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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25057/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26747/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO-SEZ.DIST. di PESCARA n.181/06/2018 depositata i l 23/02 /2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., esercente l'attività di fabbricazione di pompe e compressori,aveva presentato istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata in relazione al periodo tra giugno 2010-marzo 2012 per euro 53.619,39, sul presupposto dell'incompatibilità dell'addizionale in questione con la disciplina di cui all'art. 1, par. 2, dir. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Con provvedimento prot. n. 694/RU dell'11 gennaio 2013, l'ufficio di Pescara dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rigettava l'istanza, sia per difetto di legittimazione della società, in quanto non soggetto passivo d'imposta ex art. 53 D.Lgs. n. 504 del 1995, sia per la ritenuta compatibilità dell'addizionale con la disciplina europea.

Avverso il suddetto provvedimento la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Pescara, che, con sentenza n. 916/2/2015, l’accoglieva, ritenendo che il rimborso spettasse a tutti i soggetti i quali dimostrassero d'aver pagato l'imposta, compreso il consumatore finale, soggetto sul quale l'addizionale grava, e che l'addizionale fosse incompatibile con la disciplina europea.

Proponeva appello l'Ufficio, ribadendo le difese già esperite in primo grado.

La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame osservando che: - la legittimazione al rimborso compete anche al consuma tore (in quanto “l’accisa è versata dal fornitore dell'energia con rivalsa nei confronti del consumatore finale.

È quest'ultimo quindi che esegue il pagamento e che, qualora tale pagamento non sia dovuto, ha diritto al rimborso”); - l'addizionale è incompa tibile con la disciplina europea (“dovendo riconoscersi l'applicazione immediata nel nostro ordinamento alla direttiva comunitaria in esame, ritenuta chiara e precisa dal momento che individua univocamente il requisito della ‘finalità specifica’ quale legittimazione di imposte indirette diverse dall'accisa, con conseguente disapplicazione della norma nazionale contraria”).

Propone l'Ufficio ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 504 del 1995 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui riconosce la legittimazione a chiedere il rimborso ad una società consumatrice, qual è la contribuente.

Le addizionali sono state versate dai soggetti obbligati all'imposta, ossia dai fornitori, i quali si sono poi rivalsi sul consumatore, chiedendo il pagamento degli importi con le fatturazioni relative ai consumi di energia, in base a quanto previsto dall’art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA.

Le somme asseritamente pagate dalla contribuente riguardano un rapporto civilistico, di natura contrattuale, svoltosi tra la medesima ed i fornitori: pertanto è nei confronti di questi che la contribuente avrebbe eventualmente dovuta esperire l'azione di ripetizione di quanto indebitamente versato.

Il diritto al rimborso, invece, spetta unicamente ai fornitori, quali soggetti passivi obbligati al pagamento dell'imposta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 511 del 1988 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata è altresì censurabile nella parte in cui ritiene l’addizionale provinciale contrastante con la disciplina europea.

L’art. 6 d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989, istituiva un’addizionale in favore dei comuni e delle province.

Con l’art. 35 D.Lgs. n. 504 del 1992, la gestione dei proventi dell'addizionale, acquisiti al bilancio dello Stato, veniva ricondotta alla voce dei trasferimenti erariali agli enti locali.

L’art. 10 l. n. 133 del 1999, in materia di federalismo fiscale, modificava, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la ripartizione del gettito, attribuendo esclusivamente alle province le entrate afferenti consumi di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ed accordando loro la facoltà di incrementare l'aliquota fino ad un limite massimo predeterminato.

Con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, l'energia veniva sottoposta ad accisa armonizzata.

L'attuazione in Italia della direttiva avveniva con il D.Lgs. n. 26 del 2007, per effetto del quale l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento dell’accisa in coloro che procedono alla fatturazione dell'energia ai consumatori innovava rispetto alla previgente imposta erariale di consumo, per la quale era obbligato al pagamento il soggetto esercente l'officina di produzione di energia.

Per tale motivo, si era reso necessario intervenire anche sulla disciplina delle addizionali contenuta nell’art. 6 d.l. n. 511 del 1988, ma la sostituzione di esso ad opera dell’art. 5 D.Lgs. n. 26 del 2007 non modificava né la natura né le originarie finalità del tributo.

