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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 23687/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 26810/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:SOCIETA]),in persona del legale rapp.te p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, via Ma rcello Pristinari 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia Tacito 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrent e – avverso il decreto nr cron. 2319/2019 pronunciato dal Tribunale di Padova depositato in data 18/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Padova, con decreto del 18/7/2019 , ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA],ex art. 26 legge fall., avverso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice delegato aveva rigettato il reclamo , proposto dall’istituto di credito, ai sen si degli artt. 36 e 110 l.fall. , avverso il primo progetto di riparto parziale del [OSCURATO:PERSONA] srl, depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.2. Il progetto attribuiva la somma ricavata dalla vendita di un appartamento - oggetto di contratto preliminare opponibile alla procedura perché trascritto il 7/8/2012, e nuovamente trascritto il 2/10/2014, a seguito della cessione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA], originario promissario acquirente , a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- alla cessionaria , il cui credito restitutorio di € 860.000 era stato ammesso al passivo col privilegio di cui all’art. 2755 c.c., con precedenza sul credito della banca, garantito da ipoteca volontaria sul medesimo immobile iscritta il 7/1/2014. 2.Il tribunale ha rilevato che, poiché il credito di [OSCURATO:SOCIETA] era stato ammesso allo stato passivo in via privilegiata con provvedimento che richiamava anche il contratto preliminare trascritto nel 2012, le censure con le quali la reclamante sosteneva che S tudio Ige non poteva giovarsi della trascrizione eseguita dal suo dante causa, ma solo della seconda, successiva all’iscrizione dell’ipoteca, e che comunque anche la trascrizione del 2012 era inefficace, ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., avrebbero dovuto e ssere fatte valere attraverso il rimedio dell’opposizione allo statopassivo, perché volte ad ottenere una modifica del decreto emesso dal g.d. ai sensi dell’art. 96, 4° comma, l. fall. 2.1 In particolate, il giudice del merito ha evidenziato che non era rinvenibile alcun elemento che consentisse di ritenere che la cessione del contratto stipulata nel 2014, tra [OSCURATO:SOCIETA], avesse determinato effetti estintivi e/o novativi del contratto preliminare, la cui trascrizione continuava ad essere opponibile alle iscrizioni e/o trascrizioni successive. 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per la c assazione del decreto sulla base di sette motivi , illustrati con memoria; il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito c on separati controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] sul ri l ievo della asserita non definitività del decretoimpugnato. 1.1 Il ricorso è, al contrario, ammissibile a norma dell'art. 111 Cost., in quanto proposto avverso il decreto del Tribunale che, avendo respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] al piano di riparto parziale - e così definito la controversia insorta circa il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare alla distribuzione dell’attivo con preferenza rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]- integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e definitività. 1.2 Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato cheil decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 I.fall, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art 111 Cost. (cfr. Cass.S.U. 24068/2019) 2 Con il primo motivo la ricorrente lamenta « nullità del decreto impugnato, in relazione all’art . 360 comma 1 nr . 4 , per omissione di esame e pronuncia sulla domanda formulata dalla Banca con il secondo motivo di reclamo, per violazione dell’art 111 comma 6 Cost. art. 132 co. 2 nr 4 cpc ed art 112 cpc» ; sostiene che il tribunale ha omesso di pronunciare sulla questione , pure dedotta col reclamo, del venir meno di ogni pretesa o titolo di [OSCURATO:SOCIETA] all’ammissione del credito col privilegio di cui all’art. 2755 c.c. , per avere la società abbandonato la domanda ex art. 2932 c.c., a suo tempo avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis , e provveduto alla cancellazione della relativa trascrizione. 2.1 Con il secondo motivo la medesima doglianza viene dedott a sotto il profilo del vizio di motivazione. 2.2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non meritano accoglimento.. 2.3Nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017; conf. n. 9693/2018; vedi anche n. 2313/2010) consolidato il principio secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, questa Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Tale principio, è, sempre applicabile tutte le volte in cui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., rivelano l'inutilità di un annullamento di una decisione giurisdizionale per una violazione di natura meramente processuale, allorquando vi sia un'evidenza che l'organo giudicante a cui sarebbe rinviata la causa non potrebbe che rigettare (per la sua indiscutibile infondatezza) la domanda per la quale vi era stata l'omessa pronuncia. 2.4Nel caso di specie, la questione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] col secondo motivo di reclamo concerneva non già la prevalenza dell’iscrizione ipotecaria sulla trascrizione della cessione del contratto eseguita da [OSCURATO:SOCIETA], ma la sussistenza stessa del diritto della società a veder riconosciuta la collocazione in via privilegiata, ex art. 2755 c.c., del credito ammesso, atteso che, secondo l’allora reclamante, dalla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sarebbe derivato il venir meno dell’effetto prenotativo connesso alla trascrizione del contratto preliminare nonché di ogni pretesa della cessionaria fondata sull’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al contratto.. 2.5 Il motivo di reclamo sul quale il tribunale ha omesso di pronunciare (ciò che esclude che sul punto possa contestualmente dedursi un vizio di omessa motivazione, che presuppone che la censura sia stata esaminata e respinta dal giudice, s enza però esporre le ragioni del rigetto ) era dunque palesemente inammissibile, posto che una questione in ordine all’eventuale erroneità dell’ammissione in via privilegiata di un credito, sulla quale si è formato il giudicato endofallimentare, non può es sere dedotta in sede di impugnazione del progetto di riparto, neppure nell’ipotesi in cui il preteso venir meno del privilegio derivi da una fatto estintivo asseritamente sopravvenuto, potendo in tal caso il creditore concorrente giovarsi del rimedio dellarevocazione. 3 Con il terzo motivo la ricorrente prospetta « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 26,36, 98, 99 e 110 l.f. , in relazione all’art. 360 cpc nr. 3, con riferimento alla ritenuta inammissibilità delle “doglianze formulate”. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come il tribunale sia caduto in errore nel ritenere che le censure articolate nel primo motivo di reclam o, con le quali non veniva messa in discussione la collocazione in via privilegiata del credito fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] ma ne era contestata l ’ anteposizione al credito ipotecariodi essa ricorrente, non potessero essere fatte valere in sede di riparto ma solo con “l’opposizione allo stato passivo”, rimedio, peraltro, riservato al solo creditore che abbia visto respinta la propria domanda di ammissione: la questione della priorità del privilegio che assisteva il credito del la cessionaria era, infatti, emersa solo con il deposito del progetto di riparto, con la conseguenza che il dissenso sulla soluzione fornita dal curatore non poteva che essere espresso attraverso il reclamo di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 110 l.fall. 3.1 Con il quarto motivo si oppone «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare degli artt 93 e 110 l.fall., in relazione all’art 360 cpc nr 3,laddove il decreto afferma che la decisione -di fatto afferente la gradazione di crediti- sarebbe stata assunta in sede di ammissione al passivo: si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal t ribunale, il decreto di esecutività dello stato passivo non conteneva alcun espresso riferimento alla prevalenza del credito di [OSCURATO:SOCIETA], che non era conosciuta né conoscibile dal banca. 3.2 Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deduce «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 26, 36, 99 e 110 L.F. in relazione all’art 360 cpc nr 3 ; ancora una volta la ricorrente censura la decisione, per aver il tribunale ritenuto inammissibil i le sue doglianze in ordine all’inefficacia della trascrizione del 2012 del contratto preliminare , ai sensi dell’art 2565 bis cc , affermando erroneamente che le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere con l’opposizione allo stato passivo. 3.3 Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2645 bis cc , in relazione all’art 360 1 comma cpc; si ribadisce l’ammissibilità del reclamo ex art 36 e 110 l.fall., posto cheogni question e in ordine all ’omessa gradua zione dei crediti nel rispetto dell’ordine di prelazione stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali va trattata e risolta in sede di riparto. 3.4 Con il settimo motivo si prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art 1406 in relazione all’art 360 cpc nr 3 con riferimento al terzo motivo di reclamo, concernente “ l’erronea valutazione in merito alla fattispecie della cessione dell’originario contratto preliminare concluso dal sig [OSCURATO:PERSONA]” »; si censura il provvedimento del tribunale nella parte in cui ha ritenuto che « il complesso contrattuale derivante dal contratto preliminare del 18 settembre 2014 con studio [OSCURATO:SOCIETA] e dalla “ modifica ed integrazione del contrattopreliminare registrati in data 1 ottobre 2014» non abbia integrato gli estremi di un nuovo contratto preliminare pur essendo mutati, rispetto al preliminare del 2012. il contraente promissario acquirente, le condizioni ei termini contrattuali e il corr ispettivo . 4 Va prioritariamente esaminato il settimo motivo, in quanto investe l’accertamento sul quale si fonda la statuizione di inammissibilità del reclamo. 4.1 Il motivo è inammissibile 4.2 Il tribunale ha affermato: che nel provvedimento del G .

D . di ammissione al passivo del credito di [OSCURATO:SOCIETA] si faceva richiamo tanto alla trascrizione del primo preliminare, in data 1/8/2012 , quanto alla trascrizione, nel 2014, dei due successivi contratti di cessione e di modifica del preliminare; che dunque il titolo del credito era stato individuato dal G.D. anche nel preliminare del 2012, perché altrimenti il riferimento ad esso non avrebbe avuto senso, e questo accertamento non poteva più essere messo in discussione in sede di riparto; che , peraltro, il fatto che il preliminare del 2014 avesse integrato semplicemente una cessione del contratto preliminare, originariamente stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA], con conservazione degli effetti della trascrizione del 2012, senza alcuna conseguenza di carattere novativo, si evinceva, oltre che dall’intestazione dell’atto ( «cessione di contratto preliminare trascritto»), anche dalla lettura delle sue premesse , nonché dall’art. 2 dello stesso; che le circostanze del mutamento del promissario acquirente e della partecipazione alla stipula anche di [OSCURATO:SOCIETA] erano elementi non ostativi alla qualificazione dell’operazione negoziale come mera successione di [OSCURATO:SOCIETA] nella titolarità del rapporto, dal momento che la società partecipò alla stipula quale cessionaria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] vi prese parte in qualità di contraente ceduto ai sensi dell’art 1406 cc. 4.4 Allo stesso modo il mutamento del corrispettivo, allegato come indice di novità del secondo preliminare, si presentava, secondo la ricostruzione del t ribunale, perfettamente compatibile con il subentro della cessionaria per effetto della cessione del contratto e del rimborso da parte di quest’ultima al cedente di quanto da costui già versato con la caparra confirmatoria . 4.5 Si è al cospetto di apprezzamenti di fatto del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se non entro i ristretti limiti di cui all’art. 360 1 comma nr 5 cpc nella sua nuova formulazione; la censura della ricorrente , sotto l’apparente d eduzione del vizio di violazione di legge, mira in realtà prospettando una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuto il tribunale,ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 4.6 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018 ; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015 ; Cass. n. 26860 del 2014 ). 5 Sulla scorta del predetto accertamento in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che le censure della ricorrente, volte a contestare l’inefficacia del titolo (la trascrizione del 2012) sul quale si fondava l’ammissione al passivo in privilegio di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di farne derivare l’erroneità della precedenza accordata alla società nella ripartizione della somma ricavat a della vendita dell’immobile, non fossero proponibili in sede di riparto, perché volte, in realtà a contestare in parte qua, il decreto di esecutività dello stato passivo. 5.1 In questa sede va solo aggiunto che il giudice del merito è incorso in un evidente lapsus calami, laddove ha identificato il rimedio esperibile ex art. 98 l. fall. dall’odierna ricorrente nell’opposizione allo stato passivo, anziché nell’impugnazione dei crediti ammessi.

Peraltro, quand’anche il tribunale avesse effettivamente inteso riferirsi all’opposizione, si tratterebbe di un errore emendabile ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto la decisione è conforme a diritto. 6 Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidanoin favore di [OSCURATO:SOCIETA] in € 6.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. e in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl,, in € 5.500, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 26810/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:SOCIETA]),in persona del legale rapp.te p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, via Ma rcello Pristinari 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia Tacito 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrent e – avverso il decreto nr cron. 2319/2019 pronunciato dal Tribunale di Padova depositato in data 18/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Padova, con decreto del 18/7/2019 , ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA],ex art. 26 legge fall., avverso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice delegato aveva rigettato il reclamo , proposto dall’istituto di credito, ai sen si degli artt. 36 e 110 l.fall. , avverso il primo progetto di riparto parziale del [OSCURATO:PERSONA] srl, depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Il progetto attribuiva la somma ricavata dalla vendita di un appartamento - oggetto di contratto preliminare opponibile alla procedura perché trascritto il 7/8/2012, e nuovamente trascritto il 2/10/2014, a seguito della cessione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA], originario promissario acquirente , a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- alla cessionaria , il cui credito restitutorio di € 860.000 era stato ammesso al passivo col privilegio di cui all’art. 2755 c.c., con precedenza sul credito della banca, garantito da ipoteca volontaria sul medesimo immobile iscritta il 7/1/2014. 2.Il tribunale ha rilevato che, poiché il credito di [OSCURATO:SOCIETA] era stato ammesso allo stato passivo in via privilegiata con provvedimento che richiamava anche il contratto preliminare trascritto nel 2012, le censure con le quali la reclamante sosteneva che S tudio Ige non poteva giovarsi della trascrizione eseguita dal suo dante causa, ma solo della seconda, successiva all’iscrizione dell’ipoteca, e che comunque anche la trascrizione del 2012 era inefficace, ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., avrebbero dovuto e ssere fatte valere attraverso il rimedio dell’opposizione allo statopassivo, perché volte ad ottenere una modifica del decreto emesso dal g.d. ai sensi dell’art. 96, 4° comma, l. fall. 2.1 In particolate, il giudice del merito ha evidenziato che non era rinvenibile alcun elemento che consentisse di ritenere che la cessione del contratto stipulata nel 2014, tra [OSCURATO:SOCIETA], avesse determinato effetti estintivi e/o novativi del contratto preliminare, la cui trascrizione continuava ad essere opponibile alle iscrizioni e/o trascrizioni successive. 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per la c assazione del decreto sulla base di sette motivi , illustrati con memoria; il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito c on separati controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] sul ri l ievo della asserita non definitività del decretoimpugnato. 1.1 Il ricorso è, al contrario, ammissibile a norma dell'art. 111 Cost., in quanto proposto avverso il decreto del Tribunale che, avendo respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] al piano di riparto parziale - e così definito la controversia insorta circa il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare alla distribuzione dell’attivo con preferenza rispetto a [OSCURATO:SOCIETA]- integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e definitività. 1.2 Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato cheil decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 I.fall, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art 111 Cost. (cfr. Cass.S.U. 24068/2019) 2 Con il primo motivo la ricorrente lamenta « nullità del decreto impugnato, in relazione all’art . 360 comma 1 nr . 4 , per omissione di esame e pronuncia sulla domanda formulata dalla Banca con il secondo motivo di reclamo, per violazione dell’art 111 comma 6 Cost. art. 132 co. 2 nr 4 cpc ed art 112 cpc» ; sostiene che il tribunale ha omesso di pronunciare sulla questione , pure dedotta col reclamo, del venir meno di ogni pretesa o titolo di [OSCURATO:SOCIETA] all’ammissione del credito col privilegio di cui all’art. 2755 c.c. , per avere la società abbandonato la domanda ex art. 2932 c.c., a suo tempo avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis , e provveduto alla cancellazione della relativa trascrizione. 2.1 Con il secondo motivo la medesima doglianza viene dedott a sotto il profilo del vizio di motivazione. 2.2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non meritano accoglimento.. 2.3Nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017; conf. n. 9693/2018; vedi anche n. 2313/2010) consolidato il principio secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, questa Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Tale principio, è, sempre applicabile tutte le volte in cui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost., rivelano l'inutilità di un annullamento di una decisione giurisdizionale per una violazione di natura meramente processuale, allorquando vi sia un'evidenza che l'organo giudicante a cui sarebbe rinviata la causa non potrebbe che rigettare (per la sua indiscutibile infondatezza) la domanda per la quale vi era stata l'omessa pronuncia. 2.4Nel caso di specie, la questione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] col secondo motivo di reclamo concerneva non già la prevalenza dell’iscrizione ipotecaria sulla trascrizione della cessione del contratto eseguita da [OSCURATO:SOCIETA], ma la sussistenza stessa del diritto della società a veder riconosciuta la collocazione in via privilegiata, ex art. 2755 c.c., del credito ammesso, atteso che, secondo l’allora reclamante, dalla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sarebbe derivato il venir meno dell’effetto prenotativo connesso alla trascrizione del contratto preliminare nonché di ogni pretesa della cessionaria fondata sull’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al contratto.. 2.5 Il motivo di reclamo sul quale il tribunale ha omesso di pronunciare (ciò che esclude che sul punto possa contestualmente dedursi un vizio di omessa motivazione, che presuppone che la censura sia stata esaminata e respinta dal giudice, s enza però esporre le ragioni del rigetto ) era dunque palesemente inammissibile, posto che una questione in ordine all’eventuale erroneità dell’ammissione in via privilegiata di un credito, sulla quale si è formato il giudicato endofallimentare, non può es sere dedotta in sede di impugnazione del progetto di riparto, neppure nell’ipotesi in cui il preteso venir meno del privilegio derivi da una fatto estintivo asseritamente sopravvenuto, potendo in tal caso il creditore concorrente giovarsi del rimedio dellarevocazione. 3 Con il terzo motivo la ricorrente prospetta « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 26,36, 98, 99 e 110 l.f. , in relazione all’art. 360 cpc nr. 3, con riferimento alla ritenuta inammissibilità delle “doglianze formulate”. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come il tribunale sia caduto in errore nel ritenere che le censure articolate nel primo motivo di reclam o, con le quali non veniva messa in discussione la collocazione in via privilegiata del credito fatto valere da [OSCURATO:SOCIETA] ma ne era contestata l ’ anteposizione al credito ipotecariodi essa ricorrente, non potessero essere fatte valere in sede di riparto ma solo con “l’opposizione allo stato passivo”, rimedio, peraltro, riservato al solo creditore che abbia visto respinta la propria domanda di ammissione: la questione della priorità del privilegio che assisteva il credito del la cessionaria era, infatti, emersa solo con il deposito del progetto di riparto, con la conseguenza che il dissenso sulla soluzione fornita dal curatore non poteva che essere espresso attraverso il reclamo di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 110 l.fall. 3.1 Con il quarto motivo si oppone «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare degli artt 93 e 110 l.fall., in relazione all’art 360 cpc nr 3,laddove il decreto afferma che la decisione -di fatto afferente la gradazione di crediti- sarebbe stata assunta in sede di ammissione al passivo: si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal t ribunale, il decreto di esecutività dello stato passivo non conteneva alcun espresso riferimento alla prevalenza del credito di [OSCURATO:SOCIETA], che non era conosciuta né conoscibile dal banca. 3.2 Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deduce «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 26, 36, 99 e 110 L.F. in relazione all’art 360 cpc nr 3 ; ancora una volta la ricorrente censura la decisione, per aver il tribunale ritenuto inammissibil i le sue doglianze in ordine all’inefficacia della trascrizione del 2012 del contratto preliminare , ai sensi dell’art 2565 bis cc , affermando erroneamente che le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere con l’opposizione allo stato passivo. 3.3 Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2645 bis cc , in relazione all’art 360 1 comma cpc; si ribadisce l’ammissibilità del reclamo ex art 36 e 110 l.fall., posto cheogni question e in ordine all ’omessa gradua zione dei crediti nel rispetto dell’ordine di prelazione stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali va trattata e risolta in sede di riparto. 