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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30687/2026

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a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 26 gennaio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la mancata esclusione della recidiva e la mancataconcessione delle attenuanti generiche.Sotto il primo profilo il ricorrente lamenta come il riconoscimento dellarecidiva sia derivato unicamente dalla presenza dei precedenti, senza alcunavalutazione in concreto circa la sussistenza di una maggiore pericolosità in capoall’imputato in ragione dei precedenti.Sotto il secondo profilo lamenta l’inadeguata motivazione del diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Entrambi i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione, senza alcunelemento di novità, dei motivi di gravame già valutati e rigettati dalla Corteterritoriale.Il provvedimento impugnato ha affrontato entrambe le questioni agitate nelricorso e con motivazione ampia, non manifestamente illogica, né contraddittoriale ha respinte e, ciononostante, il ricorrente ripropone le medesime ragioni,senza di fatto confrontarsi con le argomentazioni spese nell’impugnatoprovvedimento.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 26 gennaio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando la mancata esclusione della recidiva e la mancataconcessione delle attenuanti generiche.Sotto il primo profilo il ricorrente lamenta come il riconoscimento dellarecidiva sia derivato unicamente dalla presenza dei precedenti, senza alcunavalutazione in concreto circa la sussistenza di una maggiore pericolosità in capoall’imputato in ragione dei precedenti.Sotto il secondo profilo lamenta l’inadeguata motivazione del diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Entrambi i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione, senza alcunelemento di novità, dei motivi di gravame già valutati e rigettati dalla Corteterritoriale.Il provvedimento impugnato ha affrontato entrambe le questioni agitate nelricorso e con motivazione ampia, non manifestamente illogica, né contraddittoriale ha respinte e, ciononostante, il ricorrente ripropone le medesime ragioni,senza di fatto confrontarsi con le argomentazioni spese nell’impugnatoprovvedimento.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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