L’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, che prevede il requisito della “finalità specifica” per imposte indirette diverse dall'accisa, va interpretato in senso non eccessivamente restrittivo, mirando ad evitare esclusivamente che i proventi di tali imposte siano destinati a mere finalità di bilancio.

In ogni caso, i proventi derivanti dall’addizionale provinciale, che rispetta anche la seconda condizione prevista dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, in quanto non presenta alcuna discrepanza rispetto al regime delle accise, sono strettamente collegati alla realizzazione di finalità ben individuate e tipiche dell'ente territoriale, come esplicitato dallo stesso d.l. n. 511 del 1988.

La natura di autonomo tributo delle addizionali in parola viene ad essere evidenziata dalle modifiche apportate all'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 dall'art. 10, comma 9, l. n. 133 del 1999, contenente disposizioni tese ad attuare il principio federalista dell'autonomia fiscale degli enti territoriali.

L'originaria finalità specifica è confermata anche dall’art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2001, a termini del quale, in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti può essere assicurata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, dal potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TUE, e dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata è infine ulteriormente censurabile nella parte in cui attribuisce natura auto-esecutiva alla direttiva 2008/118/CE, ed in particolare al suo art. 1, par. 2, procedendo alla diretta disapplicazione della normativa interna asseritamente contrastante.

Natura, spirito e lettera dell’art. 1, par. 2, cit. non consentono di riconoscergli efficacia immediata nei rapporti tra Stati membri e sottoposti in quanto esso non impone alcun obbligo di comportamento ai primi né attribuisce ai secondi diritti soggettivi da far valere in giudizio, in conformità a quanto ritenuto da CGUE, sentenza 29 maggio 1997, in causa C-385/95, Klattner. [OSCURATO:PERSONA]: Fondato è il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri.

Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte, da cui non v’è ragione di discostarsi, le addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire nondimeno alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise), può, in via di eccezione, chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr., “ex multis”, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019).

Rispetto a quanto precede, mette conto di aggiungere che non sussistono i presupposti per la remissione degli atti alle Sezioni unite, come richiesto dalla contribuente nella memoria sul rilievo di un contrasto, in realtà insussistente, del superiore orientamento rispetto a Sez.

U, n. 6589 del 19/03/2009, Rv. 607295-01 (secondo cui “spetta alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 […] la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso dall'Agenzia delle Dogane, di diniego del rimborso delle accise sul gas metano inglobate nel prezzo, avanzata dal consumatore sul presupposto di avere titolo ad un'aliquota agevolata, a nulla rilevando che il prezzo del gas metano, comprensivo delle relative accise, sia stato pagato direttamente al soggetto erogatore del gas medesimo […,] concessionario del servizio[,] in quanto l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati e deve, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta”).

Al riguardo, vale quanto già esaustivamente osservato dalla richiamata Cass. n. 14200 del 2019, la quale (in motiv., par. 3.3, p. 9), citando giust’appunto Sez.

U, n. 6589 del 2009, ha agio nel rilevare come le conclusioni attinte dall’orientamento qui condiviso e ribadito, ben lungi dal generare alcun contrasto giurisprudenziale, trovassero, anzi, finanche in allora, “conferma nella giurisprudenza di questa Corte”: ciò in quanto, “sia pure con riferimento alle accise dovute sul consumo di gas metano, è stato, infatti, affermato che ‘il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore’ (Cass. Sez.

U, 25 maggio 2009, n. 11987), sicché ‘il solo soggetto obbligato verso l'Amministrazione finanziaria è l'ente comunale che immette in consumo il gas e riscuote l'accisa inglobata nel prezzo (è una peculiarità che non incide sulla natura del tributo che resta distinto dal prezzo del gas)» (Cass. Sez.

U, 19 marzo 2009, n. 6589).

Soggetto passivo dell'imposta dovuta per il consumo per il gas metano è quindi il fornitore, che trasla l'onere finanziario sul consumatore in virtù di un fenomeno meramente economico, al punto che l'azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo corrispondente al tributo non viene qualificata come azione tributaria di rimborso (Cass., Sez.

