CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo/con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen./è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata in sede di gravame, avendo la Corte territoriale motivato con correttézza in ordine alle ragioni che portavano ad individuare nel ricorrente colui che aveva appiccato uoco, specie allorché è stato osservato come costui fosse stato visto sul posto in occasione della visione del fumo, unica persona che, con due accendini in tasca, poteva aver posto in essere la condotta contestata, tra l'altro minacciato alcuni giorni prima; rilevato che il secondo ed il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta ipotesi di cui all'art.336 cod. pen. ed il reato di porto ingiustificato in luogo pubblico di un coltello ex art. 4 I. n. 110 del 1975, sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello di Torinorche ha escluso la presenza della causa di necessità e che ha rilevato come nessuna giustificazione fosse stata rappresentata all'atto del rinvenimento del coltello (pag. 4 e 5, punto 4.3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2