CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 28778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia l'illogicità della motivazione del provvedimento di inammissibilità adottato in conclusione dell'incidente di esecuzione, avendo il giudice omesso di pronunciarsi sulla richiesta del difensore di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice dell'esecuzione ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio dell'imputato non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen.; b) è preclusa la conversione dell'istanza avanzata in sede esecutiva nella corrispondente richiesta di rescissione, attesa l'eterogeneità dei due rimedi; c) non può ritenersi utile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata, in via subordinata, dalla difesa in quanto depositata in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 giugno 2024 Il onsigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]