U., 1° febbraio 2016, n. 1837).

Il consumatore finale rimane, anche in questo caso, estraneo all'azione di rimborso nei confronti dell'Erario”.

Né, in contrario, ha pregio il pur suggestivo ulteriore argomento della contribuente nella memoria, secondo cui le si dovrebbe riconoscere comunque la legittimazione a presentare istanza di rimborso, giacché, in un giudizio instaurato contro il fornitore, essa, secondo consolidata giurisprudenza unionale, non potrebbe invocare, per la natura orizzontale dei rapporti involti, la contrarietà del diritto interno alla direttiva n. 2008/118/CE.

In disparte che non consta allegato in causa né esser stato dalla contribuente richiesto al fornitore il pagamento dell’indebito né, a monte, esser questi rimasto inerte nel richiedere all’Amministrazione il rimborso, viene in linea di conto che, in un teorico giudizio tra la contribuente ed il fornitore, la pretesa dalla prima agitata contro il secondo non dedurrebbe a fondamento, di per sé, la rilevanza orizzontale della contrarietà del diritto interno alla direttiva, bensì, a fronte della legittimazione del fornitore ad ottenere il rimborso proprio in virtù della contraddittorietà stessa, l’ingiustificato pregiudizio derivante alla contribuente giust’appunto dall’inerzia in sé del fornitore.

Del resto, è su tali presupposti che, come visto, al fine di garantire l’effettività del diritto unionale, il sistema coerentemente ammette bensì una legittimazione eccezionale del consumatore finale al rimborso, nondimeno alla specifica condizione che dimostri anche soltanto l'eccessiva difficoltà di agire ne confronti del fornitore, non basata però sulla sola “contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise”.

In definitiva, la sentenza impugnata non si è conformata agli enunciati principi di diritto, ritenendo erroneamente la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso dell’addizionale.

Ne deriva, in relazione al motivo accolto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio.

Conseguentemente vanno compensate le spese dei gradi di merito.

La contribuente deve invece essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese del presente grado di giudizio, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo del ricorso per cassazione, assorbiti gli altri.

Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26747/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO-SEZ.DIST. di PESCARA n.181/06/2018 depositata i l 23/02 /2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., esercente l'attività di fabbricazione di pompe e compressori,aveva presentato istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata in relazione al periodo tra giugno 2010-marzo 2012 per euro 53.619,39, sul presupposto dell'incompatibilità dell'addizionale in questione con la disciplina di cui all'art. 1, par. 2, dir. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008. Con provvedimento prot. n. 694/RU dell'11 gennaio 2013, l'ufficio di Pescara dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rigettava l'istanza, sia per difetto di legittimazione della società, in quanto non soggetto passivo d'imposta ex art. 53 D.Lgs. n. 504 del 1995, sia per la ritenuta compatibilità dell'addizionale con la disciplina europea. Avverso il suddetto provvedimento la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Pescara, che, con sentenza n. 916/2/2015, l’accoglieva, ritenendo che il rimborso spettasse a tutti i soggetti i quali dimostrassero d'aver pagato l'imposta, compreso il consumatore finale, soggetto sul quale l'addizionale grava, e che l'addizionale fosse incompatibile con la disciplina europea. Proponeva appello l'Ufficio, ribadendo le difese già esperite in primo grado. La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame osservando che: - la legittimazione al rimborso compete anche al consuma tore (in quanto “l’accisa è versata dal fornitore dell'energia con rivalsa nei confronti del consumatore finale. È quest'ultimo quindi che esegue il pagamento e che, qualora tale pagamento non sia dovuto, ha diritto al rimborso”); - l'addizionale è incompa tibile con la disciplina europea (“dovendo riconoscersi l'applicazione immediata nel nostro ordinamento alla direttiva comunitaria in esame, ritenuta chiara e precisa dal momento che individua univocamente il requisito della ‘finalità specifica’ quale legittimazione di imposte indirette diverse dall'accisa, con conseguente disapplicazione della norma nazionale contraria”). Propone l'Ufficio ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 504 del 1995 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui riconosce la legittimazione a chiedere il rimborso ad una società consumatrice, qual è la contribuente. Le addizionali sono state versate dai soggetti obbligati all'imposta, ossia dai fornitori, i quali si sono poi rivalsi sul consumatore, chiedendo il pagamento degli importi con le fatturazioni relative ai consumi di energia, in base a quanto previsto dall’art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA. Le somme asseritamente pagate dalla contribuente riguardano un rapporto civilistico, di natura contrattuale, svoltosi tra la medesima ed i fornitori: pertanto è nei confronti di questi che la contribuente avrebbe eventualmente dovuta esperire l'azione di ripetizione di quanto indebitamente versato. Il diritto al rimborso, invece, spetta unicamente ai fornitori, quali soggetti passivi obbligati al pagamento dell'imposta. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 511 del 1988 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata è altresì censurabile nella parte in cui ritiene l’addizionale provinciale contrastante con la disciplina europea. L’art. 6 d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989, istituiva un’addizionale in favore dei comuni e delle province. Con l’art. 35 D.Lgs. n. 504 del 1992, la gestione dei proventi dell'addizionale, acquisiti al bilancio dello Stato, veniva ricondotta alla voce dei trasferimenti erariali agli enti locali. L’art. 10 l. n. 133 del 1999, in materia di federalismo fiscale, modificava, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la ripartizione del gettito, attribuendo esclusivamente alle province le entrate afferenti consumi di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ed accordando loro la facoltà di incrementare l'aliquota fino ad un limite massimo predeterminato. Con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, l'energia veniva sottoposta ad accisa armonizzata. L'attuazione in Italia della direttiva avveniva con il D.Lgs. n. 26 del 2007, per effetto del quale l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento dell’accisa in coloro che procedono alla fatturazione dell'energia ai consumatori innovava rispetto alla previgente imposta erariale di consumo, per la quale era obbligato al pagamento il soggetto esercente l'officina di produzione di energia. Per tale motivo, si era reso necessario intervenire anche sulla disciplina delle addizionali contenuta nell’art. 6 d.l. n. 511 del 1988, ma la sostituzione di esso ad opera dell’art. 5 D.Lgs. n. 26 del 2007 non modificava né la natura né le originarie finalità del tributo. L’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, che prevede il requisito della “finalità specifica” per imposte indirette diverse dall'accisa, va interpretato in senso non eccessivamente restrittivo, mirando ad evitare esclusivamente che i proventi di tali imposte siano destinati a mere finalità di bilancio. In ogni caso, i proventi derivanti dall’addizionale provinciale, che rispetta anche la seconda condizione prevista dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, in quanto non presenta alcuna discrepanza rispetto al regime delle accise, sono strettamente collegati alla realizzazione di finalità ben individuate e tipiche dell'ente territoriale, come esplicitato dallo stesso d.l. n. 511 del 1988. La natura di autonomo tributo delle addizionali in parola viene ad essere evidenziata dalle modifiche apportate all'art. 6 d.l. n. 511 del 1988 dall'art. 10, comma 9, l. n. 133 del 1999, contenente disposizioni tese ad attuare il principio federalista dell'autonomia fiscale degli enti territoriali. L'originaria finalità specifica è confermata anche dall’art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2001, a termini del quale, in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti può essere assicurata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, dal potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TUE, e dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata è infine ulteriormente censurabile nella parte in cui attribuisce natura auto-esecutiva alla direttiva 2008/118/CE, ed in particolare al suo art. 1, par. 2, procedendo alla diretta disapplicazione della normativa interna asseritamente contrastante. Natura, spirito e lettera dell’art. 1, par. 2, cit. non consentono di riconoscergli efficacia immediata nei rapporti tra Stati membri e sottoposti in quanto esso non impone alcun obbligo di comportamento ai primi né attribuisce ai secondi diritti soggettivi da far valere in giudizio, in conformità a quanto ritenuto da CGUE, sentenza 29 maggio 1997, in causa C-385/95, Klattner. [OSCURATO:PERSONA]: Fondato è il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte, da cui non v’è ragione di discostarsi, le addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire nondimeno alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise), può, in via di eccezione, chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr., “ex multis”, Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019). Rispetto a quanto precede, mette conto di aggiungere che non sussistono i presupposti per la remissione degli atti alle Sezioni unite, come richiesto dalla contribuente nella memoria sul rilievo di un contrasto, in realtà insussistente, del superiore orientamento rispetto a Sez. U, n. 6589 del 19/03/2009, Rv. 607295-01 (secondo cui “spetta alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 […] la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso dall'Agenzia delle Dogane, di diniego del rimborso delle accise sul gas metano inglobate nel prezzo, avanzata dal consumatore sul presupposto di avere titolo ad un'aliquota agevolata, a nulla rilevando che il prezzo del gas metano, comprensivo delle relative accise, sia stato pagato direttamente al soggetto erogatore del gas medesimo […,] concessionario del servizio[,] in quanto l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati e deve, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta”). Al riguardo, vale quanto già esaustivamente osservato dalla richiamata Cass. n. 14200 del 2019, la quale (in motiv., par. 3.3, p. 9), citando giust’appunto Sez. U, n. 6589 del 2009, ha agio nel rilevare come le conclusioni attinte dall’orientamento qui condiviso e ribadito, ben lungi dal generare alcun contrasto giurisprudenziale, trovassero, anzi, finanche in allora, “conferma nella giurisprudenza di questa Corte”: ciò in quanto, “sia pure con riferimento alle accise dovute sul consumo di gas metano, è stato, infatti, affermato che ‘il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore’ (Cass. Sez. U, 25 maggio 2009, n. 11987), sicché ‘il solo soggetto obbligato verso l'Amministrazione finanziaria è l'ente comunale che immette in consumo il gas e riscuote l'accisa inglobata nel prezzo (è una peculiarità che non incide sulla natura del tributo che resta distinto dal prezzo del gas)» (Cass. Sez. U, 19 marzo 2009, n. 6589). Soggetto passivo dell'imposta dovuta per il consumo per il gas metano è quindi il fornitore, che trasla l'onere finanziario sul consumatore in virtù di un fenomeno meramente economico, al punto che l'azione del consumatore verso il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo corrispondente al tributo non viene qualificata come azione tributaria di rimborso (Cass., Sez. U., 1° febbraio 2016, n. 1837). Il consumatore finale rimane, anche in questo caso, estraneo all'azione di rimborso nei confronti dell'Erario”. Né, in contrario, ha pregio il pur suggestivo ulteriore argomento della contribuente nella memoria, secondo cui le si dovrebbe riconoscere comunque la legittimazione a presentare istanza di rimborso, giacché, in un giudizio instaurato contro il fornitore, essa, secondo consolidata giurisprudenza unionale, non potrebbe invocare, per la natura orizzontale dei rapporti involti, la contrarietà del diritto interno alla direttiva n. 2008/118/CE. In disparte che non consta allegato in causa né esser stato dalla contribuente richiesto al fornitore il pagamento dell’indebito né, a monte, esser questi rimasto inerte nel richiedere all’Amministrazione il rimborso, viene in linea di conto che, in un teorico giudizio tra la contribuente ed il fornitore, la pretesa dalla prima agitata contro il secondo non dedurrebbe a fondamento, di per sé, la rilevanza orizzontale della contrarietà del diritto interno alla direttiva, bensì, a fronte della legittimazione del fornitore ad ottenere il rimborso proprio in virtù della contraddittorietà stessa, l’ingiustificato pregiudizio derivante alla contribuente giust’appunto dall’inerzia in sé del fornitore. Del resto, è su tali presupposti che, come visto, al fine di garantire l’effettività del diritto unionale, il sistema coerentemente ammette bensì una legittimazione eccezionale del consumatore finale al rimborso, nondimeno alla specifica condizione che dimostri anche soltanto l'eccessiva difficoltà di agire ne confronti del fornitore, non basata però sulla sola “contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise”. In definitiva, la sentenza impugnata non si è conformata agli enunciati principi di diritto, ritenendo erroneamente la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso dell’addizionale. Ne deriva, in relazione al motivo accolto, l’annullamento della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio. Conseguentemente vanno compensate le spese dei gradi di merito. La contribuente deve invece essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese del presente grado di giudizio, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo del ricorso per cassazione, assorbiti gli altri. Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo de
Sentenza Cassazione n. 25057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris