (il furto di un autoarticolato di proprietà della ditta ISEA s.r.I., pluriaggravato). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]Urso, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere. La tesi difensiva, proposta anche in appello, è che non vi siano le condizioni ed i presupposti normativi per ritenere che i delitti commessi in concorso dagli imputati fossero il precipitato di una programmazione ed ideazione crinninosa indeterminata, frutto di un accordo associativo tra loro: si tratterebbe, in ultima analisi, di un mero concorso di persone in plurimi delitti contro il patrimonio. In particolare, il ricorrente contesta la scarsa valorizzazione, nella sentenza impugnata, del dato, invece rilevante, costituito dalla limitata operatività rei tempo del gruppo criminale, indice di assenza di stabilità del vincolo associativo, come si evince anche da alcune recenti sentenze di legittimità; né vale a superare l'obiezione difensiva l'ipotetico richiamo alla probabile maggior "vitalità" nel tempo del sodalizio. Inoltre, è significativo che, dopo gli arresti in flagranza di alcuni complici, il 3.3.2018, non siano più state registrate azioni delittuose, segno dell'insussistenza di un'associazione con uno scopo criminale indeterminato, così come nella direzione di insussistenza del sodalizio organizzato milita la circostanza che i diversi reati fine siano stati realizzati da soggetti in parte differenti: a riprova dell'instabilità e della anomalia strutturale dell'associazione criminale ipotizzata, oltre che dell'insussistenza di un pactum sceleris. Del resto, i reati di furto contestati abbracciano periodi di tempo che vanno ben al di là della durata della contestazione associativa. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 4. Il difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato memoria (comparsa conclusionale) con cui chiede l'inammissibilità del ricorso, allegando nota- spese per la rifusione della somma di 3.000 euro. 4.1. Il ricorrente, personalmente, tramite la direzione della casa circondariale ove è ristretto, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (è stato identificato dal compilatore della dichiarazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia personale presentata dall'imputato detenuto. In particolare, il ricorrente, odierno rinunciante, è stato identificato compiutamente dal personale della casa circondariale di Caltagirone ed ha manifestato la propria rinuncia nelle forme affidabili della dichiarazione indirizzata al personale della casa circondariale, compilata e attestata da un appartenente alla polizia penitenziaria, con ordine di trasmissione da parte del Direttore reggente del carcere; non sussistono, quindi, ragioni di inammissibilità per difetto del requisito di autenticazione (Sez. 1, n. 949 del 8/11/2011, dep. 2012, Piacente, Rv. 251668). La dichiarazione di rinuncia dell'imputato assorbe, poi, in ogni caso, le facoltà del suo difensore in proposito (cfr., in tema, Sez. 2, n. 13520 del 28/2/2018, Karezy, Rv. 272472; Sez. 6, n. 1456 del 10/12/1993, dep. 1994, Khalid, Rv. :_97182). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500. Deve essere disposta, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.d?p P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, ol
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