CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 22094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa il 13 marzo 2026 dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 599- bis. Cod. proc. pen., con la quale, in riforma della decisione n. 956/25 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sua riforma è stata rideterminata la penainflitta al predetto imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 336-337 cod. pen. ascrittigli. Rilevato che il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per apparente motivazione a riguardo. Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato alla redazione e proposizione dell'atto (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), con conseguente declaratoria ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. P.Q.M