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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 08179/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28179-2017 p.::oposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé stesso e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso i quali elegge domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio g. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2090/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva [OSCURATO:PERSONA] venne applicata, con ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Ravenna, sanzione amministrativa pecuniaria per avere violato l'art. 61, co. 1, lett. uu),

I. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1994, per avere trasportato il fucile da caccia, scarico ma non imbustato nel fodero, a meno di cinquanta metri dalla pubblica via.

Il Tribunale rigettò l'opposizione del sanzionato e la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ne disattese l'impugnazione.

Avverso quest'ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due censure e la Provincia regionale di Ravenna resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 della

I. n. 157/1992 e 61 della

I. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1994, in relazione all'art. 2 della

I. n. 110/1975 e alla circolare del Ministero dell'Interno [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27/2/1998, assumendo l'erroneità della decisione per avere reputato che si trattasse di trasporto d'arma, invece che di porto consentito.

La doglianza è destituita di giuridico fondamento.

L'art. art. 21, co. 1, lett. e) della legge n. 157/1992 vieta: «l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali>>.

A sua volta l'art. 61, co. 1, lett. uu) della legge della [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1994 sanziona il «trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate».

In punto di fatto è incontroverso che il sanzionato, abbandonato il posto fisso d'appostamento, avviatosi verso la propria autovettura, recava seco il fucile scarico, ma non riposto nel fodero, giungendo a meno di cinquanta metri dalla pubblica via.

Il divieto introdotto dalla legge regionale, all'evidenza, è posto a protezione avanzata dei beni superiori già protetti dalla legge nazionale.

Cosicché, appropinquandosi il cacciatore ad aree urbanizzate è tenuto a porre in massima sicurezza l'arma, ovviamente scarica, smontandola o conservandola nel fodero.

La disquisizione del ricorrente, alla luce di quanto sopra, appare includente e fuori centro.

La distinzione, invero, tra porto e trasporto è normativamente evocata (si veda sul punto anche la stessa circolare richiamata dal ricorrente, oltre che, ovviamente, la

I. n. 110/1975) al solo scopo di assicurare che il porto, per il quale occorre precipua autorizzazione, resti distinto dal mero trasporto dell'arma, inteso, prendendo a prestito le parole della circolare predetta, come «trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto».

Se è vietato circolare a meno di cinquanta metri da luoghi urbanizzati trasportando il fucile, se non a condizione che lo stesso, oltre ad essere scarico risulti conservato nella custodia o smontato, a maggior ragione, deve reputarsi vietato portare l'arma, pronta e disponibile, poiché rapidamente caricabile.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della

I. n. 157/1992, è inammissibile per difetto di comprensibile attitudine censuratoria.Il ricorrente che parrebbe lamentare il mancato apprezzamento della sua buona fede, peraltro invocando, del tutto aspecificamente, un improprio riesame di merito e proponendo una doglianza che non allega di aver prospettato al Giudice d'appello, senza che ne spieghi la pertinenza argomentativa, critica la sentenza per avere affermato che il regolamento provinciale (n. 14 del 14/9/2010) non poteva porsi in contro con le fonti superiori.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28179-2017 p.::oposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé stesso e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso i quali elegge domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio g. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2090/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva [OSCURATO:PERSONA] venne applicata, con ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Ravenna, sanzione amministrativa pecuniaria per avere violato l'art. 61, co. 1, lett. uu), I. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1994, per avere trasportato il fucile da caccia, scarico ma non imbustato nel fodero, a meno di cinquanta metri dalla pubblica via. Il Tribunale rigettò l'opposizione del sanzionato e la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ne disattese l'impugnazione. Avverso quest'ultima decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due censure e la Provincia regionale di Ravenna resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 della I. n. 157/1992 e 61 della I. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1994, in relazione all'art. 2 della I. n. 110/1975 e alla circolare del Ministero dell'Interno [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27/2/1998, assumendo l'erroneità della decisione per avere reputato che si trattasse di trasporto d'arma, invece che di porto consentito. La doglianza è destituita di giuridico fondamento. L'art. art. 21, co. 1, lett. e) della legge n. 157/1992 vieta: «l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali>>. A sua volta l'art. 61, co. 1, lett. uu) della legge della [OSCURATO:PERSONA] n. 8/1994 sanziona il «trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate». In punto di fatto è incontroverso che il sanzionato, abbandonato il posto fisso d'appostamento, avviatosi verso la propria autovettura, recava seco il fucile scarico, ma non riposto nel fodero, giungendo a meno di cinquanta metri dalla pubblica via. Il divieto introdotto dalla legge regionale, all'evidenza, è posto a protezione avanzata dei beni superiori già protetti dalla legge nazionale. Cosicché, appropinquandosi il cacciatore ad aree urbanizzate è tenuto a porre in massima sicurezza l'arma, ovviamente scarica, smontandola o conservandola nel fodero. La disquisizione del ricorrente, alla luce di quanto sopra, appare includente e fuori centro. La distinzione, invero, tra porto e trasporto è normativamente evocata (si veda sul punto anche la stessa circolare richiamata dal ricorrente, oltre che, ovviamente, la I. n. 110/1975) al solo scopo di assicurare che il porto, per il quale occorre precipua autorizzazione, resti distinto dal mero trasporto dell'arma, inteso, prendendo a prestito le parole della circolare predetta, come «trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto». Se è vietato circolare a meno di cinquanta metri da luoghi urbanizzati trasportando il fucile, se non a condizione che lo stesso, oltre ad essere scarico risulti conservato nella custodia o smontato, a maggior ragione, deve reputarsi vietato portare l'arma, pronta e disponibile, poiché rapidamente caricabile. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della I. n. 157/1992, è inammissibile per difetto di comprensibile attitudine censuratoria.Il ricorrente che parrebbe lamentare il mancato apprezzamento della sua buona fede, peraltro invocando, del tutto aspecificamente, un improprio riesame di merito e proponendo una doglianza che non allega di aver prospettato al Giudice d'appello, senza che ne spieghi la pertinenza argomentativa, critica la sentenza per avere affermato che il regolamento provinciale (n. 14 del 14/9/2010) non poteva porsi in contro con le fonti superiori. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
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