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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39113/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 21/10/1 974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza dei 18 gennaio 2021 della Corte d' appello di Palermo esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa rse, A; -7 i A, A Cr, ; Ars I ft I rAn in r,, n ri r ,- k ;r A •^1., l I LC I [OSCURATO:PERSONA]- , I [OSCURATO:PERSONA];1111-11/4/ 1-1911‘,1(1/ [OSCURATO:PERSONA] I lel LUI ILlI.l.J [OSCURATO:PERSONA]-AJIGI lUIJ IU declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appeilo di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che ha condannato gli imputati per il rPA1,:n di ci li [OSCURATO:PERSONA]. 110, 694, 625, n.2 e n.7, cod. pen. poiché, agendo in concorso fra loro, al fine di trarne profitto, dopo aver rimosso i sigilli apposti per morosità al contatore idrometrico collocato all'esterno ed esposto alla pubblica fede, dell'utenza che serve l'appartamento in Ribera, occupalo dai predetti, rialtivavano ah i ...,vamente e fraudolerilemenle la us. fornitura di risorsa idrica, sottraendola alla [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il primo motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta e logicità della motivazione per non avere i giudici di merito adeguatamente motivato la condanna del Fardelli nonostante le dichiarazioni rese dalla coimplitata Proietto che aveva escluso la partecipazione 'al reato del mai-Peto.

Ti LI percorso motivazionale basato sulla sola convivenza coniugale, ad avviso dei ricorrenti, non è sufficiente per giustificare l'affermazione della penale responsabilità del Fardelli difettando la prova della partecipazione al disegno criminoso.

"R.

Con il secondo rfIntivn lArrIg3ntnn l'erronea qualificazione giuridica rIP! fatto in quanto gli acquedotti pubblici costituiscono attività di gestione del servizio idrico con regolamentazione dell'accesso per cui non sarebbe configurabile il delitto di furto, ma solo un illecito amministrativo.

4. I ricorsi sono inammissibili.

4.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, deve innanzitutto rilevarsi il difetto di interesse della coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale, avendo ammesso la propria responsabilità, non ha alcun interesse concreto, giuridicamente rilevante, all'assoluzione del marito.

D'altra parte, è •-••••• ek I i- eN •gi ••••-. rkr, i es n i i ed rv, n e-i rs ; C11.3.DVI l-Il/7111G% LI I 1101110 `vi'v'eva con la propria ...ugii, abitazione fruendo dell'erogazione dell'acqua e avvalendosi così consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione asseritamente effettuato dalla sola donna. (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - O).

Come è dato leggere nella sentenza impugnata, peraltro, la rnrICApPvnl77a da parte del FP!delli Phlicivn è stato confermato rIPHP stessa Proietto che ebbe a dichiarare di aver informato il marito della manomissione.

Questi, quindi, utilizzando l'acqua era innegabilmente del tutto consapevole dell'illegittimità della fruizione. (conf. anche Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Burifirri, Rv. 213121, che in tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore, ha ritenuto che «il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato.

Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore.

La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con !a conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto».

Il motivo di ricorso ~del tutto inammissibile avendo la Corte d'appello, con motivazione esaustiva, logica, coerente e priva di contraddizioni, ha fatto buon uso dei principi dianzi affermati e in questa sede ribaditi.

Anche il secondo motivo tà, inammissibile essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

Ad ogni buon conto, ritiene il Collegio di dover ribadire, in quanto del tutto condivisibile, il principio già affermato da questa sezione con la sentenza n. 38098 del 20/05/2019, rL); Io rio, Rv. 277`k337 secondo cui «i: prelievo delle acque gestite da un consorzio su concessione regionale, realizzato con la creazione di un'utenza clandestina mediante allaccio abusivo alle condutture consortili, integra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 cod. pen., in quanto determina un mutamento di destinazione della risorsa idrica rispetto agli usi previsti dall'ente gestore e mira al conseguimento di un profitto, consistente nel mancato versamento del corrispettivo previsto; integra, invece, il solo illecito amministrativo di cui all'art. 23, comma 4, d.

Igs. n. 152 del 1999 il prelievo, in misura eccessiva o con modalità irregolari, di acque pubbliche non convogliate in acquedotti». 5 All'inammissibilità dei ricorsi rnngpgiip, ex Art, 606 cori, prOC pen:, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 21/10/1 974 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza dei 18 gennaio 2021 della Corte d' appello di Palermo esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa rse, A; -7 i A, A Cr, ; Ars I ft I rAn in r,, n ri r ,- k ;r A •^1., l I LC I [OSCURATO:PERSONA]- , I [OSCURATO:PERSONA];1111-11/4/ 1-1911‘,1(1/ [OSCURATO:PERSONA] I lel LUI ILlI.l.J [OSCURATO:PERSONA]-AJIGI lUIJ IU declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appeilo di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che ha condannato gli imputati per il rPA1,:n di ci li [OSCURATO:PERSONA]. 110, 694, 625, n.2 e n.7, cod. pen. poiché, agendo in concorso fra loro, al fine di trarne profitto, dopo aver rimosso i sigilli apposti per morosità al contatore idrometrico collocato all'esterno ed esposto alla pubblica fede, dell'utenza che serve l'appartamento in Ribera, occupalo dai predetti, rialtivavano ah i ...,vamente e fraudolerilemenle la us. fornitura di risorsa idrica, sottraendola alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo lamentano la mancanza, contraddittorietà o manifesta e logicità della motivazione per non avere i giudici di merito adeguatamente motivato la condanna del Fardelli nonostante le dichiarazioni rese dalla coimplitata Proietto che aveva escluso la partecipazione 'al reato del mai-Peto. Ti LI percorso motivazionale basato sulla sola convivenza coniugale, ad avviso dei ricorrenti, non è sufficiente per giustificare l'affermazione della penale responsabilità del Fardelli difettando la prova della partecipazione al disegno criminoso. "R. Con il secondo rfIntivn lArrIg3ntnn l'erronea qualificazione giuridica rIP! fatto in quanto gli acquedotti pubblici costituiscono attività di gestione del servizio idrico con regolamentazione dell'accesso per cui non sarebbe configurabile il delitto di furto, ma solo un illecito amministrativo. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, deve innanzitutto rilevarsi il difetto di interesse della coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale, avendo ammesso la propria responsabilità, non ha alcun interesse concreto, giuridicamente rilevante, all'assoluzione del marito. D'altra parte, è •-••••• ek I i- eN •gi ••••-. rkr, i es n i i ed rv, n e-i rs ; C11.3.DVI l-Il/7111G% LI I 1101110 `vi'v'eva con la propria ...ugii, abitazione fruendo dell'erogazione dell'acqua e avvalendosi così consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione asseritamente effettuato dalla sola donna. (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - O). Come è dato leggere nella sentenza impugnata, peraltro, la rnrICApPvnl77a da parte del FP!delli Phlicivn è stato confermato rIPHP stessa Proietto che ebbe a dichiarare di aver informato il marito della manomissione. Questi, quindi, utilizzando l'acqua era innegabilmente del tutto consapevole dell'illegittimità della fruizione. (conf. anche Sez. 5, n. 1353 del 23/3/1999, Burifirri, Rv. 213121, che in tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore, ha ritenuto che «il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con !a conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto». Il motivo di ricorso ~del tutto inammissibile avendo la Corte d'appello, con motivazione esaustiva, logica, coerente e priva di contraddizioni, ha fatto buon uso dei principi dianzi affermati e in questa sede ribaditi. Anche il secondo motivo tà, inammissibile essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Ad ogni buon conto, ritiene il Collegio di dover ribadire, in quanto del tutto condivisibile, il principio già affermato da questa sezione con la sentenza n. 38098 del 20/05/2019, rL); Io rio, Rv. 277`k337 secondo cui «i: prelievo delle acque gestite da un consorzio su concessione regionale, realizzato con la creazione di un'utenza clandestina mediante allaccio abusivo alle condutture consortili, integra il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 cod. pen., in quanto determina un mutamento di destinazione della risorsa idrica rispetto agli usi previsti dall'ente gestore e mira al conseguimento di un profitto, consistente nel mancato versamento del corrispettivo previsto; integra, invece, il solo illecito amministrativo di cui all'art. 23, comma 4, d. Igs. n. 152 del 1999 il prelievo, in misura eccessiva o con modalità irregolari, di acque pubbliche non convogliate in acquedotti». 5 All'inammissibilità dei ricorsi rnngpgiip, ex Art, 606 cori, prOC pen:, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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