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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25229/2026

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d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce ilvizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine all’applicazione dellarecidiva ex art. 99, cod. pen., ritenuta frutto di un automatismo in contrasto coni principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre chereiterativo di doglianze già proposte in secondo grado e ivi puntualmentedisattese, risulta anche manifestamente infondato giacché la corte d’appellocorrettamente rileva la sussistenza di precedenti reati di sostituzione di personae in materia di stupefacenti, sulla base dei quali ritenere il nuovo fatto indice diuna più spiccata pericolosità sociale e di maggior riprovevolezza (si veda pag. 5della sentenza, ove la precisazione, compiuta dal giudice adito, per la quale nonsarebbe necessario un legame teleologico e contenutistico tra i reati non apparein contrasto con la disposizione di legge che valorizza tale legame solo rispettoad un tipo di recidiva, denominata appunto “specifica”, essendo sufficiente che ilnuovo fatto sia espressione di un rafforzamento della determinazione criminosa edell’attitudine a delinquere del reo);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza emanifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione delconsolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899);che il giudice ha correttamente motivato rilevando l’insussistenza dielementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione della pena (si veda pag.6 della sentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio violazione di leggeper errata applicazione degli artt. 133, 99, comma quarto, cod. pen., nonchécarenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, apparemanifestamente infondato, giacché la corte non incorre in nessun difettomotivazionale censurabile in sede di legittimità, illustrando gli elementi sullabase dei quali ritiene congrua la misura di pena calcolata dal primo giudice (sivedano pagg. 5- 6 della sentenza impugnata, con riferimento alle modalità dellacondotta, al travisamento della persona, alla vita anteatta del ricorrente);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce ilvizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine all’applicazione dellarecidiva ex art. 99, cod. pen., ritenuta frutto di un automatismo in contrasto coni principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre chereiterativo di doglianze già proposte in secondo grado e ivi puntualmentedisattese, risulta anche manifestamente infondato giacché la corte d’appellocorrettamente rileva la sussistenza di precedenti reati di sostituzione di personae in materia di stupefacenti, sulla base dei quali ritenere il nuovo fatto indice diuna più spiccata pericolosità sociale e di maggior riprovevolezza (si veda pag. 5della sentenza, ove la precisazione, compiuta dal giudice adito, per la quale nonsarebbe necessario un legame teleologico e contenutistico tra i reati non apparein contrasto con la disposizione di legge che valorizza tale legame solo rispettoad un tipo di recidiva, denominata appunto “specifica”, essendo sufficiente che ilnuovo fatto sia espressione di un rafforzamento della determinazione criminosa edell’attitudine a delinquere del reo);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza emanifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione delconsolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899);che il giudice ha correttamente motivato rilevando l’insussistenza dielementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione della pena (si veda pag.6 della sentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio violazione di leggeper errata applicazione degli artt. 133, 99, comma quarto, cod. pen., nonchécarenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, apparemanifestamente infondato, giacché la corte non incorre in nessun difettomotivazionale censurabile in sede di legittimità, illustrando gli elementi sullabase dei quali ritiene congrua la misura di pena calcolata dal primo giudice (sivedano pagg. 5- 6 della sentenza impugnata, con riferimento alle modalità dellacondotta, al travisamento della persona, alla vita anteatta del ricorrente);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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