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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18989/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile - si vedano le pagine - con cui la Corte d'appello ha motivatamente disatteso il riconoscimento dell'attenuante cd.

"del danno di speciale tenuità", in conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità dell'attenuante de qua in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 282424-01); che, invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424-01 ; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile - si vedano le pagine - con cui la Corte d'appello ha motivatamente disatteso il riconoscimento dell'attenuante cd. "del danno di speciale tenuità", in conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la configurabilità dell'attenuante de qua in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 282424-01); che, invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424-01 ; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris