CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 35374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscrittp al n. 11414/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]TTMA (L.f. 975911105SG), mrnnnn doi Mirtig-tr0 p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei.Portoghesi n. 12 - controricorrente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Potenza n. 65/2021, pubblicato il 16/02/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ut. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: . - la Corte di appello di Potenza, con decreto n. 65 del 2021, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Consigliere designato - emesso il 24.05.2019 - che aveva parzialmente accolto la sua domanda di equ'a riparazione ex I. n. 89/2001, riconoscendo il diritto del ricorrente all'indennizzo per l'eccessivo durata del giudizio civile per risoluzione ex art. 1453 c.c. del contatto di vendita di gru, dallo stesso introdotto avanti al Tribunale di Melfi con citazione del 12.08.1996 e concluso con sentenza Alla Corte di appello di Potenza pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al primo grado, stante la consapevolezza "sopravvenuta" per la fase di appello della infondatezza delle sue pretese, di cui all'art. 2 comma 2 quinquies lett. a) legge n. 89/2001, determinato il ritardo in sei anni e in euro 1.800,00 l'indennizzo, per la riduzione di un terzo, in considerazione del fatto che il Celano era risultato soccombente in entrambi i gradi del giudizio presupposto e con condanna alle spese; - avverso il decreto della Corte di appello di Potenza il Celano propone ricorso per Cassazione,. fondato su quattro motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies lett. a) legge n. 89 del 2001 e dell'art. 6 della C.E.D.U., per avere la Corte distrettuale confuso la consapevolezza della infondatezza dell'azione con l'accertamento d'ella infondatezza dell'azione. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte di appello argomentato la consapevolezza sopravvenuta dell'infondatezza della domanda unicamente evidenziando la soccombenza del ricorrente nel giudizio presupposto, senza tenere conto che era diritto del Celano - già vittima di un cattivo negozio - frapporre gravame alla ingiusta sentenza di primo grado.Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando il ricorrente una motivazione solo apparente circa la consapevolezza dell'infondatezza dell'azione esercitata nel giudizio presupposto. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge, oltre a violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere la Corte distrettuale esaminato il motivo di opposizione relativo al merito del procedimento presupposto basandosi solo ed esclusivamente sulla preclusione. I tre motivi - da trattare congiuntamente per l'unità della questione posta - sono fondati. Premesso che nel testo (applicabile ratione temporis alla fattispecie) della legge n. 89/01 di cui alle modifiche apportate dalla legge n. 208/15, la manifesta infondatezza della domanda azionata nel processo presupposto costituisce di per sé presunzione di esclusione dell'indennizzo, salvo prova contraria. Nella specie, la Corte di merito, chiamata a valutare il danno da irragionevole durata di un procedimento civile presupposto, ne ha derivato l'assenza dall'esito reiettivo del primo giudizio, basato a sua volta sulla sopravvenuta consapevolezza del proprio torto che il ricorrente aveva acquisito durante l'originario processo dinanzi al Tribunale di Melfi. Orbene il richiamo al principio secondo cui "... il paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza" (Cass. n. 18834 del 2015), non è del tutto pertinente alla fattispecie in esame, che si differenzia dalla previsione dell'art. 2, comma 2-quinquies lett. a) legge n. 89 del 2001 per la fondamentale considerazione che l'essere il ricorrente consapevole dell'infondatezza (sia pure sopravvenuta) della pretesa azionata in sede di processo civile non implica anche un'analoga propria scienza sulla necessità di tale esito, avuto riguardo ad una giurisprudenza di legittimità in allora avente carattere innovativo. Infatti, basti considerare, al riguardo, il tasso di opinabilità della decisione di merito sull'equa riparazione, soggetta alle variabili interpretative ingenerate dalle modifiche alla legge n. 89/01 apportate dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12. Nel caso in esame l'appello nel giudizio presupposto è stato interposto dal Celano avverso sentenza pubblicata in data 07.07.2006, epoca in cui l'orientamento giurisprudenziale circa la consapevolezza della infondatezza della domanda introdotta nel giudizio presupposto, anche sopravvenuta, quale causa per escludere l'indennizzo non era ancora consolidato (peraltro poi recepito nella riforma di cui alla legge n. 208/15), con la conseguenza che al momento della proposizione del gravame de quo il ricorrente non era in grado di osservare siffatto parametro. Ne discende che nella specie il patema d'animo per la pendenza processuale dovrà formare oggetto di un giudizio da rapportare alle particolarità di fase del procedimento. Qualsivoglia automatismo in materia, infatti, collide con la peculiarità del caso e con il relativo portato soggettivo; - accolti i primi tre motivi di ricorso, rimane assorbito il quarto relativo all'attribuzione delle spese del giudizio. In conclusione va accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione.