Risultati per «affidamento figli minore interesse del minore»
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 novembre 2025

Cassazione n. 28901/2025

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a camera di consiglio del7/10/2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ricorso depositato il 23.11.2023, T.F. premesso di avercontratto matrimonio con N.T.

N.T. , da cui eranoOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025nati quattro figli, ha chiesto al Tribunale di Rimini- previa adozione aisensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. dei provvedimenti indifferibili-pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito alla moglie, conaffidamento esclusivo al padre dei figli minori, con spese dimantenimento, ordinarie e straordinarie, a carico dello stesso padre,disponendo incontri protetti tra la madre e i figli al di fuori della casaconiugale, alla presenza dei servizi sociali.Con ordinanza del 10.02.2024, il giudice, ritenuto che la competenza adisporre su affidamento e collocazione dei minori fosse del Tribunaleper i Minorenni, adito dal Pubblico Ministero con ricorso depositato indata 03.05.2022, ha rigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. da T.F.c.p.c., si costituiva in giudizio la N.T. .Con ordinanza del 20.05.2024, il Tribunale, autorizzava i coniugi avivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei eurgenti.Tanto premesso, il collegio dichiarava l’incompetenza del Tribunaleordinario a provvedere sull’affidamento e sulla collocazione dei quattrofigli minori in ragione della pendenza, dinanzi al Tribunale per iminorenni di Bologna, del procedimento instaurato dal PubblicoMinistero ai sensi degli artt. 333 e ss c.c. anteriormente all’introduzionedel presente giudizio, osservando che: in primo luogo, nel caso dispecie, non veniva in rilievo l’art. 38 disp. att. c.c. nella formulazioneintrodotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 che deve ritenersiapplicabile solo nel caso in cui sia il procedimento pendente avanti alTribunale per i minorenni, sia il procedimento pendente avanti alTribunale ordinario siano stati instaurati successivamente all’entrata invigore della legge 26 novembre 2021, n. 206 (ovvero il 22 giugnoOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/20252022); posto che il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenniera stato introdotto dal Pubblico Ministero con ricorso depositato indata 03.05.2022, occorreva far riferimento alla versione previgentedell’art. 38 disp. att. c.c. secondo cui “sono di competenza delTribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84,90, 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., e art. 371 c.c., u.c..

Per iprocedimenti di cui all’art. 333 c.c., resta esclusa la competenza deltribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesseparti, giudizio di separazione divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316cod. civ.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza,anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nelprimo periodo, spetta al giudice ordinario”; le evidenti interrelazioni edinterferenze tra i procedimenti di separazione e divorzio o relativi aifigli di genitori non coniugati e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c.imponevano necessariamente che la decisione sull’affidamento dei figlinon potesse prescindere da quella sulla domanda svolta ai sensi degliartt. 330 e 333 c.c.; pertanto, ove il giudizio dinanzi al Tribunale per iminorenni sia stato introdotto prima di quello promosso dinanzi alTribunale ordinario, competerà al Tribunale per i Minorenni anche ladecisione su affidamento e collocazione dei minori; in tal senso,deponevano alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimitàal fine di orientare l’interpretazione dell’art. 38 disp. att. c.c.; nons’ignorava l’orientamento della Suprema Corte - richiamato dalla difesadel T.F. - secondo cui “la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti altribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda perl’affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di unprocedimento per la decadenza dalla responsabilità genitorialedell’altro genitore, pur escludendo l’attrazione al tribunale ordinario delOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, nondetermina l’attrazione della competenza sul procedimento perl’affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi lacircostanza che, nella specie, l’oggetto della domanda, proposta aisensi dell’art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall’adozione deiprovvedimenti nell’interesse della prole, poichè il carattere tassativodelle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancataprevisione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono diritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunaleordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando lanecessità di tener conto nell’adozione dei provvedimenti nell’interessedella prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato” (cfr.Cass. n. 16340/2021); tuttavia, nella specie non erano da condividerele suddette affermazioni, atteso che: la decisione sulla domanda svoltaai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. risulta