3.4 Con il settimo motivo si prospetta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art 1406 in relazione all’art 360 cpc nr 3 con riferimento al terzo motivo di reclamo, concernente “ l’erronea valutazione in merito alla fattispecie della cessione dell’originario contratto preliminare concluso dal sig [OSCURATO:PERSONA]” »; si censura il provvedimento del tribunale nella parte in cui ha ritenuto che « il complesso contrattuale derivante dal contratto preliminare del 18 settembre 2014 con studio [OSCURATO:SOCIETA] e dalla “ modifica ed integrazione del contrattopreliminare registrati in data 1 ottobre 2014» non abbia integrato gli estremi di un nuovo contratto preliminare pur essendo mutati, rispetto al preliminare del 2012. il contraente promissario acquirente, le condizioni ei termini contrattuali e il corr ispettivo . 4 Va prioritariamente esaminato il settimo motivo, in quanto investe l’accertamento sul quale si fonda la statuizione di inammissibilità del reclamo. 4.1 Il motivo è inammissibile 4.2 Il tribunale ha affermato: che nel provvedimento del G . D . di ammissione al passivo del credito di [OSCURATO:SOCIETA] si faceva richiamo tanto alla trascrizione del primo preliminare, in data 1/8/2012 , quanto alla trascrizione, nel 2014, dei due successivi contratti di cessione e di modifica del preliminare; che dunque il titolo del credito era stato individuato dal G.D. anche nel preliminare del 2012, perché altrimenti il riferimento ad esso non avrebbe avuto senso, e questo accertamento non poteva più essere messo in discussione in sede di riparto; che , peraltro, il fatto che il preliminare del 2014 avesse integrato semplicemente una cessione del contratto preliminare, originariamente stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA], con conservazione degli effetti della trascrizione del 2012, senza alcuna conseguenza di carattere novativo, si evinceva, oltre che dall’intestazione dell’atto ( «cessione di contratto preliminare trascritto»), anche dalla lettura delle sue premesse , nonché dall’art. 2 dello stesso; che le circostanze del mutamento del promissario acquirente e della partecipazione alla stipula anche di [OSCURATO:SOCIETA] erano elementi non ostativi alla qualificazione dell’operazione negoziale come mera successione di [OSCURATO:SOCIETA] nella titolarità del rapporto, dal momento che la società partecipò alla stipula quale cessionaria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] vi prese parte in qualità di contraente ceduto ai sensi dell’art 1406 cc. 4.4 Allo stesso modo il mutamento del corrispettivo, allegato come indice di novità del secondo preliminare, si presentava, secondo la ricostruzione del t ribunale, perfettamente compatibile con il subentro della cessionaria per effetto della cessione del contratto e del rimborso da parte di quest’ultima al cedente di quanto da costui già versato con la caparra confirmatoria . 4.5 Si è al cospetto di apprezzamenti di fatto del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se non entro i ristretti limiti di cui all’art. 360 1 comma nr 5 cpc nella sua nuova formulazione; la censura della ricorrente , sotto l’apparente d eduzione del vizio di violazione di legge, mira in realtà prospettando una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuto il tribunale,ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 4.6 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018 ; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015 ; Cass. n. 26860 del 2014 ). 5 Sulla scorta del predetto accertamento in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che le censure della ricorrente, volte a contestare l’inefficacia del titolo (la trascrizione del 2012) sul quale si fondava l’ammissione al passivo in privilegio di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di farne derivare l’erroneità della precedenza accordata alla società nella ripartizione della somma ricavat a della vendita dell’immobile, non fossero proponibili in sede di riparto, perché volte, in realtà a contestare in parte qua, il decreto di esecutività dello stato passivo. 5.1 In questa sede va solo aggiunto che il giudice del merito è incorso in un evidente lapsus calami, laddove ha identificato il rimedio esperibile ex art. 98 l. fall. dall’odierna ricorrente nell’opposizione allo stato passivo, anziché nell’impugnazione dei crediti ammessi. Peraltro, quand’anche il tribunale avesse effettivamente inteso riferirsi all’opposizione, si tratterebbe di un errore emendabile ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto la decisione è conforme a diritto. 6 Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidanoin favore di [OSCURATO:SOCIETA] in € 6.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. e in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl,, in € 5.500, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'u
Decreto Cassazione n. 23687/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris