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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10509/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in liquidazione, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, il commissario liquidatore avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 457/2021 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso la sentenza n. 457-2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in liquidazione contro la sentenza n. 50/2020 del 24/29.6.2020 del Tribunale di Modena che ne aveva dichiarato lo stato F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9634/2021 Numero sezionale 2360/2022 Numero di raccolta generale 10509/2022 di insolvenza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta dal MISE con Data pubblicazione 31/03/2022 decreto del 22.12.2013; La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che, in ordine alla collocazione temporale dell’insolvenza, la reclamante non aveva sollevato alcuna contestazione - ha, in primo luogo, rilevato che il liquidatore, reclamante, si era limitato a dedurre che, successivamente all’impugnata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, aveva provveduto a sanare l’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, circostanza evidentemente ininfluente ai fini della decisione posto che lo stato di insolvenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 202 l. fall., deve essere accertato alla data di apertura della procedura di l.c.a.; ha inoltre osservato che il solo liquidatore della società aveva depositato, quale socio della società in liquidazione, atto di rinuncia ad ogni suo credito verso la cooperativa mentre gli altri soci finanziatori non avevano manifestato uguale volontà negoziale; ha evidenziato che il commissario liquidatore aveva riferito, nella sua relazione al Mise, che l’attivo della società cooperativa era costituito unicamente da crediti verso clienti per euro 300 e da crediti verso dipendenti, per anticipi retribuzione, per euro 11.649; ha dunque osservato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza per le società in liquidazione dovesse essere accertato sulla base della sola valutazione del se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, situazione quest’ultima non ricorrente nel caso in esame; ha evidenziato che lo stato di insolvenza era stato altresì dimostrato dal mancato deposito presso il registro delle imprese dei bilanci successivi all’esercizio 2015 e dal mancato aggiornamento della contabilità, trattandosi di omissioni non giustificabili; - che la società intimata non ha svolto difese; - che il ricorrente ha depositato memoria; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO

1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 202 l. fall., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nella valutazione dell’accertata insolvenza della società in liquidazione la cui ricorrenza andrebbe accertata sulla base del manifestarsi di inadempimenti e fatti esteriori che evidenzino l’incapacità patrimoniale del debitore, situazione invece non ricorrente nel caso in esame, come dimostrato dalla circostanza che nessun creditore aveva avanzato domanda di ammissione al passivo e F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9634/2021 Numero sezionale 2360/2022 dall’ulteriore circostanza che gli unici debiti risultanti dal bilancio Numero di raccolta generale 10509/2022erano stati Data pubblicazione 31/03/2022 integralmente saldati;

3. che il motivo risulta essere inammissibile sia ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. sia perché volto ad una rivalutazione del merito della decisione, quanto ai presupposti fattuali qualificanti l’insolvenza; 3.1 che occorre ricordare che, secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa), quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 13644 del 30/05/2013; n. 21834 del 2009; n. 25167 del 07/12/2016; n. 19414 del 03/08/2017; Cass. 6-1, ordinanza n. 24660 del 05/11/2020); 3.2 che la corte di appello si è rigorosamente attenuta ai principi di diritto qui sopra ricordati di cui ha fatto corretta applicazione per lo scrutinio dello stato di insolvenza della società debitrice, accertando il cd. squilibrio patrimoniale tra la consistenza dell’attivo e l’entità dei debiti da soddisfarsi con la liquidazione dei beni sociali ed addivenendo, a tal fine, ad un accertamento di inconsistenza dell’attivo a fronte della pur non rilevante debitoria accumulata dalla società cooperativa, come peraltro sopra ricordato in premessa; 3.2 che al contrario il ricorrente pretenderebbe, ora, un accertamento “dinamico” dell’insolvenza attraverso la valutazione degli eventuali inadempimenti e degli altri indici sintomatici dell’insolvenza, giudizio quest’ultimo che, invece, deve essere riservato agli imprenditori ancora in attività e che peraltro richiederebbe un accertamento in fatto non più demandabile alla corte di cassazione, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez.

L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016);

6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9634/2021 Numero sezionale 2360/2022 Numero di raccolta generale 10509/2022 P.Q.M.

Data pubblicazione 31/03/2022 dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in liquidazione, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, il commissario liquidatore avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 457/2021 della CORTE D'APPELLO di Bologna, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso la sentenza n. 457-2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in liquidazione contro la sentenza n. 50/2020 del 24/29.6.2020 del Tribunale di Modena che ne aveva dichiarato lo stato F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9634/2021 Numero sezionale 2360/2022 Numero di raccolta generale 10509/2022 di insolvenza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta dal MISE con Data pubblicazione 31/03/2022 decreto del 22.12.2013; La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che, in ordine alla collocazione temporale dell’insolvenza, la reclamante non aveva sollevato alcuna contestazione - ha, in primo luogo, rilevato che il liquidatore, reclamante, si era limitato a dedurre che, successivamente all’impugnata sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, aveva provveduto a sanare l’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, circostanza evidentemente ininfluente ai fini della decisione posto che lo stato di insolvenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 202 l. fall., deve essere accertato alla data di apertura della procedura di l.c.a.; ha inoltre osservato che il solo liquidatore della società aveva depositato, quale socio della società in liquidazione, atto di rinuncia ad ogni suo credito verso la cooperativa mentre gli altri soci finanziatori non avevano manifestato uguale volontà negoziale; ha evidenziato che il commissario liquidatore aveva riferito, nella sua relazione al Mise, che l’attivo della società cooperativa era costituito unicamente da crediti verso clienti per euro 300 e da crediti verso dipendenti, per anticipi retribuzione, per euro 11.649; ha dunque osservato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza per le società in liquidazione dovesse essere accertato sulla base della sola valutazione del se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, situazione quest’ultima non ricorrente nel caso in esame; ha evidenziato che lo stato di insolvenza era stato altresì dimostrato dal mancato deposito presso il registro delle imprese dei bilanci successivi all’esercizio 2015 e dal mancato aggiornamento della contabilità, trattandosi di omissioni non giustificabili; - che la società intimata non ha svolto difese; - che il ricorrente ha depositato memoria; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 202 l. fall., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nella valutazione dell’accertata insolvenza della società in liquidazione la cui ricorrenza andrebbe accertata sulla base del manifestarsi di inadempimenti e fatti esteriori che evidenzino l’incapacità patrimoniale del debitore, situazione invece non ricorrente nel caso in esame, come dimostrato dalla circostanza che nessun creditore aveva avanzato domanda di ammissione al passivo e F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016); 6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9634/2021 Numero sezionale 2360/2022 Numero di raccolta generale 10509/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 31/03/2022 dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 10509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris