CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 39894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Torino con la quale è stata confermata la pronunzia di condanna del Tribunale di Biella per il reato di cui all'art.582,583 cod. pen. (capo B) e per il reato di cui alll'art.582 (capo C). Rilevato che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con la memoria pervenuta in data 20 settembre 2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) prima della sentenza impugnata, è fondato, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso il 13 agosto 2013, si è estinto in data 13 gennaio 2021: quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, adottata in data 11 marzo 2024, come peraltro indicato dalla stessa sentenza impugnata nella parte motiva. Pertanto, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite (n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818), che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al capo B) all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione. Considerato che il ricorso non contiene censure quanto alle statuizioni civilí; né quanto alla penale responsabilità rispetto al capo C) in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata ha correttamente fissato il trattamento sanzionatorio (euro 1200,00 di multa) come richiama lo stesso imputato nel secondo motivo di ricorso con la conseguenza che può essere ai sensi dell'art.620 lett. L) cod. proc. pen. rideterminato da questa Corte. P. Q. M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo C) in 1200,00 euro di multa. Così deciso il 9