CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31079/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5856-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha d ep o sit a to il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'1E CANTILLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3064/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05856 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- rg. 5856/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: Come si evince dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione - in data 23.12.2020- avverso la sentenza della CTR della Campania- depositata in data 23.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell'art.360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest'ultima. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019); il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Le spese vanno compensate, in ragione del rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 16 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] EsPosito DEPOSITAI 002