Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34138/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4281 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Modena, alla via Ugo da Carpi, n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Lavaspurgo di Imer e [OSCURATO:PERSONA] e C." s.n.c. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Modena n. 1485/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], dato atto che la ricorrente, "Niagara" s.r.I., ha depositato rituale rinuncia ex art.390 cod. proc. civ. datata 24.10.2022 al ricorso iscritto al n. 4281 - 2021 R.G.; preso atto che il controricorrente curatore del fallimento ha, con dichiarazione in data 25.10.2022, ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Niagara" s.r.l. ed iscritto al n. 4281 - 2021 R.G.

Così deciso in Roma il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4281 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Modena, alla via Ugo da Carpi, n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Lavaspurgo di Imer e [OSCURATO:PERSONA] e C." s.n.c. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Modena n. 1485/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], dato atto che la ricorrente, "Niagara" s.r.I., ha depositato rituale rinuncia ex art.390 cod. proc. civ. datata 24.10.2022 al ricorso iscritto al n. 4281 - 2021 R.G.; preso atto che il controricorrente curatore del fallimento ha, con dichiarazione in data 25.10.2022, ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Niagara" s.r.l. ed iscritto al n. 4281 - 2021 R.G. Così deciso in Roma il 10
Decreto Cassazione n. 34138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris