Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35571/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui la Corte d’appello di Firenze in data 2.4.2026 ha respinto l’appelloavverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze di applicazione dellamisura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. n.309 del 190;Rilevato che il ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia richiesto unarelazione all’Uepe e non abbia valorizzato il positivo percorso trattamentalesvolto in carcere da Ebubu;Considerato che, in realtà l’ordinanza impugnata ha preliminarmente richiamatola positiva condotta carceraria, ma ha, al tempo stesso, indicato adeguatamentecome significativi di persistente pericolosità sociale una serie di elementinegativi, come il mancato reperimento del condannato all’indirizzo da luiindicato, il rigetto della domanda di protezione internazionale, la mancanza di untitolo per soggiornare in Italia, la pendenza di un procedimento per lesioni eresistenza commesse poco dopo la scarcerazione, la mancanza di lavoro;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che si tratti di una motivazione del tutto adeguata, che ilricorso avversa sostanzialmente mediante la sollecitazione di una rivalutazione,non consentita in sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui la Corte d’appello di Firenze in data 2.4.2026 ha respinto l’appelloavverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze di applicazione dellamisura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. n.309 del 190;Rilevato che il ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia richiesto unarelazione all’Uepe e non abbia valorizzato il positivo percorso trattamentalesvolto in carcere da Ebubu;Considerato che, in realtà l’ordinanza impugnata ha preliminarmente richiamatola positiva condotta carceraria, ma ha, al tempo stesso, indicato adeguatamentecome significativi di persistente pericolosità sociale una serie di elementinegativi, come il mancato reperimento del condannato all’indirizzo da luiindicato, il rigetto della domanda di protezione internazionale, la mancanza di untitolo per soggiornare in Italia, la pendenza di un procedimento per lesioni eresistenza commesse poco dopo la scarcerazione, la mancanza di lavoro;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che si tratti di una motivazione del tutto adeguata, che ilricorso avversa sostanzialmente mediante la sollecitazione di una rivalutazione,non consentita in sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]