pregiudiziale rispetto a quellasull’affidamento in ragione delle evidenti ripercussioni che, sul punto,conseguono all’adozione di un provvedimento ablativo o limitativo dellaresponsabilità genitoriale; peraltro, la ritenuta “necessità di tener contonell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole delledeterminazioni assunte dal giudice specializzato” non esclude il rischiodi decisioni contrastanti adottate nell’ambito di procedimenti cheprocedono autonomamente secondo diverse scansioni processuali; ladomanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievoledi uno dei genitori - quale quella formulata, nella specie, dal T.F. - ela richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilitàgenitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare risultanosostanzialmente indistinguibili.Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025T.F. propone, avverso la suddetta ordinanza, ricorso perregolamento di competenza necessario ex art. 42 cpc, affidato ad ununico motivo.Non si è costituita la controparte.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 disp.2021, n. 206 in quanto il Tribunale di Rimini, ritenendo di noncondividere quanto statuito dalla Suprema Corte in merito al riparto dicompetenze tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario, hadichiarato la propria incompetenza a provvedere sull’affidamento esulla collocazione dei figli minori della coppia, in ragione dellapendenza, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, delprocedimento instaurato dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 333e ss c.c. anteriormente all’introduzione del presente giudizio, promossodal T.F. con ricorso depositato in data 23.11.2023.In particolare, il ricorrente assume che: l’art. 38 disp. att. c.c. (comenovellato dall’art. 3 L. 219/2012 applicabile ai giudizi instaurati adecorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi nella sua formulazione “ante leggeCartabia”) indica in maniera tassativa le materie riservate al Tribunaleper i minori; esse riguardano solo i provvedimenti de potestate e ilcriterio di prevenzione viene indicato, nel caso sussistano i presupposti,solo per sancire, se del caso, la vis attractiva verso il Tribunaleordinario dei provvedimenti ex art. 333 c.c.; in nessun modo è previstala contraria ipotesi in cui possa operare la vis attractiva nella direzioneopposta, ovvero dal Tribunale ordinario verso il Tribunale per iMinorenni in relazione a provvedimenti diversi da quelli de potestate;nel caso di specie il T.F. aveva sottoposto correttamente al Tribunaleordinario (l'unico competente) le proprie richieste relative, fra le altre,Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025all'affidamento, alla collocazione dei figli minori e allaregolamentazione delle modalità di visita; il Tribunale ordinario, anchein presenza di un’anteriore pendenza di un procedimento limitativodella responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. innanzi al Tribunale peri minorenni, è tenuto sempre a decidere le questioni inerentiall’affidamento e al mantenimento dei figli minori; al riguardo, erainvocabile la recente giurisprudenza della Cassazione, tra cuil’ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3777 con la quale la Corte di legittimità,dopo aver ripercorso lo stato della giurisprudenza in ordine allatematica della ripartizione di competenze, in un caso esattamentesovrapponibile a quello per cui è causa (procedimenti instaurati primadell’entrata in vigore della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c.), hadichiarato la competenza del Tribunale ordinario in ordineall’affidamento, specificando che “il Tribunale per i minorenni di Genovaresta competente quale giudice preventivamente adito solo in ordineal procedimento promosso dal P.M., ex articoli 330 e ss. c.c.”.Il ricorso è infondato.L’art. 38 disp. att. cpc, nella versione vigente, dispone che: “sono dicompetenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagliarticoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330,332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono dicompetenza del Tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati suricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instauratosuccessivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovverogiudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondocomma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del cpc e dell'articolo9 della l. n. 898.

In questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio oOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine diquindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimentitemporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti alTribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione,continua.

I provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenniconservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificatio revocati con provvedimento emesso dal Tribunale ordinario.”Al riguardo, l’art. 38 disp. att. c.p.c. ha subìto, a seguito dell’art. 1,comma 28, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 206, una modifica radicale del criterio diripartizione della competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per iminorenni.

Secondo il testo dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., anteriforma, sostanzialmente, la naturale competenza del Tribunale per iminorenni per i provvedimenti de potestate (e altri) cedeva di frontealla competenza del Tribunale ordinario, qualora, davanti aquest’ultimo, già pendesse una causa di separazione o di divorzio.

Ilcriterio della prevenzione, pertanto, sottraeva al Tribunale per iminorenni il procedimento de potestate.L’introduzione, successiva, di una causa di separazione o di divorzio,invece, non sottraeva al Tribunale per i minorenni la competenza giàradicatasi.

A seguito della modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., invece, lavis attractiva del Tribunale ordinario prescinde dalla prevenzione dellecause di separazione o divorzio (o dei giudizi di revisione o relativi afigli nati da genitori non coniugati) e si radica anche qualora tali causesiano state introdotte dopo il procedimento di competenza delTribunale per i minorenni.In sostanza, ad oggi la competenza del Tribunale ordinario è sempreprevalente sulla competenza del Tribunale per i minorenni,quand’anche quest’ultimo sia stato adìto in precedenza; viene cioèOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025abbandonato il criterio della prevenzione a favore della vis attractivaassoluta del Tribunale ordinario.La riforma dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., che si applica, inforza dell’art. 1, comma 37, l. 206/2021, ai procedimenti instaurati adecorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata invigore della legge. l. 206/2021 è entrata in vigore il 24.12.2021, equindi la data rilevante è il 22.6.2022.

La situazione che comportal’applicazione dell’art. 38 citato, nella nuova formulazione, è, quindi,l’instaurazione dei procedimenti a decorrere dal 22.6.2022.Nel caso in esame, il procedimento de potestate davanti al Tribunaleper i minorenni di Trento è iniziato il 3.5.2022, mentre il procedimentodavanti al Tribunale ordinario di Rimini è stato promosso il 23.11.2023.Ora, l’argomento letterale sul quale fa leva il ricorrente per ritenereapplicabile al caso di specie il testo dell’art. 38, comma 1, disp. att.c.p.c., ante riforma, l’art. 1, comma 37, l. 206/2021- che esigerebbe,testualmente, per l’applicazione del testo novellato dell’art. 38, comma1, disp. att. c.p.c., l’instaurazione di entrambi i procedimenti in conflittoa decorrere dalla suddetta data del 22.6.2022, non persuade.Invero, l’uso del plurale per i procedimenti discende unicamente dalfatto che la norma si applica ad un numero indeterminato e indefinibilea priori di procedimenti ed è, del resto, conforme a tutte le normetransitorie in tema di competenza, nelle quali si menzionanogenericamente i procedimenti introdotti dopo una certa data o pendentiad una certa data, e non viene usato il suddetto termine al singolare.L’argomento per ritenere che il nuovo testo dell’art. 38, comma 1, disp.introdotti a decorrere dal 22.6.2022 deve, invece, fare leva sulprincipio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025Occorre, in sostanza, avere riguardo alla legge vigente al momentodella domanda, restando indifferenti i mutamenti successivi; la normatransitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza,bensì alla data in cui i procedimenti della cui competenza si discutesono instaurati e quindi deve essere letta, in combinato disposto conl’art 38 disp. att. cc.Orbene, alla data del 3.5.2022, la competenza del Tribunale per iminorenni era ormai definitiva e irrevocabile, non essendo mai statiintrodotti, in precedenza, davanti al Tribunale ordinario, procedimentiprocedimenti di tal fatta introdotti successivamente.

Di certo, talecompetenza non potrebbe fluttuare sol perché, successivamente, illegislatore ha introdotto un diverso criterio di ripartizione dellacompetenza fra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, inquanto ciò confliggerebbe con il principio stesso della perpetuatiojurisdictionis.La successiva domanda del 2023, per la quale, anche, opera il suddettoprincipio, ha radicato la competenza del Tribunale ordinario, ma nonsino al punto di svellere la più remota perpetuatio jurisdictionis, ormaistabilizzatasi (stante l’assenza di previe domande di separazione odivorzio).In altre parole, la nuova vis attractiva opera soltanto verso queiprocedimenti minorili per i quali, alla luce del nuovo disposto dell’art.38, comma 1, disp. att. c.p.c., una radicazione della competenza delTribunale per i minorenni non si formerà mai (essendo sempre possibilel’introduzione successiva di un procedimento con forza attrattiva).

Cioèper i procedimenti minorili introdotti dal 22.6.2022 in poi.Solo il legislatore, purché lo stabilisca espressamente, può sottrarre adun ufficio giudiziario una competenza ormai definitivamente radicata,Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025sulla base di una legge successiva a quella vigente al momento dellaintroduzione del processo.

Ma una simile disposizione espressa non siravvisa nell’art. 1, comma 206/2021, la cui lettura, pertanto, deveessere rispettosa dell’art. 5 c.p.c., e non può cagionare sottrazionisuccessive di competenze ormai radicatesi in capo ad un ufficiogiudiziario (Cass., n. 11490/2025).In particolare, è stato precisato che, in assenza di norme chediversamente dispongano, il processo civile è regolato nella suainterezza dal rito vigente al momento della proposizione delladomanda, non potendo il principio del tempus regit actum, in forza delquale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materiaprocessuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamenteconsiderati, e non già all'intero nuovo rito.

Infatti, posto che il "rito" èda intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamenteorganizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di unnuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorieche ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazioneretroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio diirretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sullalegge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione(Cass., n. 20811/2010).Né vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell’art. 38 disp. att.,che è quella di favorire la concentrazione delle tutele poiché è evidenteche il legislatore, se da un lato ha inteso perseguire questa finalità,dall'altro con l'introduzione di una norma transitoria ha intesobilanciare questa esigenza con quella di applicare regole certe in temadi competenza ed anche di non provocare un trasferimento massiccioe immediato di tutti i procedimenti già pendenti per i quali sia verificataOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025in qualunque tempo la successiva instaurazione di un giudizio diseparazione, divorzio o affidamento dei figli.Pertanto, la competenza già stabilita in capo al Tribunale per iminorenni alla data del 3.5.2022 non può risentire, in forza dell’art. 5c.p.c., dei successivi mutamenti dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.c.(v. anche Cass., n. 10104/2024).Nella specie, dunque, non poteva ritenersi sussistente la competenzadel Tribunale ordinario, poiché il ricorso innanzi al Tribunale per iminori, introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma del predettoart. 38, ne aveva ormai radicata la competenza sin dal 3.5.2022.Occorre, altresì, evidenziare che le suesposte argomentazioni sono deltutto coerenti con lo stato della precedente giurisprudenza sul tema,contrariamente a quanto appare emergere dal motivo di ricorso.Invero, questa Corte ha più volte affermato che la norma dell'art. 38disp. att. cod. civ., nell’estendere la competenza del Tribunale ordinarioalla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio natofuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenzadel Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza diquest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. cod.civ., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione dellarelativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 cod. civ., manulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggettaalla disciplina generale (Cass., n. 16340/2021; n. 6229/2022; n.3777/2023).Il nucleo caratterizzante le suddette pronunce, sul rilievodell’insussistenza dei presupposti dell’applicazione del suddetto art. 38come novellato, in vigore dal 22.6.2022, consiste in sostanzanell’affermare la valenza generale dell’art. 5 c.p.c., come detto, inOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025mancanza di una specifica norma che sottragga la competenza alTribunale per i minorenni.Ne consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenzadel Tribunale per i minorenni di Bologna; le spese saranno regolatenel giudizio di merito.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per iminorenni di Bologna.In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità delleparti e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 7 ottobre 2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a camera di consiglio del7/10/2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ricorso depositato il 23.11.2023, T.F. premesso di avercontratto matrimonio con N.T. N.T. , da cui eranoOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025nati quattro figli, ha chiesto al Tribunale di Rimini- previa adozione aisensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. dei provvedimenti indifferibili-pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito alla moglie, conaffidamento esclusivo al padre dei figli minori, con spese dimantenimento, ordinarie e straordinarie, a carico dello stesso padre,disponendo incontri protetti tra la madre e i figli al di fuori della casaconiugale, alla presenza dei servizi sociali.Con ordinanza del 10.02.2024, il giudice, ritenuto che la competenza adisporre su affidamento e collocazione dei minori fosse del Tribunaleper i Minorenni, adito dal Pubblico Ministero con ricorso depositato indata 03.05.2022, ha rigettato l’istanza formulata ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. da T.F.c.p.c., si costituiva in giudizio la N.T. .Con ordinanza del 20.05.2024, il Tribunale, autorizzava i coniugi avivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei eurgenti.Tanto premesso, il collegio dichiarava l’incompetenza del Tribunaleordinario a provvedere sull’affidamento e sulla collocazione dei quattrofigli minori in ragione della pendenza, dinanzi al Tribunale per iminorenni di Bologna, del procedimento instaurato dal PubblicoMinistero ai sensi degli artt. 333 e ss c.c. anteriormente all’introduzionedel presente giudizio, osservando che: in primo luogo, nel caso dispecie, non veniva in rilievo l’art. 38 disp. att. c.c. nella formulazioneintrodotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 che deve ritenersiapplicabile solo nel caso in cui sia il procedimento pendente avanti alTribunale per i minorenni, sia il procedimento pendente avanti alTribunale ordinario siano stati instaurati successivamente all’entrata invigore della legge 26 novembre 2021, n. 206 (ovvero il 22 giugnoOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/20252022); posto che il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenniera stato introdotto dal Pubblico Ministero con ricorso depositato indata 03.05.2022, occorreva far riferimento alla versione previgentedell’art. 38 disp. att. c.c. secondo cui “sono di competenza delTribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84,90, 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., e art. 371 c.c., u.c.. Per iprocedimenti di cui all’art. 333 c.c., resta esclusa la competenza deltribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesseparti, giudizio di separazione divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316cod. civ.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza,anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nelprimo periodo, spetta al giudice ordinario”; le evidenti interrelazioni edinterferenze tra i procedimenti di separazione e divorzio o relativi aifigli di genitori non coniugati e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c.imponevano necessariamente che la decisione sull’affidamento dei figlinon potesse prescindere da quella sulla domanda svolta ai sensi degliartt. 330 e 333 c.c.; pertanto, ove il giudizio dinanzi al Tribunale per iminorenni sia stato introdotto prima di quello promosso dinanzi alTribunale ordinario, competerà al Tribunale per i Minorenni anche ladecisione su affidamento e collocazione dei minori; in tal senso,deponevano alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimitàal fine di orientare l’interpretazione dell’art. 38 disp. att. c.c.; nons’ignorava l’orientamento della Suprema Corte - richiamato dalla difesadel T.F. - secondo cui “la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti altribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda perl’affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di unprocedimento per la decadenza dalla responsabilità genitorialedell’altro genitore, pur escludendo l’attrazione al tribunale ordinario delOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, nondetermina l’attrazione della competenza sul procedimento perl’affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi lacircostanza che, nella specie, l’oggetto della domanda, proposta aisensi dell’art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall’adozione deiprovvedimenti nell’interesse della prole, poichè il carattere tassativodelle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancataprevisione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono diritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunaleordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando lanecessità di tener conto nell’adozione dei provvedimenti nell’interessedella prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato” (cfr.Cass. n. 16340/2021); tuttavia, nella specie non erano da condividerele suddette affermazioni, atteso che: la decisione sulla domanda svoltaai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. risulta pregiudiziale rispetto a quellasull’affidamento in ragione delle evidenti ripercussioni che, sul punto,conseguono all’adozione di un provvedimento ablativo o limitativo dellaresponsabilità genitoriale; peraltro, la ritenuta “necessità di tener contonell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole delledeterminazioni assunte dal giudice specializzato” non esclude il rischiodi decisioni contrastanti adottate nell’ambito di procedimenti cheprocedono autonomamente secondo diverse scansioni processuali; ladomanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievoledi uno dei genitori - quale quella formulata, nella specie, dal T.F. - ela richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilitàgenitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare risultanosostanzialmente indistinguibili.Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025T.F. propone, avverso la suddetta ordinanza, ricorso perregolamento di competenza necessario ex art. 42 cpc, affidato ad ununico motivo.Non si è costituita la controparte.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 disp.2021, n. 206 in quanto il Tribunale di Rimini, ritenendo di noncondividere quanto statuito dalla Suprema Corte in merito al riparto dicompetenze tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario, hadichiarato la propria incompetenza a provvedere sull’affidamento esulla collocazione dei figli minori della coppia, in ragione dellapendenza, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, delprocedimento instaurato dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 333e ss c.c. anteriormente all’introduzione del presente giudizio, promossodal T.F. con ricorso depositato in data 23.11.2023.In particolare, il ricorrente assume che: l’art. 38 disp. att. c.c. (comenovellato dall’art. 3 L. 219/2012 applicabile ai giudizi instaurati adecorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi nella sua formulazione “ante leggeCartabia”) indica in maniera tassativa le materie riservate al Tribunaleper i minori; esse riguardano solo i provvedimenti de potestate e ilcriterio di prevenzione viene indicato, nel caso sussistano i presupposti,solo per sancire, se del caso, la vis attractiva verso il Tribunaleordinario dei provvedimenti ex art. 333 c.c.; in nessun modo è previstala contraria ipotesi in cui possa operare la vis attractiva nella direzioneopposta, ovvero dal Tribunale ordinario verso il Tribunale per iMinorenni in relazione a provvedimenti diversi da quelli de potestate;nel caso di specie il T.F. aveva sottoposto correttamente al Tribunaleordinario (l'unico competente) le proprie richieste relative, fra le altre,Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025all'affidamento, alla collocazione dei figli minori e allaregolamentazione delle modalità di visita; il Tribunale ordinario, anchein presenza di un’anteriore pendenza di un procedimento limitativodella responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. innanzi al Tribunale peri minorenni, è tenuto sempre a decidere le questioni inerentiall’affidamento e al mantenimento dei figli minori; al riguardo, erainvocabile la recente giurisprudenza della Cassazione, tra cuil’ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3777 con la quale la Corte di legittimità,dopo aver ripercorso lo stato della giurisprudenza in ordine allatematica della ripartizione di competenze, in un caso esattamentesovrapponibile a quello per cui è causa (procedimenti instaurati primadell’entrata in vigore della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c.), hadichiarato la competenza del Tribunale ordinario in ordineall’affidamento, specificando che “il Tribunale per i minorenni di Genovaresta competente quale giudice preventivamente adito solo in ordineal procedimento promosso dal P.M., ex articoli 330 e ss. c.c.”.Il ricorso è infondato.L’art. 38 disp. att. cpc, nella versione vigente, dispone che: “sono dicompetenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagliarticoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330,332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono dicompetenza del Tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati suricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instauratosuccessivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovverogiudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondocomma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del cpc e dell'articolo9 della l. n. 898. In questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio oOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine diquindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimentitemporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti alTribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione,continua. I provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenniconservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificatio revocati con provvedimento emesso dal Tribunale ordinario.”Al riguardo, l’art. 38 disp. att. c.p.c. ha subìto, a seguito dell’art. 1,comma 28, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 206, una modifica radicale del criterio diripartizione della competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per iminorenni. Secondo il testo dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., anteriforma, sostanzialmente, la naturale competenza del Tribunale per iminorenni per i provvedimenti de potestate (e altri) cedeva di frontealla competenza del Tribunale ordinario, qualora, davanti aquest’ultimo, già pendesse una causa di separazione o di divorzio. Ilcriterio della prevenzione, pertanto, sottraeva al Tribunale per iminorenni il procedimento de potestate.L’introduzione, successiva, di una causa di separazione o di divorzio,invece, non sottraeva al Tribunale per i minorenni la competenza giàradicatasi. A seguito della modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., invece, lavis attractiva del Tribunale ordinario prescinde dalla prevenzione dellecause di separazione o divorzio (o dei giudizi di revisione o relativi afigli nati da genitori non coniugati) e si radica anche qualora tali causesiano state introdotte dopo il procedimento di competenza delTribunale per i minorenni.In sostanza, ad oggi la competenza del Tribunale ordinario è sempreprevalente sulla competenza del Tribunale per i minorenni,quand’anche quest’ultimo sia stato adìto in precedenza; viene cioèOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025abbandonato il criterio della prevenzione a favore della vis attractivaassoluta del Tribunale ordinario.La riforma dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., che si applica, inforza dell’art. 1, comma 37, l. 206/2021, ai procedimenti instaurati adecorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata invigore della legge. l. 206/2021 è entrata in vigore il 24.12.2021, equindi la data rilevante è il 22.6.2022. La situazione che comportal’applicazione dell’art. 38 citato, nella nuova formulazione, è, quindi,l’instaurazione dei procedimenti a decorrere dal 22.6.2022.Nel caso in esame, il procedimento de potestate davanti al Tribunaleper i minorenni di Trento è iniziato il 3.5.2022, mentre il procedimentodavanti al Tribunale ordinario di Rimini è stato promosso il 23.11.2023.Ora, l’argomento letterale sul quale fa leva il ricorrente per ritenereapplicabile al caso di specie il testo dell’art. 38, comma 1, disp. att.c.p.c., ante riforma, l’art. 1, comma 37, l. 206/2021- che esigerebbe,testualmente, per l’applicazione del testo novellato dell’art. 38, comma1, disp. att. c.p.c., l’instaurazione di entrambi i procedimenti in conflittoa decorrere dalla suddetta data del 22.6.2022, non persuade.Invero, l’uso del plurale per i procedimenti discende unicamente dalfatto che la norma si applica ad un numero indeterminato e indefinibilea priori di procedimenti ed è, del resto, conforme a tutte le normetransitorie in tema di competenza, nelle quali si menzionanogenericamente i procedimenti introdotti dopo una certa data o pendentiad una certa data, e non viene usato il suddetto termine al singolare.L’argomento per ritenere che il nuovo testo dell’art. 38, comma 1, disp.introdotti a decorrere dal 22.6.2022 deve, invece, fare leva sulprincipio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025Occorre, in sostanza, avere riguardo alla legge vigente al momentodella domanda, restando indifferenti i mutamenti successivi; la normatransitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza,bensì alla data in cui i procedimenti della cui competenza si discutesono instaurati e quindi deve essere letta, in combinato disposto conl’art 38 disp. att. cc.Orbene, alla data del 3.5.2022, la competenza del Tribunale per iminorenni era ormai definitiva e irrevocabile, non essendo mai statiintrodotti, in precedenza, davanti al Tribunale ordinario, procedimentiprocedimenti di tal fatta introdotti successivamente. Di certo, talecompetenza non potrebbe fluttuare sol perché, successivamente, illegislatore ha introdotto un diverso criterio di ripartizione dellacompetenza fra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, inquanto ciò confliggerebbe con il principio stesso della perpetuatiojurisdictionis.La successiva domanda del 2023, per la quale, anche, opera il suddettoprincipio, ha radicato la competenza del Tribunale ordinario, ma nonsino al punto di svellere la più remota perpetuatio jurisdictionis, ormaistabilizzatasi (stante l’assenza di previe domande di separazione odivorzio).In altre parole, la nuova vis attractiva opera soltanto verso queiprocedimenti minorili per i quali, alla luce del nuovo disposto dell’art.38, comma 1, disp. att. c.p.c., una radicazione della competenza delTribunale per i minorenni non si formerà mai (essendo sempre possibilel’introduzione successiva di un procedimento con forza attrattiva). Cioèper i procedimenti minorili introdotti dal 22.6.2022 in poi.Solo il legislatore, purché lo stabilisca espressamente, può sottrarre adun ufficio giudiziario una competenza ormai definitivamente radicata,Oscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025sulla base di una legge successiva a quella vigente al momento dellaintroduzione del processo. Ma una simile disposizione espressa non siravvisa nell’art. 1, comma 206/2021, la cui lettura, pertanto, deveessere rispettosa dell’art. 5 c.p.c., e non può cagionare sottrazionisuccessive di competenze ormai radicatesi in capo ad un ufficiogiudiziario (Cass., n. 11490/2025).In particolare, è stato precisato che, in assenza di norme chediversamente dispongano, il processo civile è regolato nella suainterezza dal rito vigente al momento della proposizione delladomanda, non potendo il principio del tempus regit actum, in forza delquale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materiaprocessuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamenteconsiderati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" èda intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamenteorganizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di unnuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorieche ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazioneretroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio diirretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sullalegge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione(Cass., n. 20811/2010).Né vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell’art. 38 disp. att.,che è quella di favorire la concentrazione delle tutele poiché è evidenteche il legislatore, se da un lato ha inteso perseguire questa finalità,dall'altro con l'introduzione di una norma transitoria ha intesobilanciare questa esigenza con quella di applicare regole certe in temadi competenza ed anche di non provocare un trasferimento massiccioe immediato di tutti i procedimenti già pendenti per i quali sia verificataOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025in qualunque tempo la successiva instaurazione di un giudizio diseparazione, divorzio o affidamento dei figli.Pertanto, la competenza già stabilita in capo al Tribunale per iminorenni alla data del 3.5.2022 non può risentire, in forza dell’art. 5c.p.c., dei successivi mutamenti dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.c.(v. anche Cass., n. 10104/2024).Nella specie, dunque, non poteva ritenersi sussistente la competenzadel Tribunale ordinario, poiché il ricorso innanzi al Tribunale per iminori, introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma del predettoart. 38, ne aveva ormai radicata la competenza sin dal 3.5.2022.Occorre, altresì, evidenziare che le suesposte argomentazioni sono deltutto coerenti con lo stato della precedente giurisprudenza sul tema,contrariamente a quanto appare emergere dal motivo di ricorso.Invero, questa Corte ha più volte affermato che la norma dell'art. 38disp. att. cod. civ., nell’estendere la competenza del Tribunale ordinarioalla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio natofuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenzadel Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza diquest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. cod.civ., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione dellarelativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 cod. civ., manulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggettaalla disciplina generale (Cass., n. 16340/2021; n. 6229/2022; n.3777/2023).Il nucleo caratterizzante le suddette pronunce, sul rilievodell’insussistenza dei presupposti dell’applicazione del suddetto art. 38come novellato, in vigore dal 22.6.2022, consiste in sostanzanell’affermare la valenza generale dell’art. 5 c.p.c., come detto, inOscuramento disposto Numero registro generale 3501/2025Numero sezionale 3315/2025Numero di raccolta generale 28901/2025Data pubblicazione 01/11/2025mancanza di una specifica norma che sottragga la competenza alTribunale per i minorenni.Ne consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenzadel Tribunale per i minorenni di Bologna; le spese saranno regolatenel giudizio di merito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per iminorenni di Bologna.In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità delleparti e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledel 7 ottobre 2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]