CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da Agenzia Delle Entrate in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Molisen.152/2024 depositata il 18/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 3826/2025Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 23341/2026Data pubblicazione 16/07/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a cagione della reciproca soccombenza, vanno compensatele spese processuali; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 10/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]